Statuto

TITOLO I

SEDE E COMPOSIZIONE DELL’ACCADEMIA

Art. 1 - La Società "ACCADEMIA SCIENTIFICA LETTERARIA ED ARTISTICA DEL FRIGNANO" “ LO SCOLTENNA”, con sede in Pievepelago e sezione a Pavullo nel Frignano, costituita il 29/7/1902, ha lo scopo di coltivare le Lettere, le Scienze, le Arti, con particolare riguardo alla regione frignanese e di diffonderle mediante adunanze, conferenze e pubblicazioni.

Art. 2 - L’Accademia comprende soci effettivi, aderenti e corrispondenti in numero indeterminato. Possono essere nominati soci effettivi coloro che coltivano le discipline di cui all’Art. 1 e che collaborano attivamente alla vita della Società. Possono essere nominati soci aderenti tutti coloro che desiderano collaborare alle iniziative della Società e partecipare alle sedute. Possono essere nominati soci corrispondenti coloro che si sono resi benemeriti della cultura in generale o frignanese in particolare con attività di studio e di ricerca, pur non partecipando alla vita dell’Accademia.

Art. 3 - Ogni socio effettivo può presentare proposta di nuovi soci al Consiglio Direttivo, il quale, dopo attento vaglio, propone all’Assemblea i nomi da approvare con votazione segreta. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei soci effettivi presenti, qualunque sia il numero. Tutte le nomine, una volta deliberate dall’Assemblea, vengono comunicate alle competenti Autorità.

TITOLO II

DEL PATRIMONIO

Art. 4 - Il patrimonio dell’Accademia è costituito dai beni librari e dal complesso dei manoscritti che costituiscono la Biblioteca, nonché dai contributi, elargizioni e donazioni da parte dello Stato, enti pubblici e privati.

TITOLO III

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 5 - L’Accademia è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri, i quali procederanno tra loro, a maggioranza semplice, alla nomina del Presidente, di due Vice Presidenti, del Cassiere e del Bibliotecario. Farà parte del Consiglio, senza voto deliberativo e per un solo anno, il Presidente uscente. Il Segretario sarà scelto dal Presidente tra Soci di sua fiducia e non avrà voto in Consiglio. Il Consiglio Direttivo comprenderà Soci delle varie parti del Frignano e il Bibliotecario sarà scelto tra i Soci residenti in Pievepelago. I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti tra tutti i Soci effettivi riuniti in Assemblea con la maggioranza di 2\3 dei Soci effettivi presenti, purchè questi raggiungano almeno 1\4 dei Soci effettivi iscritti. Ove in tale votazione non risultassero eletti con la maggioranza dei 2\3 tutti i membri del Consiglio, si procederà immediatamente ad altra votazione a maggioranza semplice per provvedere alla copertura dei seggi residui.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i Consiglieri sono rieleggibili. Il Presidente potrà essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo sovrintende al funzionamento ed alla attività dell’Accademia; predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all’Assemblea per l’approvazione; propone all’Assemblea la nomina di nuovi soci; convoca l’Assemblea ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 7 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno cinque membri tra i quali il Presidente o almeno uno dei Vice Presidenti.

TITOLO IV

DELLE CARICHE ACCADEMICHE

Art. 8 - Il Presidente rappresenta l’Accademia; convoca e presiede le adunanze dei soci e del Consiglio Direttivo e ne attua i deliberati. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, egli sarà sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di vacanza di una carica nel corso del quinquennio, entrerà a far parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti nel corso delle votazioni che hanno originato il Consiglio stesso. Nella prima riunione, ove ciò si rendesse necessario, il Consiglio provvederà all’elezione di un proprio membro nella carica rimasta vacante. In ogni caso tutti i membri del Consiglio decadono alla scadenza quinquennale del Consiglio stesso.

Art. 9 - Il Segretario redige i verbali delle sedute accademiche e di quelle del Consiglio Direttivo; cura il disbrigo delle pratiche ufficiali ; trasmette gli inviti di convocazione ai Soci.

Art. 10 - Il Cassiere cura la riscossione delle quote sociali, firma i mandati ed esegue, in materia di amministrazione, i deliberati del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Il Bibliotecario dirige la Biblioteca, ne custodice il patrimonio e ne cura l’incremento.

TITOLO V

DELL’ASSEMBLEA

Art. 12 - Fanno parte dell’Assemblea i soci accademici a qualunque categoria appartengano. I soci aderenti e corrispondenti partecipano alle adunanze senza voto deliberativo.

Spetta all’Assemblea:

  • Nominare i nove membri del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 5;

  • Decidere inappelllabilmente sulle proposte del Consiglio Direttivo;

  • Nominare i revisori dei conti di cui all’Art.17;

  • Procedere all’approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all’anno: Viene convocata dal Presidente mediante invito scritto indicante il giorno, l’ora, il luogo, l’ordine del giorno della seduta, con almeno otto giorni di preavviso. L’Assemblea in seduta straordinaria è convocata dal Presidente o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci effettivi.

Art. 14 - Eccettuati i casi di cui all’Art. 5, le riunioni dell’Assemblea in prima convocazione sono valide con la partecipazione della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, che non può aver luogo nel medesimo giorno della prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le relative deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti. Le votazioni segrete relative alla cooptazione di nuovi soci sono valide anche in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti (cfr. Art. 3); nelle votazioni segrete, relative alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, è sempre richiesta la presenza anche nelle convocazioni successive di almeno 1\4 dei soci effettivi (cfr. Art. 5) .

Art. 15 - Qualora ricorrano gravi motivi, l’Assemblea può deliberare la esclusione dall’Accademia di coloro che non siano più degni di farne parte. Anche il socio che dopo un triennio, malgrado le sollecitazioni, non ha pagato le quote sociali, perde automaticamente ogni diritto di socio.

TITOLO VI

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 - Le entrate dell’Accademia sono costituite dai contributi dei soci, dai sussidi dello Stato e di enti pubblici, da elargizioni di privati, che non siano espressamente destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio sociale.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri effettivi e da un supplente, ha il compito di vigilare sulla gestione patrimoniale e finanziaria dell’Accademia, di controllare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo per l’approvazione da parte dell’Assemblea. I revisori dei Conti sono rieleggibili e durano in carica cinque anni.

Art. 18 - L’anno finanziario coincide con l’anno solare.

TITOLO VII

DELLE MODIFICAZIONI STATUTARIE E DELLO SCIOGLIMENTO DELL’ACCADEMIA

Art. 19 - Le deliberazioni dell’Assemblea concernenti modificazioni statutarie sono valide quando siano presenti almeno i 3\4 dei soci effettivi e con il voto della maggioranza semplice dei presenti.

In sede di votazione ogni socio effettivo potrà rappresentare con delega non più di tre soci effettivi.

Per deliberare lo scioglimento dell’Accademia e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i 3\4 dei soci effettivi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Ogni anno entro il mese di gennaio, il Presidente trasmette alle competenti Autorità una relazione sulla attività dell’Accademia nell’anno precedente, allegando le opportune informazioni sulla attività finanziaria.

Art. 21 - Ogni anno, permettendolo la disponibilità finanziaria, l’Accademia pubblica il resoconto dell’attività sociale e quanto di altro sia meritevole di stampa a giudizio del Consiglio Direttivo.