Decreto 16 gennaio 2013 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio.
La possibilità di conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni, previa frequentazione del corso ordinario di 280 ore rispettivamente per la CQC cose e per la CQC persone.
Ma c'è di più: chi, a 18 anni, vuole conseguire la C1 e poi fare il corso per la CQC cose ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria C1 (trasporto merci fino a 7,5 t) ma, compiuti 21 anni, potrà guidarli tutti senza limiti di tonnellaggio.
Stesso discorso per gli autobus. Chi, a 21 anni, vuole conseguire la D1 e poi fare il corso per la CQC persone ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria D1 (minibus fino a 16 posti) ma, compiuti 23 anni (il decreto 59/2011 diceva invece 24 anni....si tratta di una svista o è voluto?), potrà guidare tutti i tipi di autobus.
1. Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.
2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a)
b)
c)
18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;
18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;
21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.
3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.
5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.
qualsiasi trasporto, anche non professionale, di cose o di persone
svolto da un conducente impiegato per la guida di veicoli per cui è richiesta la patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e D
L'assolvimento dell'obbligo può essere dimostrato:
attraverso il possesso di una carta di qualificazione del conducente
attraverso il codice 95 apposto sulla patente card (chiamata anche patenteCQC)
attraverso l'attestato di conducente – per i cittadini extracomunitari
I conducenti che guidano i seguenti veicoli sono dispensati dall'obbligo della CQC:
ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia; nella nuova norma sono stati aggiunti quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza, nonché, i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate (ad esempio, anche veicoli che sono immatricolati a nome di imprese di trasporto ma sono utilizzati in regime di appalto oppure oggetto di comodato o di requisizione, sempre in attività di trasporto di emergenza, soccorso, ecc. )
utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio
utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali (rispetto a prima, sono stati eliminati i fini privati. Vuol dire che una ONLUS che trasporta i suoi associati senza scopo di lucro, continua a non avere l'obbligo di cqc, mentre ad esempio un albergo che ha un autobus per trasportare i suoi ospiti, adesso ha l'obbligo di cqc)
che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente
Questa deroga è uguale a quella precedente, ma il Ministero precisa che ad esempio riguarda i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Tuttavia, per essere esente dagli obblighi, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale, ed il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività (ad esempio, il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia). Sono esclusi i trasporti in conto proprio in cui le cose trasportate non servono per lo svolgimento dell'attività del conducente, sempre che si tratti di attività non commerciale (ad esempio, il commerciante di prodotti alimentari che usa il proprio veicolo per consegnare i generi di cui commercia, adesso deve avere la CQC).
per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione
Le nuove deroghe introdotte nell'art. 16 D.lgs. 286/2005 riguardano inoltre i seguenti casi:
conducenti di veicoli che operano in zone rurali (per zona rurale, si intende un'estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa densità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, tipicamente insediata in borgate o case sparse per approvvigionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende)
conducenti che non offrono servizi di trasporto. In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto (ad esempio, gli autisti delle concessionarie di vendita, gli autisti che movimentano autobus fuori servizio per spostarli da un luogo ad un altro dove iniziano il servizio, gli autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o dai traghetti, ecc.)
trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (non deve essere eccezionale). Rispetto alla normativa previgente, quindi, per essere esonerati non è sufficiente svolgere l'attività di guida occasionalmente perché non si ha la qualifica professionale di autisti, ma occorre, altresì che il trasporto delle merci o delle persone non costituisca la fonte principale di reddito.
veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.
conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti
La CQC va rinnovata ogni 5 anni, seguendo un corso di formazione periodica presso le autoscuole.
I conducenti che non hanno la CQC anche se obbligatoria, sono sottoposti alle sanzioni previste dall'art. 116 comma 16, ovvero una sanzione minima di 409 euro e fermo amministrativo del veicolo. La persona che ha consegnato il veicolo a conducente privo di CQC è accusato di “incauto affidamento” e deve sottostare al comma 14 dell'art. 116 (si parte da un minimo di 398 euro).
