LA COSTITUZIONE

1 CORTILE / 18 STUDENTI / 8 METRI QUADRI DI COSTITUZIONE ITALIANA


2 giugno 1946: risultati del Referendum istituzionale. Archivio Storico Luce

// L'ITALIA È REPUBBLICA // 

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Due anni dopo la nascita della Repubblica, avvenuta il 2 Giugno 1946, entra in vigore la Carta Costituzionale Italiana: era il 1 gennaio del 1948.

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, e si posiziona al vertice della gerarchia delle fonti nell’ordinamento giuridico della Repubblica.

Considerata una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, democratica, laica, è formata da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.

I primi 12 articoli sanciscono i principi fondamentali, si articolano in principi di democrazia, principio lavorista, di libertà, di eguaglianza e di pluralismo e rappresentano il più alto punto di contatto tra i diritti e doveri dei cittadini e il nostro Stato. Proprio attraverso l'Art. 2 sancisce come "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo", diritti considerati naturali, non creati giuridicamente dallo Stato, ma ad esso preesistenti. La Costituzione inoltre presenta 19 articoli i quali parlano della figura del Presidente della Repubblica.

18 PAROLE PER SCOPRIRE ED AMARE LA NOSTRA CARTA COSTITUZIONALE, 18 PAROLE COSTITUENTI  CHE CI GUIDANO NELLA QUOTIDIANITÀ ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA "IDENTITALIA"!

Il presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma la Costituzione
1 gennaio 1948

ART. 10

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.





ART. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.




ART. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.




ART. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.


 



(...) La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 


ART. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.


ART. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.


ART. 34

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

ART. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


ART. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

ART. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

ART. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART.29 

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.


ART. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.




ART. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.


ART. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale (...).

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

8 metri quadri di Costituzione

ES 2.  Una ricerca analitica in forma grafico/visiva  sui contenuti della Costituzione a partire dai seguenti spunti:

Fasi di lavoro
Raccogliere numerose fonti e materiale scritto grafico e organizzarlo in un pieghevole formato aperto A1 ( 84 x 59,4 cm), realizzando una grande mappa di raccolta di idee.