Beni trainanti e trainati nel piano transizione 5.0

Abbiamo compreso dalla lettura di quanto riportato alla pagina "Il piano transizione 5.0 in sintesi" che l'accesso al piano transizione 5.0 e i relativi benefici in termini di credito di imposta, sono ottenibili passando attraverso l'industria 4.0 che è regolata dalla legge 11 nr. 232 del 2016. 

In questa specifica legge sono menzionati nei due allegati A e B l'elenco dei prodotti ammissibili e per i quali ne diamo una schematizzazione a seguire. Successivamente con le FAQ del 02/11/2024 il governo ha "allargato" le maglie di questi elenchi andando a definire alcune eccezioni per specifiche tipologie di aziende come a seguito indicato. 

ATTENZIONE: Segnaliamo in ARANCIONE quelli che sono direttamente prodotti e/o servizi riferiti ad HIGECO ENERGY SRL

BENI TRAINANTI Allegato A (Gruppi 1-2-3)

Allegato A Gruppo 1 (Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti)

Allegato A Gruppo 2 (Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità)

Allegato A Gruppo 3 (Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»)

BENI TRAINANTI Allegato B

Allegato B (Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»)

ALTRI BENI TRAINANTI (FAQ MIMIT 02/11/2024)

Le recenti novità pervenute con le FAQ del Ministero alla data del 02 novembre 2024 hanno chiarito alcuni elementi del piano transizione 5.0 inserendo tra i beni trainanti i seguenti prodotti: 

Nel caso specifico di strutture ricettive, ospedali, RSA attività commerciali e di servizio in genere, gli impianti di illuminazione e climatizzazione sono ammessi come trainanti ancorché realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici

BENI E INTERVENTI TRAINANTI

Impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con produzione pari al 105% del fabbisogno e posizionati nel sito produttivo o in autoconsumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO.

E' consentita una normalizzazione per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento

Scenari di mercato per industria 5.0

AZIENDE MANIFATTURIERE DI PRODUZIONE

Per quanto concerne i sistemi di controllo, regolazione e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di aria compressa si fa riferimento alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018 ove si stabilisce che i benefici derivanti da tali regolazioni possono concorrere all'ottenimento della classe di efficientamento senza per questo far rientrare tra i beni agevolati il costo dei compressori stessi !
Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento

STRUTTURE RICETTIVE (Alberghi / Ristoranti / Camping)

Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento

OSPEDALI E RSA QUALI CASE DI RIPOSO O DI CURA

Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento

STRUTTURE COMMERCIALI (Retail e GDO)

Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento

SOCIETA' DI SERVIZI IN GENERALE

Impianti di autoproduzione di energeia elettrica da fonti rinnovabili con producibilità pari al 105% del fabbisogno posizionati nel sito produttivo o in autoconumo a distanza con il limite della ZONA DI MERCATO. E' consentita una normalizzaizone per il calcolo del 105% che tenga conto delle condizioni future ex-post investimento