La guida con una CQC non rinnovata attraverso la formazione periodica è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 126, comma 11, vale a dire minimo 158 euro di multa e ritiro della CQC.
Esame per conseguire la CQC
L'esame si svolge con il metodo dei quiz informatizzati con riconoscimento facciale presso l'Ufficio della Motorizzazione civile: mentre prima la prova era divisa in sue esami separati (comune e specialistica), dal 20 novembre 2019 la prova è invece unica.
per la CQC merci: esame unico di 70 domande (esame comune di 40 domande + esame specialistico merci di 30 domande)
per la CQC persone: esame unico di 70 domande (esame comune di 40 domande + esame specialistico persone di 30 domande)
per l'estensione CQC (da CQC merci a CQC merci + persone; da CQC persone a CQC persone + merci): esame specialistico di 30 domande
per la CQC o solo persone o solo merci con attestato di idoneità professionale: esame unico di 40 domande
per il ripristino CQC, con una sola delle abilitazioni scaduta da più di due anni: esame specialistico di 30 domande
Ricordiamo che l'esame unico di 70 domande dura in totale 90 minuti e sono ammessi al massimo 7 errori.
Gli esami specialistici di 30 domande presuppongono, per essere validi, un massimo di 3 errori, e una durata di 40 minuti. Al 4° errore si è bocciati e bisogna ripetere l'esame.
OGGETTO: • Chiarimenti interpretativi in materia di disciplina dei corsi CQC, di cui al DM 30 luglio 2021 e circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021”
• FAQ CQC
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Circolare prot. n. 3854 del 8 febbraio 2022
Oggetto: • Chiarimenti interpretativi in materia di disciplina dei corsi CQC, di cui al DM 30 luglio 2021 e circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021”
• FAQ CQC
Giungono a questa Direzione Generale alcune richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione della disciplina in oggetto.
Poiché tali richieste provengono da più parti, a volte dando il senso di un’applicazione non uniforme presso i vari UMC, si ritiene opportuno fornire risposta alle stesse con la presente circolare.
A) COMPRESENZA DI ALLIEVI GIÀ TITOLARI DELLA PATENTE DI GUIDA PRESUPPOSTA DALLA CQC CHE SI INTENDE CONSEGUIRE E DI ALLIEVI CHE DEVONO ANCORA ACQUISIRE LA PREDETTA PATENTE
Il secondo capoverso del paragrafo 3.5.10 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 - “Manuale CQC 2021” -, rinviando puntualmente all’articolo 12, co. 16, del DM 30 LUGLIO 2021 così dispone: “Per i corsi la cui comunicazione di avvio del corso sia stata formalizzata a decorrere dal 15 ottobre 2021, lo stesso comma stabilisce poi che non possono frequentare il medesimo corso allievi che, all’atto dell’iscrizione, non hanno conseguito la patente afferente al tipo di qualificazione CQC che intendono conseguire ed allievi che invece ne siano già titolari.”
A seguire il quinto capoverso così, tra l’altro, dispone:
“Per tutti i corsi, a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula:
è consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, distintamente compilati;
è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, debitamente compilati”.
È stato dunque chiesto di chiarire se tali disposizioni in tema di compresenza sono applicabili o no al caso di due (o più) corsi, dei quali uno (o più) con allievi che devono ancora conseguire la patente ed uno (o più) con allievi che ne sono già titolari.
La risposta è certamente affermativa, come di seguito si esplicita.
Sotto il profilo letterale, non vi è dubbio di cosa debba intendersi per “corso”: si faccia riferimento, a tal fine, alle disposizioni che disciplinano, ad esempio, la comunicazione di avvio del corso, i registri di iscrizione e di rilevazione delle presenze del corso, l’attestato di fine corso.
