Siamo un gruppo di studenti, aperto anche a docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo delle università di Venezia: Ca' Foscari, IUAV, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Benedetto Marcello e IUSVE. Definiti giuridicamente come associazione di promozione sociale, siamo un gruppo politico ma apartitico. Nessuno ci rappresenta fuorché noi stessi. Non prendiamo posizione se non a favore della libera scelta: il nostro fine unicamente è l'abolizione completa del Green Pass nelle università, visto come uno strumento politico - e non una misura sanitaria - che lede fortemente il diritto allo studio e al lavoro.
We are a group of students, which comprehend also professors, researchers and Technical Administrative Staff of the universities in the city of Venice: Ca' Foscari, IUAV, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Benedetto Marcello and IUSVE. Defined juridically as an association of social promotion, we are a politic but non-party group. No one represents us but ourselves. We do not side but in favour of the freedom of choice: our aim is only to completely abolish in the universities Green Pass, seen as politic tool - not a sanitary measure - that damage strongly our rights to education and work.
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
«STUDENTI CONTRO IL GREEN PASS – VENEZIA»
Art. 1
(Costituzione e nome)
1. E’ costituita l’Associazione “Studenti contro il Green Pass - Venezia” fra i Signori:
[si preferisce omettere sul sito i nomi]
2. «Studenti contro il Green Pass - Venezia», di seguito «l’Associazione», è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro ed è retta dal presente Statuto.
3. L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.
4. L’Associazione aderisce al Coordinamento Nazionale di «Studenti contro il Green Pass», ne condivide i fini e ne accetta il manifesto programmatico.
5. La sede dell’Associazione è in Venezia, via Tiro, 15. Il trasferimento della sede sociale nell’ambito del Comune di Venezia è disposto con delibera del consiglio direttivo senza procedere alla modifica del presente Statuto.
Art. 2
(Durata)
1. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 3
(Fini sociali)
1. L’Associazione si propone di operare con metodo pacifico, legale e democratico per l’abolizione della certificazione verde Covid-19 per studenti, docenti e personale dell’Università e delle scuole, e la conseguente difesa e tutela del diritto allo studio e del diritto al lavoro, costituzionalmente garantiti. Si adopera, anche negli uffici legali, per la tutela dell’esercizio dei diritti in parola da parte dei proprî associati e dei terzi che se li vedano negati.
2. L’Associazione promuove il dibattito scientifico, e la conseguente libera espressione, in ordine ai temi di rilevanza per l’attualità e la politica nazionale e locale, a partire da quelli giuridici, medici, etici e sociali.
3. L’Associazione s’impegna per la tutela e la promozione dei valori sociali, e lottano contro chiunque, introducendo strumenti di discriminazione o avallandoli e applicandoli, danneggi e porti divisione al tessuto sociale; difende la libertà dell’individuo in ogni suo aspetto, e si oppone a ogni ingiusta limitazione dei diritti naturali e fondamentali della persona.
4. L’Associazione è costituita a norma del codice civile e secondo la legislazione vigente in materia; è politica ma apartitica, priva di legami con partiti e di pregiudiziali ideologiche al di fuori della garanzia e della tutela dell’esercizio dei diritti e delle libertà individuali; essa fonda la propria struttura associativa sui principi della volontarietà.
5. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, sono modalità di realizzazione degli scopi indicati ai commi 1-3:
a) azioni legali intese a far valere i diritti costituzionali di studenti e lavoratori;
b) manifestazioni di protesta e dimostrazioni;
c) convegni, dibattiti pubblici ed eventi culturali;
d) collaborazioni con enti e associazioni di cittadini con scopi e valori consimili;
e) promuovere e sostenere attività editoriali e pubblicistiche, su supporto cartaceo e multimediale, secondo le finalità dell’Associazione;
f) avviare campagne di raccolta fondi, nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge, per sostenere qualsiasi progetto relativo ai fini che l’Associazione si prefigge.
6. L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, se strettamente connesse con le finalità di cui ai commi 1-3.
Art. 4
(Soci)
1. Sono soci ordinarî dell’Associazione tutti gli studenti e i docenti universitarî, il personale ATA, nonché gli studenti, i docenti e il personale delle scuole, che abbiano inoltrato richiesta d’iscrizione all’Associazione e ne condividano le finalità.
