i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Cooperativa
i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Cooperativa;
i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Le segnalazioni possono essere effettuate anche:
quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
durante il periodo di prova;
successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Le segnalazione potranno essere effettuate, tramite il canale digitale e con posta ordinaria, missiva a mano, contatto telefonico, in forma anonima. Tuttavia rendere note le proprie generalità può agevolare, al whistleblower la gestione della segnalazione.
Informazioni sulle violazioni aventi a oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili a Persone della Cooperativa o Terzi, che possano integrare:
violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d’immagine o reputazionale, alla Cooperativa
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.
Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.
Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.
Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di servizi al pubblico.