In tal senso, quindi, il citato articolo 12, co. 16, afferma che non è possibile iscrivere al medesimo corso allievi che sono già titolari della patente di guida presupposta dalla CQC da conseguirsi ed allievi che non lo sono ancora: non è quindi possibile – ad esempio -, allegare ad una medesima dichiarazione di avvio di un medesimo corso un elenco di nominativi di allievi di cui alcuni già titolari della patente in parola ed altri non ancora; non sarà conseguentemente possibile tenere i predetti nominativi nel medesimo registro di iscrizione al corso e di rilevazione delle presenze alle lezioni afferenti allo stesso.
Tanto chiarito, nel pieno rispetto della citata disposizione, è ben possibile, come espresso dalla circolare in commento, “lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi”; è ciò anche nel caso in cui si tratti di “parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati”.
In ogni caso, dovrà comunque trattarsi di “corsi organizzati da un medesimo soggetto” e “dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, debitamente compilati”.
Ne deriva quale corollario che solo per ciascuno di tali corsi, singolarmente, dovrà essere soddisfatta la predetta disposizione dell’articolo 12, co. 16, del DM 30 luglio 2021.
In nessun caso è ovviamente possibile la compresenza tra allievi iscritti a corsi i cui programmi sono disciplinati ai sensi del DM 20 settembre 2013 e relativa circolare prot. n. 35677 del 19 novembre 2019 ed allievi iscritti a corsi i cui programmi sono disciplinati dal DM 30 luglio 2021 e relativa circolare prot.n. 31895 del 15 ottobre 2021 “Manuale CQC 2021.
B) SOTTOSCRIZIONE DEGLI ALLEGATI 9, 9-BIS E 16 AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE E DI FORMAZIONE PERIODICA
È stato altresì chiesto se il modulo utile ai fini della RILEVAZIONE ASSENZE NEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, di cui agli allegati 9 e 9-bis del “Manuale CQC 2021”, ed il modulo utile ai fini della RILEVAZIONE ASSENZE NEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA, di cui all’allegato 16 del medesimo Manuale, possano essere sottoscritti dal responsabile del corso, o da docente da lui delegato, piuttosto che dal “legale rappresentante” del soggetto erogatore del corso, a nome del quale tali moduli sono preimpostati.
La risposta è certamente affermativa, come del resto si può evincere dal paragrafo 3.5.4 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELL’ELENCO DEI PARTECIPANTI O DEL CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, ultimo paragrafo: “Nel caso in cui, durante la lezione, si verifichino situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo, il docente ne annota immediatamente l’assenza sul registro delle frequenze e specifica l’orario di allontanamento sulla comunicazione delle assenze di cui all’allegato 9. Per i corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022 dovrà essere utilizzato l’allegato 9-bis.”, a cui peraltro rinvia il quinto periodo del paragrafo 3.6.9 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE NEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA.
C) LEGALIZZAZIONE FOTOGRAFIE
Con circolare prot. n. 37923 del 9 dicembre 2021 è stato parzialmente modificato il punto 3.6.13 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 - “Manuale CQC 2021”: con riferimento alle fotografie da prodursi, le parole: "non legalizzata" sono state, infatti, sostituite dalle seguenti: "legalizzata con le forme e nei modi di cui alla circolare prot. n. 12278 del 15.5.2013".
A tal riguardo giungono quesiti intesi a chiarire se le foto in parola debbano essere necessariamente autenticate dal Comune ovvero se gli UMC debbano accettare le procedure di legalizzazione di cui al punto B.1 - PROCEDURA DI LEGALIZZAZIONE DELLA FOTOGRAFIA PER EMISSIONE PATENTE CQC della citata circolare prot. n. 12278 del 15.5.2013.