2. I soci ordinarî hanno eguali diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.
3. I soci ordinarî hanno diritto:
a) di partecipare alle assemblee con voto deliberativo;
b) di elettorato attivo e passivo agli uffici elettivi dell’Associazione.
4. Hanno l’obbligo:
a) di operare ai fini di cui all’articolo 3;
b) di partecipare attivamente alle iniziative dell’Associazione, nei limiti della loro possibilità;
c) di astenersi da ogni attività incompatibile con i fini e lo spirito dell’Associazione;
d) di sottoporre al collegio dei probiviri ogni controversia tra soci;
d) di versare la quota associativa di cui all’art. 5 c. 3 lett.d)
5. La qualità di soci ordinario si acquista per effetto dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, presentata all’Associazione medesima per tramite di un suo membro unitamente alla comunicazione dei dati personali necessarî alle finalità associative. La presentazione della domanda comporta l’accettazione del presente Statuto, e l’obbligo di conformarvisi.
6. La qualità di soci ordinario si perde per:
a) dimissioni volontarie;
b) omesso versamento della quota associativa;
c) espulsione;
d) radiazione.
7. Partecipazioni pregresse o attive a partiti non costituiscono ostacolo all’iscrizione all’Associa-zione, purché queste non comportino ingerenze contrarie alla natura apartitica della medesima.
Art. 5
(Il consiglio direttivo)
1. L’Associazione è retta dal consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo dura in carica un anno e si compone del presidente, dei vicepresidenti, del segretario e del tesoriere, cooptati per effetto dell’elezione di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9.
3. Il consiglio direttivo:
a) delibera sulle attività dell’Associazione, sul bilancio e sull’amministrazione;
d) fissa la misura della quota annuale spettante all’Associazione;
e) provvede alla nomina delle cariche associative non elettive;
f) può deferire al presidente le decisioni di propria competenza su singole questioni.
Art. 6
(Presidente)
1. Il presidente è eletto dall’assemblea dei soci per la durata di un anno.
2. Il presidente:
a) dirige l’Associazione e la rappresenta legalmente di fronte ai terzi;
b) mantiene i rapporti con il Coordinamento Nazionale e le associazioni membro del medesimo;
c) stabilisce l’ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze del consiglio e dell’assemblea;
d) vigila sull’amministrazione delle entrate e delle spese secondo le deliberazioni del consiglio ;
e) decide sulle questioni deferitegli dal consiglio ai sensi dell’art. 5 c. 3 lettera f);
f) dà corso ad attività culturali connesse con gli scopi dell’Associazione, nei limiti del bilancio, dandone previa comunicazione al consiglio e all’assemblea.
3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dai vicepresidenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle sue funzioni.
4. Per il primo mandato, scadente il 31 dicembre 2022, è nominato Presidente [si preferisce in questa sede omettere il nome].
Art. 7
(Vicepresidenti)
1. I vicepresidenti sono due, e sono eletti dall’assemblea dei soci per la durata di un anno.
2. I vicepresidenti:
a) coadiuvano il presidente nella direzione dell’Associazione e nell’esercizio delle sue funzioni;
b) presiedono le adunanze dell’assemblea in assenza del presidente;
c) fanno le funzioni del presidente quando questi sia temporaneamente assente o impedito;
3. Per il primo mandato, scadente il 31 dicembre 2022, sono nominati Vicepresidenti [si preferisce in questa sede omettere i nomi].
Art. 8
(Segretario)
1. Il segretario è eletto dall’assemblea dei soci per la durata di un anno.
2. Il segretario:
a) dirige i lavori di segreteria e ne ha responsabilità nei confronti del consiglio;
b) cura la tenuta della documentazione e predispone quanto necessario alla gestione della vita associativa e ai relativi adempimenti;
c) conserva e aggiorna la lista dei soci e la documentazione dell’Associazione;
d) redige i verbali delle assemblee, unitamente alla lista delle presenze dei soci, e ne dà comunicazione periodica al consiglio e all’assemblea.
3. Per il primo mandato, scadente il 31 dicembre 2022, è nominato Segretario [si preferisce in questa sede omettere il nome].
