Regole tecniche GSE per le CACER

All'interno di questa sezione è disponibile una sintesi del documento denominato "Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicato dal GSE in data 23/02/2024 limitatamente alle sole forme incentivate come previste dal decreto CACER reso attuativo alla data del 24/02/2024 ovvero 

Definizioni e terminologie.pdf

Definizioni

Nel documento PDF qui disponibile, estratto dalle regole tecniche del GSE, sono elencate le differenti terminologie che incontrerete nella lettura del testo integrale. Per una semplificazione, abbiamo barrato quelle che non afferiscono alle tre forme incentivate previste dal decreto CACER

Approfondimenti e ruolo del referente nelle differenti configurazioni

Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso con apposito mandato (va prevista la stipula di un mandato d'esercizio tra la configurazione energetica e il referente stesso).

E' inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Potendo essere il referente una persona giuridica, si consiglia di disporre sempre l'organo sociale costituito in capo alla CER o la persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. 

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto: 

⚠️ Impianti a fonte rinnovabile ammessi

Impianti ammessi in CACER.pdf

Nel documento PDF qui disponibile, estratto dalle regole tecniche del GSE, sono elencate le condizioni che gli impianti a fonte rinnovabile devono avere per poter entrare in CACER e prendere l'incentivo 

In sintesi si legge: 

Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II

Per tali impianti, laddove si voglia farli rientare, è richiesto dal GSE che si produca idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. 

Come dimostrarlo: dovranno essere esibiti documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Si aggiunge inoltre che possono entrare anche impianti "esistenti" ovvero impianti entrati in esercizio prima alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero prima del 16 dicembre 2021) e aventi potenza non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. 

IMPORTANTE: Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione

Condizioni minime per creare una CER

La comunità energetica rinnovabile deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

La CER deve avere la messa a disposizione o essere proprietaria di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Si precisa che la messa a disposizione dell’impianto di produzione/UP in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore (Quindi il RID può restare al produttore)


Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE nel perimetro della singola cabina di trasformazione AT/MT 

Statuto, atto costitutivo e membri di una CER

Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

Cumulabilità e non della tariffa incentivante

Tariffa premio con e senza aiuti in conto capitale.pdf

La tariffa incentivante sull'energia condivisa, è cumulabile con


Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 

La tariffa incentivante sull'energia condivisa, non è cumulabile con

⚠️ Valore della tariffa incentivante con e senza fondo perduto

Ricordiamo che, nei casi di cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante è determinata come segue:

TIP Conto Capitale = Tip * (1 - F) 

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento. 

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale

💸 Contributi in conto capitale (misura PNRR)

Contributo in conto capitale misura PNRR.pdf

Il decreto CACER ha introdotto la possibilità per gli impianti che faranno parte, una volta realizzati, di una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori in comuni sotto i 5000 abitanti (Accedi all'elenco comuni sotto i 5000 abitanti dell'ISTAT) un fondo perduto fino al 40% della spesa sostenuta per:

Leggi gli approfondimenti sull'estratto dalle regole tecniche del GSE in PDF 

⚠️ Regolazione dell'importo della tariffa incentivante in caso di imprese

Il Decreto CACER impone che, mediante esplicita previsione statutaria o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’importo della tariffa premio eccedentario le percentuali sotto indicate, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Tale controllo è in capo al referente che è quindi tenuto a:

Ogni quanto paga il GSE la tariffa premio sull'energia condivisa

Il GSE eroga gli importi spettanti su base mensile e al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 50 €. 

Il termine di pagamento è fissato all’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante al Referente tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.

Come rileva i dati energetici il GSE per effettuare i conteggi e pagare la tariffa premio sull'energia condivisa

Il GSE acquisisce con flusso mensile, dal gestore di rete (distributore), responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni: 

Cosa succede se in una configurazione sono presenti POD (contatori) non tele gestiti dal distributore (gestore di rete): in questi casi di indisponibilità del dato non validato orario, il gestore di rete ne darà opportuna informazione al Referente e al GSE. Il GSE ai fini della ripartizione oraria delle misure applicherà dei profili standard, definiti dal medesimo GSE per ciascuna tipologia di cliente finale e per ciascuna tipologia di impianto/fonte primaria. 

Tali profili standard saranno esplicitati per ogni casistica e definiti in un documento specifico verificato positivamente dal Direttore della Direzione Mercati Energia dell’ARERA e pubblicato sul sito del GSE. 

Ai fini dell’individuazione dei profili standard per il prelievo, verranno utilizzati i dati storici presenti sul Sistema Informatico Integrato (SII), mentre per l’immissione verranno utilizzati i dati storici di produzione nella disponibilità del GSE. 

⚠️ Verifiche e controlli del GSE e possibile decadenza della tariffa incentivante

Il GSE può effettuare, durante l’intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità agli incentivi nonché dei presupposti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, come stabiliti dal Decreto.

L'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. 

Tale comunicazione indica il luogo, la data, l’ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l’invito al legale rappresentate della CACER a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.

Il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all’esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, in particolare, le seguenti violazioni rilevanti: 

Verifica preliminare di ammissibilità per una configurazione energetica al GSE

Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso

Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi. 

Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. 

Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità. 

Prima dell’invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.

La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it ), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.

Le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi (ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax) non saranno tenute in considerazione dal GSE!

Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza citati negli allegati delle regole tecniche (ALLEGATO 3).

Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità. 

I fac-simile della istanza di accesso sono riportati negli allegati delle regole tecniche (ALLEGATO 2)

🖇️ Allegati alla regole tecniche del GSE

ALLEGATO 1 - Schema di avviso contributo in conto capitale.pdf

ALLEGATO 1 - Schema di avviso contributo in conto capitale

ALLEGATO 2 - Modelli per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.pdf

ALLEGATO 2 - Modelli per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

ALLEGATO 3 - Elenco documenti da allegare.pdf

ALLEGATO 3 - Elenco documenti da allegare