In merito si rammenta che la stessa, con riferimento al caso di emissione di patenteCQC, anche a titolo di duplicato, così dispone:
“codesti uffici procederanno, indifferentemente, alla legalizzazione delle fotografie secondo una delle seguenti procedure:
• esibizione delle stesse direttamente ad opera del soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patenteCQC: in tal caso codesti uffici procederanno al riscontro dei dati anagrafici quali risultanti da un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità o, in alternativa, dall’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, nonché alla verifica della corrispondenza della fotografia al soggetto che la esibisce, attraverso confronto de visu;
• produzione, da parte di soggetto munito di delega, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello allegato alla presente circolare e resa dal soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patenteCQC, con la quale quest’ultimo dichiara che le fotografie allegate alla dichiarazione stessa - identiche tra di loro ed una delle quali è unita alla dichiarazione, l’altra spillata – riproducono la sua immagine. Tale dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente del dichiarante, in corso di validità.”
Nel richiamo integrale alle disposizioni di cui alla su menzionata circolare è la risposta al quesito: si invitano dunque codesti UMC a non voler disattendere le stesse, imponendo all’utenza oneri procedurali non richiesti.
* * *
Tanto chiarito, come opportuno contributo all’interpretazione uniforme delle disposizioni su citate, di seguito si forniscono riposte ad ulteriori quesiti che, per la ricorrenza con la quale giungono alla scrivente Direzione, assumono il carattere di FAQ.
Tali FAQ saranno pubblicate su Il Portale dell’Automobilista e saranno, se ritenuto opportuno da questa Direzione, implementate anche in tempi successivi.
1) Qual è il database dei quiz per l’esame di revisione prescritto per una CQC scaduta di validità da più di tre anni?
Nel caso di una CQC scaduta da più di tre anni, senza che sia stato frequentato il corso di formazione periodica (oppure nel caso in cui tale corso sia stato frequentato dopo i tre anni dalla scadenza), il previsto esame sarà corrispondente a quello di conseguimento della CQC e sarà svolto con il cd. nuovo database, ovvero secondo il “nuovo listato CQC” allegato alla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 - “Manuale CQC 2021”, come integrata dalla circolare prot. n. 33787 del 3 novembre 2021.
Si applicano le disposizioni in tema di proroga termini per emergenza sanitaria da COVID-19 (alla data della presente circolare dettate dalla circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021).
2) Qual è il database dei quiz per l’esame di ripristino?
L’esame di ripristino, previsto nei casi di cui al paragrafo 3.1, penultimo capoverso, della circolare prot. 35677 del 19 novembre 2019, come è prassi consolidata, è corrispondente a quello di conseguimento della CQC e si svolge con il database in uso per il DM CQC 20 settembre 2013.
Si applicano le disposizioni in tema di proroga termini per emergenza sanitaria da COVID-19 (alla data della presente circolare dettate dalla circolare prot. n. 39841 del 27 dicembre 2021).
3) Qual è il database dei quiz per esame di revisione CQC per azzeramento del punteggio?
Nulla è innovato dal DM 30 luglio 2021, né dalla circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021: pertanto ai fini dell’esame di revisione CQC per azzeramento del punteggio si continuerà ad utilizzare il database già in uso a tal fine.
4) Ai fini della qualifica di docente psicologo esperto in psicologia del traffico, di cui all’articolo 3, co 1, lett. c), del DM 30 luglio 2021, può essere utilmente riconosciuto, in luogo di un corso di specializzazione o di un master, un corso universitario di perfezionamento in psicologia del traffico?
La risposta è affermativa.
5) Nel caso in cui nessun allievo sia assente alla lezione di un corso di qualificazione iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica CQC, deve comunque essere inviato il modulo di rilevazione delle assenze di cui agli allegati 9, 9-bis e 16, della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021”?
La risposta è negativa: se nessun allievo è assente non vi è evidentemente alcuna comunicazione da fare.
6) Come si calcolano i “due anni” di attività di docenza nell'ambito di corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto, previsti per il docente medico (art. 3, co. 1, lett. c, DM 30.7.2021) o per i soggetti equiparati all’esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, n. 2, DM 30.7.2021) ovvero i “due anni” di esperienza in un'impresa di autotrasporto, previsti per il docente esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, DM 30.7.2021)?