Art. 9
(Tesoriere)
1. Il tesoriere è eletto dall’assemblea dei soci per la durata di un anno.
2. Il tesoriere:
a) provvede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) cura la gestione finanziaria, la tenuta della documentazione contabile e fiscale e predispone quanto necessario ai relativi adempimenti;
c) redige i documenti di rendicontazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, e li trasmette con congruo anticipo al consiglio e li rende disponibili alla consultazione da parte dei soci.
3. Per il primo mandato, scadente il 31 dicembre 2022, è nominato Tesoriere [si preferisce in questa sede omettere il nome].
Art. 10
(Assemblea dei soci)
1. I soci si riuniscono in assemblea ordinaria una volta ogni sei mesi, e in assemblea straordinaria su convocazione del presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario.
2. L’assemblea:
a) elegge il presidente e gli altri membri del consiglio direttivo;
b) approva i documenti di rendicontazione;
c) delibera sulle attività dell’Associazione, sulle spese straordinarie e sul patrimonio della stessa;
3. La partecipazione telematica alle assemblee ordinarie e straordinarie è ammessa a discrezione del presidente e del consiglio direttivo; essa non concorre al quorum per la validità dell’assemblea ordinaria; chi partecipa telematicamente all’assemblea vede limitato dalle qualità del mezzo informatico e dalle necessarie condizioni di sicurezza il proprio diritto d’intervento.
Art. 11
(Cariche non elettive)
1. Le cariche non elettive sono distribuite tra i soci dal consiglio direttivo, eventualmente sentito a propria discrezione il parere dell’assemblea.
2. Le cariche non elettive perpetue sono l’archivista e i rappresentanti per le relazioni esterne.
3. L’archivista, di concerto con il segretario, cura la tenuta della documentazione associativa, ivi inclusi i verbali delle sedute, le liste dei soci partecipanti, i prodotti editoriali e gli atti giuridici e amministrativi prodotti dall’Associazione ovvero concernenti la medesima, nonché ogni documento prodotto dall’Associazione o da terzi che risulti utile ai fini culturali dell’Associazione. Per il primo mandato, scadente il 31 dicembre 2022, è nominato Archivista [si preferisce in questa sede omettere il nome].
4. I rappresentanti per le relazioni esterne, nominati ordinariamente in numero di due, con eventuali aggregati straordinarî decisi all’uopo dal consiglio, curano i rapporti dell’Associazione con la stampa e con i soggetti terzi con i quali l’Associazione collabora e si relazione nell’esercizio delle proprie finalità. Essi sono gli unici autorizzati in via ordinaria al di fuori del consiglio direttivo a parlare con terzi a nome dell’Associazione. Il consiglio direttivo, limitatamente a situazioni specifiche, può concedere facoltà straordinaria di rappresentanza dell’Associazione a qualunque socio. Per il primo mandato, scandente il 31 dicembre 2022, sono nominati responsabili per le relazioni esterne [si preferisce in questa sede omettere i nomi].
5. Altre cariche non elettive, nonché commissioni di lavoro su temi e attività specifiche, possono essere istituite e destituite dal consiglio, cooptandovi a propria discrezione i soci interessati, senza obbligo di comunicazione all’assemblea, allo scopo di meglio adempiere a date finalità associative.
Art. 12
(Convocazione e deliberazioni)
1. L’assemblea ordinaria è valida quando sia presente almeno la metà dei soci ordinarî; l’assemblea straordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.
3. Non è ammessa la votazione per delega.
4. Le votazioni possono essere prese a scrutinio palese o segreto su proposta del consiglio direttivo; l’assemblea può respingere la richiesta di scrutinio segreto avanzata dal consiglio.
5. I soci che partecipano telematicamente all’assemblea possono essere ammessi o meno al voto su decisione insindacabile del consiglio.
Art. 13
(Giustizia associativa)
1. Alla giustizia associativa sono deferite tutte le controversie concernenti:
a) l’acquisizione e la perdita della qualità di socio;
b) l’irrogazione delle sanzioni per condotte contrarie ai valori e allo statuto dell’Associazione;
c) le contestazioni tra i soci relative alla nomina agli uffici associativi.
