Regole tecniche GSE per le CACER
All'interno di questa sezione è disponibile una sintesi del documento denominato "Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicato dal GSE in data 23/02/2024 limitatamente alle sole forme incentivate come previste dal decreto CACER reso attuativo alla data del 24/02/2024 ovvero
Autoconsumatore singolo a distanza;
Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente;
CER (Comunità Energetica Rinnovabile);
Definizioni
Nel documento PDF qui disponibile, estratto dalle regole tecniche del GSE, sono elencate le differenti terminologie che incontrerete nella lettura del testo integrale. Per una semplificazione, abbiamo barrato quelle che non afferiscono alle tre forme incentivate previste dal decreto CACER
Approfondimenti e ruolo del referente nelle differenti configurazioni
Si definisce Referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso con apposito mandato (va prevista la stipula di un mandato d'esercizio tra la configurazione energetica e il referente stesso).
E' inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.
Al referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso;
Al referente saranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE; (Approfondimento in corso per avere dettagli sui costi citati)
Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti;
Il referente può (non obbligatoriamente) richiedere il ritiro dedicato a suo nome per impianti con produttore terzo (non coincidente con il referente) (vedi approfondimento a Condizioni minime per creare una CER)
Potendo essere il referente una persona giuridica, si consiglia di disporre sempre l'organo sociale costituito in capo alla CER o la persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
Nelle CER da un produttore, membro della CER
Nelle CER da un cliente finale, membro della CER;
Nelle CER da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352;
Nei Gruppi di autoconsumatori collettivi da uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
Nei Gruppi di autoconsumatori collettivi dall’amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale o, in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
Nei Gruppi di autoconsumatori collettivi dal rappresentante legale dell’edificio.
Nel caso dell’ autoconsumatore individuale “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione può essere il medesimo autoconsumatore.
⚠️ Impianti a fonte rinnovabile ammessi
Nel documento PDF qui disponibile, estratto dalle regole tecniche del GSE, sono elencate le condizioni che gli impianti a fonte rinnovabile devono avere per poter entrare in CACER e prendere l'incentivo
In sintesi si legge:
Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili;
Essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
Avere potenza massima di 1 MW;
Essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021)
Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell’acceso agli incentivi gli impianti non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti tutte le indicazioni contenute al paragrafo 1.2.2.2 Parte II
Per tali impianti, laddove si voglia farli rientare, è richiesto dal GSE che si produca idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER.
Come dimostrarlo: dovranno essere esibiti documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.
Si aggiunge inoltre che possono entrare anche impianti "esistenti" ovvero impianti entrati in esercizio prima alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero prima del 16 dicembre 2021) e aventi potenza non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.
IMPORTANTE: Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l’energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell’energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione
Condizioni minime per creare una CER
La comunità energetica rinnovabile deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
La CER deve avere la messa a disposizione o essere proprietaria di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Si precisa che la messa a disposizione dell’impianto di produzione/UP in relazione all’energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell’energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell’energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore (Quindi il RID può restare al produttore)
Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE nel perimetro della singola cabina di trasformazione AT/MT
Statuto, atto costitutivo e membri di una CER
Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese con codice ATECO prevalente diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale. Sono escluse dalle CER le Grandi imprese invece ammesse nelle forme di autoconsumatore singolo a distanza e di gruppo di autoconsumatori collettivi);
la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per i membri sia possibile in ogni momento entrare e/o uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e immediata comunicazione al GSE da parte del referente.
è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa (Referente);
l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione (Vedi approfondimento ripartizione incentivi)
Cumulabilità e non della tariffa incentivante
La tariffa incentivante sull'energia condivisa, è cumulabile con:
il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’entità del contributo ottenuto
altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40%.In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’entità del contributo ottenuto
altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale. In tal caso la tariffa viene decurtata in ragione dell’entità del contributo ottenuto
i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione della tariffa;
le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione della tariffa;
altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione della tariffa;
Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241
La tariffa incentivante sull'energia condivisa, non è cumulabile con:
altre forme di incentivo in conto esercizio;
superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.