Poiché il DM 30 luglio 2021 ha soppresso il riferimento “agli ultimi cinque anni” non è possibile applicare diversi ed ulteriori criteri di continuità: deve farsi, pertanto, riferimento alla somma dei periodi di docenza.
7) Il candidato con certificazione DSA deve corrispondere diritti di bollo per fruire del file audio?
La risposta è negativa: come precisato nella circolare prot. n. 28649 del 15 settembre 2021 “I candidati con certificazione DSA hanno diritto al supporto del file audio per la lettura dei quiz, senza necessità di ulteriori formalità.”: ciò esclude quindi la necessità di qualsiasi adempimento diverso e/o ulteriore rispetto alla esibizione della certificazione DSA nelle forme e nei modi di cui al DM 243 del 1° giugno 2021 ed alla predetta circolare, ivi compreso il pagamento dell’imposta di bollo.
Come è del tutto evidente, la su citata disposizione vale non solo per la fruizione del file audio (o dell’esame orale se in lingua francese o tedesca) in sede di esame CQC, ma anche per la fruizione dei file audio in sede di esami per il conseguimento delle patenti di guida (anche quelle di cui al DM n. 258 del 21 giugno 2021).
8) Il candidato con certificazione DSA deve rinnovare la certificazione periodicamente?
La risposta è negativa: la certificazione diagnostica di DSA non scade, non essendo un certificato di idoneità.
L’aggiornamento dello stesso è, infatti, di norma previsto solo in ambito scolastico al fine di valutare l’idoneità e/o l’eventuale necessità di variare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi.
Come è evidente, l’ambito scolastico resta estraneo a quello di cui agli esami per il conseguimento delle abilitazioni alla guida.
9) Le ore di guida individuale in autostrada, di cui alla parte pratica del corso di qualificazione iniziale CQC, ordinario o accelerato, anche di integrazione, possono essere svolte su strade extraurbane principali o secondarie, aventi almeno due corsie per ogni senso di marcia e corsie di accelerazione e decelerazione?
La risposta è affermativa e trova la sua ragione non solo nella circostanza oggettiva che in alcune parti del territorio nazionale non vi sono autostrade, ma anche nella sostanziale assimilazione che la direttiva 2003/59 fa delle autostrade con le strade extraurbane ai fini dell’ipotesi, non recepita dell’ordinamento, di esame pratico CQC per il caso di conseguimento senza la frequenza obbligatoria di corsi.
10) La pratica collettiva può essere svolta anche senza foglio rosa?
La risposta è affermativa: l’articolo 8 del DM 30 luglio 2021, peraltro richiamato dal paragrafo 3.1 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021” espressamente dispone che il possesso del foglio rosa è condizione minima prima dello svolgimento della parte pratica del corso relativa alle ore di guida.
11) L’obbligo di svolgere parte del corso pratico in condizione di guida notturna è rimasto per i corsi avviati prima del 3 gennaio 2022?
La risposta è affermativa. Come specificato nei paragrafi 3.2.1 e 3.3.1 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021” le istruzioni dettate dagli stessi “sono applicabili ai corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022”.
12) Gli istruttori devono usare la carta tachigrafica anche per i corsi la cui comunicazione di avvio sia stata formalizzata prima del 15 ottobre 2021?
La risposta è negativa. Come espressamente chiarito dal paragrafo 3.5.7 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021” “Per i corsi di qualificazione iniziale avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022, durante le esercitazioni di guida, l’istruttore deve utilizzare la propria carta tachigrafica”.
13) FAD nei corsi CQC: la misura non superiore al 10% delle ore di parte teorica del programma di qualificazione iniziale, o non superiore a 10 ore del programma del corso di formazione periodica, è da stimarsi con riferimento all’allievo (ogni allievo può partecipare ai predetti corsi fruendo nei predetti limiti di FAD) o con riferimento al soggetto erogatore del corso (che dunque non può erogare i corsi con ricorso alla FAD oltre tali misure)? Fino a quando sarà possibile fare ricorso alla FAD?
