DOCUMENTO DI TUTELA
del Diritto allo Studio
in relazione all’obbligatorietà della Certificazione verde COVID-19 (c.d. «green pass») per studenti universitarî, Docenti e Personale ATA, decretata dal D.L. 06/08/2021 n. 111, art. 1 c. 6
Considerato e premesso che:
- Tale utilizzo esteso della certificazione verde risulta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, vincolante per gli stati membri ai sensi del Trattato di Lisbona, la quale all’art. 3 recepisce il principio del consenso personale libero e informato ai trattamenti sanitari sancito dall’art. 5 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina di Oviedo del 1997, in quanto s’introduce uno strumento di ricatto politico e di marcata pressione sociale in forzatura del libero consenso;
- Lo stabilire l’uso della certificazione verde come condizione necessaria per accedere a servizi (quali le Università, nel nostro caso, ma anche scuole, esercizi commerciali, etc.), si configura come un ricatto e un malcelato obbligo, sia pure indiretto, a un trattamento sanitario per il quale non sussistono i presupposti etici e normativi, contrastando in tal modo con l’art. 32 della Costituzione Italiana;
- L’utilizzo della certificazione verde alle sopraddette finalità viola il considerando 36 del Regolamento UE 953/2021, che stabilisce che “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. […] Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”;
- L’art. 9 del D.L. 52/2021, che introduce il «green pass», richiamandosi al principio di prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021 sopraccitato;
- La risoluzione n. 2631 del Consiglio d’Europa, datata 27/01/2021, invita gli Stati membri e l’Unione Europea ad assicurare “che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non vuole farsi vaccinare”;
- Il mondo scientifico ha ripetutamente negato alla certificazione verde qualsiasi efficacia dal punto di vista della sicurezza sanitaria e della prevenzione, appalesando la sua natura prettamente politica di strumento di pressione alla vaccinazione;
- L’impedire ai dipendenti delle strutture universitarie, docenti e personale ATA, di esercitare la propria professione in mancanza della certificazione verde configura una violazione del diritto fondamentale al lavoro garantito dagli artt. 1 e 4 della Costituzione Italiana;
- L’impedire agli studenti di partecipare alle lezioni in presenza, di sostenere esami e di frequentare le biblioteche, luoghi questi ultimi indispensabili per l’esercizio dell’attività di ricerca, in mancanza della certificazione verde configura una violazione del diritto allo studio garantito dall’art. 34 della Costituzione Italiana e tutelato dalla Legge 107/2015, art. 1, c. 181, punto f;
- La discriminazione dei cittadini nell’esercizio dei loro diritti è vietata dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, dall’art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 3 della Costituzione Italiana;
CI SI APPELLA
ai diritti costituzionalmente e internazionalmente garantiti sopra richiamati
E SI RICHIEDE
l’accesso e la fruizione dei servizi universitarî senza alcuna discriminazione in merito al possesso o meno della certificazione verde.
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