"2. Gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società."

Art. 30 - Convenzione delle Nazioni unite sui Diritti dele Persone con Disabilità (2006)