Per le finalità sottese alla circolare prot. n. 11043 del 30 marzo 2021, il limite del 10% delle ore del programma di qualificazione iniziale, o delle 10 ore nel programma di formazione periodica, sono da riferirsi all’allievo.
Quanto alla durata della vigenza della citata circolare del 30 marzo 2021, questa sarà resa nota con circolare di questa Direzione Generale: potrà ma non dovrà necessariamente coincidere con il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza).
14) Gli orari delle lezioni di un corso di qualificazione iniziale o di formazione periodica possono essere frazionati nel senso ad esempio di prevedere una lezione di due ore e trenta minuti anziché di due o tre ore?
La risposta è negativa: come espressamente previsto dai paragrafi 3.5.5, 3.5.7 e 3.6.8 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021” i cosiddetti blocchi delle lezioni hanno “ciascuno di durata di due o tre ore”.
15) Nel caso in cui un allievo si assenti dopo aver seguito una parte del blocco delle lezioni (ad esempio dopo un’ora del blocco di due) perde tutto il blocco di lezione segnalato o solamente l'ora nella quale è stato assente?
I paragrafi 3.5.5, 3.5.7 e 3.6.8 della circolare prot. n. 31895 del 15 ottobre 2021 – “Manuale CQC 2021” dispongono che i blocchi delle lezioni hanno “ciascuno di durata di due o tre ore” ed a tali blocchi corrispondono le formalità di rilevazione delle presenze.
Tuttavia i paragrafi 3.5.4 e 3.6.7, rispettivamente per i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, dispongono che “Nel caso in cui, durante la lezione, si verifichino situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo, il docente ne annota immediatamente l’assenza sul registro delle frequenze e specifica l’orario di allontanamento sulla comunicazione delle assenze di cui all’allegato 9.
Per i corsi avviati a decorrere dal 3 gennaio 2022 dovrà essere utilizzato l’allegato 9-bis.”.
Il combinato disposto di queste due previsioni fa ritenere possibile che, nel caso di situazioni di improvvisa indisponibilità e di allontanamento di un allievo possa essere utilmente considerata la frazione di lezione seguita con arrotondamento, sempre per difetto, ad un’ora o due (a seconda che abbia seguito più di un’ora di un blocco di due, o più di due ore, di un blocco di tre).
16) Per gli allievi che si iscrivono per il conseguimento congiunto della patente superiore e della qualificazione CQC, ai fini dell’iscrizione nel registro del corso di qualificazione iniziale CQC, è necessario prima formalizzare presso un UMC la domanda per il conseguimento della patente superiore presupposta dalla CQC che si intende conseguire?
La risposta è negativa: l’articolo 8, comma 1, del DM 30 luglio 2021 dispone, infatti, che “Per l'iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un'autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica è richiesto il possesso della patente di guida almeno della categoria B nonché, nel caso di corso di qualificazione iniziale per il trasporto di persone, una età non inferiore a 21 anni”. È tuttavia evidente che il corso CQC non potrà essere completato senza aver prima ottenuto il foglio rosa della categoria di patente presupposta dalla CQC da conseguirsi, così come espressamente previsto dal comma 2 del medesimo articolo 8.
17) Gli istruttori di guida sono soggetti all’obbligo del CQC in corso di validità?
La risposta è negativa: ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n.286 del 2005, e succ.mod., la qualificazione CQC non è richiesta se, tra l’altro, il veicolo è adibito “al trasporto di cose e di passeggeri”, il che non ricorre nel caso di lezioni di guida nell’ambito dei corsi di qualificazione inziale CQC. Né il possesso di tale qualificazione è prescritto dall’articolo 6 del DM 17 del 2011 tra i requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore o dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del DM 30 luglio 2021 che, come il precedente DM 20 settembre 2013, richiede che l’istruttore di guida sia in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie CE e D, munito di abilitazione in corso di validità.