Consulenza Tecnica di Parte - CTP
Cos'è la Consulenza Tecnica di Parte?
Per Consulenza Tecnica di Parte si intende quel sostegno tecnico-scientifico fornito da un professionista all’interno di un contenzioso giudiziario. Il CTP (Consulente Tecnico di Parte) è, di conseguenza, un esperto di una materia specifica che viene chiamato dalle parti per tutelarle durante le fasi processuali.
Il suo operato consiste nell’adoperarsi affinché il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) e il CTP dell’altra parte rispettino le metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.
I compiti del CTP:
vigilare sul fatto che l’esperto del giudice svolga il proprio lavoro nel rispetto delle regole procedurali e di quelle tecnico-scientifiche;
formulare all’esperto nominato dal giudice richieste in ordine agli accertamenti fatti e da effettuare;
sottoporre ad esame critico le conclusioni dell’esperto per metterne in evidenza eventuali lacune o errori, per fare rilevare la presenza di tesi o teorie scientifiche alternative, per proporre conclusioni diverse, o per sollecitare ulteriori accertamenti.
Quando richiedere una Consulenza Tecnica di Parte?
In ambiti che riguardano il Codice Civile lo psicologo Consulente Tecnico di Parte può occuparsi di procedimenti riguardanti:
Valutazione genitorialità;
Affidamento dei minori a seguito di separazioni o divorzi;
Valutazione e quantificazione del danno psichico;
Valutazione della capacità di intendere e di volere per contratti, testamenti, ...;
Valutazione della capacità di intendere e di volere per la capacità testimoniale;
Nomina di tutori in caso di soggetti incapaci, …
In ambiti che riguardano il Codice Penale, invece, il Consulente Tecnico di Parte può essere chiamato a svolgere il suo lavoro in cause per:
Adulti:
Idoneità mentale a rendere testimonianza;
Capacità dell'imputato di stare a processo;
Pericolosità sociale;
Capacità di intendere e di volere;
Compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario.
Minori:
Imputabilità e responsabilità;
Pericolosità sociale;
Rilevanza sociale del fatto illecito art.27 DPR 448/88;
Adeguate misure penali art.30 DPR 448/88;
Eventuali provvedimenti civili art.32 DPR 448/88;
Prescrizioni e riconciliazioni con la vittima art.20 DPR 448/88;
Sospensione del processo e messa alla prova art.28 DPR 448/88.