Art. 14
(Collegio dei probiviri)
1. La decisione delle controversie è presa in unica istanza dal collegio dei probiviri.
2. Il collegio si compone di tre probiviri nominati tra i soci dal presidente all’inizio del mandato.
3. Il collegio è presieduto dal proboviro seniore con nome di decano.
4. In caso di cessazione o impedimento di uno dei probiviri, questi è sostituito immediatamente su nomina del presidente.
Art. 15
(Procedimento disciplinare)
1. La promozione del procedimento disciplinare compete al presidente.
2. Il decano, ricevuta la documentazione di accusa, la invia all’accusato con invito a far pervenire le proprie deduzioni nel termine di cinque giorni; contestualmente fissa la data dell’udienza di trattazione, avvertendo le parti che possono essere sentite personalmente e che l’accusato può farsi assistere da un socio di sua fiducia.
3. All’udienza il segretario nazionale svolge le funzioni di cancelliere.
4. Il collegio decide in unica istanza, depositando non oltre cinque giorni presso il cancelliere la decisione motivata inappellabile.
5. Si procede disciplinarmente nei confronti del socio che:
a) svolga attività incompatibile con i fini e lo spirito dell’Associazione;
b) non osservi i doveri sanciti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi;
c) adotti comportamenti lesivi dell’immagine, degli interessi e dei fini dell’Associazione;
d) assuma una condotta che possa alterare la coesione e l’armonia e dei soci;
e) utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso l’Associazione o i soci;
f) cagioni con dolo danni materiali alle cose in possesso dell’Associazione.
6. Il collegio nei confronti di un socio può irrogare una delle seguenti sanzioni, in ragione della gravità delle inadempienze:
a) ammonimento scritto;
e) espulsione, per la quale il socio potrà ripresentare domanda di iscrizione non prima di sei mesi;
f) radiazione, per la quale non sarà più possibile iscriversi all’Associazione.
7. All’esecuzione della pronunzia del collegio provvede un commissario nominato dal presidente.
8. Per la tutela del buon nome e del patrimonio dell’Associazione, il consiglio direttivo – sentito il collegio dei probiviri – si riserva di agire pure nelle sedi legali competenti contro il socio che vi cagionasse danno materiale o morale.
Art. 16
(Esercizio sociale)
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 17
(Patrimonio, risorse economiche e finanziarie)
1. Il patrimonio e le risorse economiche e finanziarie dell’Associazione provengono dalle quote associative, dai proventi per le offerte di beni e servizî a soci, da campagne di raccolta fondi, da lasciti, donazioni, sussidî e contributi concessi da persone fisiche e giuridiche, organi ed enti pubblici.
2. Al patrimonio sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione.
3. Gli utili e gli avanzi di gestione sono esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
4. Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
5. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio è devoluto al Coordinamento Nazionale degli «Studenti contro il Green Pass», salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Acquisiscono qualità di soci ordinarî di fatto e di diritto gli aderenti al precedente movimento «Studenti delle Università di Venezia contro il Green Pass» presenti all’assemblea deliberativa di approvazione del presente Statuto, nonché tutti gli aderenti che ne manifestino la volontà.
2. L’assemblea dei soci potrà provvedere con deliberazione di maggioranza alla modifica del presente Statuto e dei fini associativi al mutamento delle condizioni socio-politiche nazionali e locali.
3. I dati dei soci ordinarî necessarî alle finalità associative sono gestiti secondo adeguata politica della privacy conforme alla normativa nazionale ed europea, il cui testo è depositato presso il segretario e può essere visionato a richiesta da qualunque socio o aspirante tale.
4. Il presente Statuto è letto pubblicamente all’assemblea dei soci e da esso approvato per votazione palese; l’assemblea provvede immediatamente all’elezione degli organi direttivi di cui all’art. 5 c.2 secondo le modalità previste dallo Statuto medesimo. Il presente statuto è controfirmato dal consiglio direttivo eletto.
Letto, confermato e sottoscritto in Venezia, [si preferisce per ora in questa sede omettere la data] dai Soci fondatori, il 16-09-2021.
Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici.
Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista.
Un giorno vennero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a protestare
Martin Niemöller