⚠️ Valore della tariffa incentivante con e senza fondo perduto
Ricordiamo che, nei casi di cui è prevista l’erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante è determinata come segue:
TIP Conto Capitale = Tip * (1 - F)
dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.
Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
💸 Contributi in conto capitale (misura PNRR)
Il decreto CACER ha introdotto la possibilità per gli impianti che faranno parte, una volta realizzati, di una configurazione di CER o di gruppo di autoconsumatori in comuni sotto i 5000 abitanti (Accedi all'elenco comuni sotto i 5000 abitanti dell'ISTAT) un fondo perduto fino al 40% della spesa sostenuta per:
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
connessione alla rete elettrica nazionale;
studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
direzione lavori e sicurezza;
collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto
Leggi gli approfondimenti sull'estratto dalle regole tecniche del GSE in PDF
⚠️ Regolazione dell'importo della tariffa incentivante in caso di imprese
Il Decreto CACER impone che, mediante esplicita previsione statutaria o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’importo della tariffa premio eccedentario le percentuali sotto indicate, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;
Tale controllo è in capo al referente che è quindi tenuto a:
informare tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall’accesso alla tariffa incentivante;
fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione (funzione prevista in MyCER). In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà.
Ogni quanto paga il GSE la tariffa premio sull'energia condivisa
Il GSE eroga gli importi spettanti su base mensile e al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 50 €.
Il termine di pagamento è fissato all’ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).
Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante al Referente tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.
Come rileva i dati energetici il GSE per effettuare i conteggi e pagare la tariffa premio sull'energia condivisa
Il GSE acquisisce con flusso mensile, dal gestore di rete (distributore), responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni:
energia prodotta: energia rilevata dai misuratori con il codice M2, dedicati alle sezioni d’impianto;
energia immessa: nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell’energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest’ultimo;
energia prelevata: energia rilevata in ingresso dal contatore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete.
Cosa succede se in una configurazione sono presenti POD (contatori) non tele gestiti dal distributore (gestore di rete): in questi casi di indisponibilità del dato non validato orario, il gestore di rete ne darà opportuna informazione al Referente e al GSE. Il GSE ai fini della ripartizione oraria delle misure applicherà dei profili standard, definiti dal medesimo GSE per ciascuna tipologia di cliente finale e per ciascuna tipologia di impianto/fonte primaria.
Tali profili standard saranno esplicitati per ogni casistica e definiti in un documento specifico verificato positivamente dal Direttore della Direzione Mercati Energia dell’ARERA e pubblicato sul sito del GSE.
Ai fini dell’individuazione dei profili standard per il prelievo, verranno utilizzati i dati storici presenti sul Sistema Informatico Integrato (SII), mentre per l’immissione verranno utilizzati i dati storici di produzione nella disponibilità del GSE.
⚠️ Verifiche e controlli del GSE e possibile decadenza della tariffa incentivante
Il GSE può effettuare, durante l’intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità agli incentivi nonché dei presupposti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, come stabiliti dal Decreto.
L'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata.
Tale comunicazione indica il luogo, la data, l’ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l’invito al legale rappresentate della CACER a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.
Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.
Il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all’esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, in particolare, le seguenti violazioni rilevanti:
perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni (ATTENZIONE DA APPROFONDIRE);
presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell’energia auto consumata;
assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento disponibli in questo allegato);
inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo;
comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all’impianto stesso ovvero alla documentazione
Verifica preliminare di ammissibilità per una configurazione energetica al GSE
Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l’accesso agli incentivi.
Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.
Prima dell’invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.
La richiesta di verifica preliminare deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it ), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di verifica preliminare riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Le richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi (ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax) non saranno tenute in considerazione dal GSE!
Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza citati negli allegati delle regole tecniche (ALLEGATO 3).
Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un’autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.
I fac-simile della istanza di accesso sono riportati negli allegati delle regole tecniche (ALLEGATO 2)
🖇️ Allegati alla regole tecniche del GSE
ALLEGATO 1 - Schema di avviso contributo in conto capitale
ALLEGATO 2 - Modelli per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR
ALLEGATO 3 - Elenco documenti da allegare