CONSEGUIMENTO CQC

Patente C a 18 anni e D a 21 anni col corso CQC ordinario

Decreto 16 gennaio 2013 n. 2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio. 

La possibilità di conseguire la patente C a 18 anni e la patente D a 21 anni, previa frequentazione del corso ordinario di 280 ore rispettivamente per la CQC cose e per la CQC persone. 

Ma c'è di più: chi, a 18 anni, vuole conseguire la C1 e poi fare il corso per la CQC cose ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria C1 (trasporto merci fino a 7,5 t) ma, compiuti 21 anni, potrà guidarli tutti senza limiti di tonnellaggio. 

Stesso discorso per gli autobus. Chi, a 21 anni, vuole conseguire la D1 e poi fare il corso per la CQC persone ma accelerato, guiderà in un primo momento solo i veicoli di categoria D1 (minibus fino a 16 posti) ma, compiuti 23 anni (il decreto 59/2011 diceva invece 24 anni....si tratta di una svista o è voluto?), potrà guidare tutti i tipi di autobus.

1. Per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale, di cui all’articolo 19, comma 1, non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Per accedere alla parte di programma relativo alle ore di guida individuale di cui all’allegato I, sezioni 2 o 2-bis, è necessario il previo possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, rilasciata ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla carta di qualificazione del conducente che si intende conseguire.

2. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:

  a)

  b)

  c)

18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, di cui all’articolo 19, comma 2, e del superamento del relativo esame;

18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame;

21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e del superamento del relativo esame.

3. Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:

4. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 2, lettera b), abilita il titolare che abbia compiuto 21 anni di età al trasporto professionale di cose su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 2.

5. La carta di qualificazione del conducente, conseguita con le modalità di cui al comma 3, lettere a) o b), abilita il titolare che abbia compiuto 23 anni di età al trasporto professionale di persone su tutte le categorie di veicoli previsti dal predetto comma 3.




L'obbligo della CQC è imposto per:

L'assolvimento dell'obbligo può essere dimostrato:

Deroghe dall'obbligo della CQC

I conducenti che guidano i seguenti veicoli sono dispensati dall'obbligo della CQC:

 

Le nuove deroghe introdotte nell'art. 16 D.lgs. 286/2005  riguardano inoltre i seguenti casi:

 

Sanzioni per i conducenti che non hanno la CQC o non l'hanno aggiornata

La CQC va rinnovata ogni 5 anni, seguendo un corso di formazione periodica presso le autoscuole.

I conducenti che non hanno la CQC anche se obbligatoria, sono sottoposti alle sanzioni previste dall'art. 116 comma 16, ovvero una sanzione minima di 409 euro e fermo amministrativo del veicolo. La persona che ha consegnato il veicolo a conducente privo di CQC è accusato di “incauto affidamento” e deve sottostare al comma 14 dell'art. 116 (si parte da un minimo di 398 euro).

La guida con una CQC non rinnovata attraverso la formazione periodica è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 126, comma 11, vale a dire minimo 158 euro di multa e ritiro della CQC.