Organi sociali di una CACER E DOCUMENTI di costituzione
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CACER) necessità della costituzione di un organo sociale che ne governi la sua operatività.
Spesso le CACER optano per forme giuridiche che promuovano la partecipazione attiva e la condivisione di benefici senza finalità di lucro con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell’investimento in partecipazione. Il che porta ad escludere gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (società di persone e di capitali), e ad individuare quali possibili forme giuridiche solo quelle che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro
Per tale motivo spesso le forme sociali maggiormente utilizzate sono:
Associazione riconosciute / non riconosciute;
Consorzi e società consortili;
Cooperative;
Fondazioni di partecipazione;
La scelta del modello giuridico dipende dalle caratteristiche specifiche del progetto, inclusi il numero di partecipanti, gli obiettivi della CACER e la struttura di governance desiderata.
Una valutazione approfondita delle esigenze e delle dinamiche del progetto è essenziale per determinare il modello giuridico più adatto.
Per decidere quale modello giuridico sia più adatto, è essenziale condurre una serie di analisi preliminari considerando tra i vari fattori:
Coinvolgimento dei Partecipanti:
Se la CACER coinvolgerà una varietà di attori, dai cittadini alle imprese e agli enti pubblici, occorre valutare attentamente le loro esigenze e il grado di coinvolgimento che desiderano. La scelta del modello giuridico deve adattarsi alle esigenze di tutti.
Esempio: Se ci sono numerosi cittadini interessati, un modello cooperativo potrebbe essere ideale, coinvolgendo attivamente ogni membro nelle decisioni.
Definizione degli Scopi:
Definire con chiarezza gli obiettivi della CACER, bilanciando i benefici economici con quelli ambientali e sociali. Questa fase influenzerà la struttura organizzativa e i rapporti tra i membri.
Esempio: Se l'obiettivo principale è la sostenibilità ambientale, potrebbe essere vantaggioso adottare una struttura più incentrata sulla condivisione dell'energia.
Identificazione delle Attività:
Decidere se gestire internamente o esternalizzare alcune attività. Questa scelta avrà un impatto diretto sulla struttura complessiva e sulla gestione operativa della CACER.
Esempio: L'esternalizzazione della gestione operativa potrebbe consentire una maggiore focalizzazione dei membri sulla condivisione di best practice.
Dimensione Economica e Finanziaria:
Calcolare con precisione i costi e i ricavi previsti, considerando il numero di partecipanti, gli investimenti e le fonti di finanziamento disponibili.
Esempio: Una CACER di dimensioni maggiori potrebbe beneficiare di economie di scala, riducendo i costi operativi pro capite.
Gestione dei Rapporti Contrattuali:
La scelta del modello giuridico definirà i rapporti contrattuali tra i membri. Questi rapporti possono infatti riflettersi non solo sulla struttura organizzativa ma sulle attività stesse della CACER.
Esempio: Un modello cooperativo richiederà un coinvolgimento attivo e decisioni condivise tra i membri.
Solo dopo aver esaminato attentamente questi fattori sarete in grado di selezionare il modello giuridico più adatto per la tua CACER
Associazioni riconosciute e non riconosciute
Tipico modulo organizzativo conforme e compatibile con tutti i limiti descritti è quello delle associazioni (Libro primo, Titolo II del codice civile).
Le associazioni sono organizzazioni collettive che hanno uno scopo diverso dal lucro.
In via ancillare all’attività istituzionale possono svolgere attività economiche, ma è preclusa la ripartizione degli utili eventualmente conseguiti.
Possono essere dotate di personalità giuridica (se riconosciute) oppure no (non riconosciute).
Alla personalità giuridica consegue l’autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio degli associati è separato da quello dell'ente e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto quest’ultimo.
L’autonomia patrimoniale delle associazioni prive di personalità giuridica (non riconosciute) è invece imperfetta ciò implica che le vicende dell’organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.
Per la costituzione delle associazioni non riconosciute non sono previsti vincoli di forma e non è richiesto l’atto pubblico. Le associazioni riconosciute invece sono costituite con atto pubblico e l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare denominazione, scopo, patrimonio adeguato al suo raggiungimento, sede, norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, diritti ed obblighi degli associati, condizioni di ammissione.
Nel caso di Associazione riconosciuta la personalità giuridica è acquisita con il riconoscimento, cui segue l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture quanto alle associazioni operanti in ambito nazionale, presso la Regione quanto a quelle che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione.
Consorzi e società consortili
Lo scopo di profitto non è di per sé prevalente anche nei consorzi e nelle società consortili (artt. 2602 – 2615-ter del codice civile), anche se tali enti possono perseguire uno scopo lucrativo (e quindi nello statuto dovrà essere indicata come prevalente la finalità consortile e non quella lucrativa).
Con il contratto di consorzio due o più operatori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi di impresa. Il consorzio può essere con attività interna quando è teso solo a disciplinare i rapporti tra i consorziati e non è previsto lo svolgimento di attività verso terzi, o con attività esterna, ove sia anche istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.
I consorzi possono assumere la veste di società consortili.
Considerato che, ai fini dell’accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa, i membri della CER devono dare mandato alla comunità per la richiesta di accesso agli incentivi, interessano i consorzi con attività esterna e le società consortili.
Il perseguimento dello scopo mutualistico non esaurisce necessariamente gli obiettivi del consorzio/società consortile, essendo ammissibile che, in via strumentale e accessoria, possa essere eventualmente realizzato e anche distribuito l’utile prodotto dal rapporto con il mercato: caratteristica compatibile con la CER, per la quale è richiesto che lo scopo di profitto non sia “principale”.
Nel caso in cui all'interno del soggetto giuridico si intende accludere, come socio fondatore la pubblica amministrazione locale, va ricordato che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, i soli tipi configurabili sono quelli della società consortile a responsabilità limitata o per azioni.
Quindi, in caso di società consortile costituita con la presenza di amministrazioni pubbliche, dovranno anche essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabili dal d.lgs. 175/2016 per le società in partecipazione o in controllo pubblico.
A stretto rigore di legge, a consorzi e società consortili potrebbero partecipare solo imprenditori. Infatti, il consorzio (e la società consortile che è appunto un consorzio costituito in forma societaria) è, ai sensi dell’art. 2602 cod. civ., il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Tuttavia, da tempo si ammettono, in particolare ma non esclusivamente, anche società consortili “miste”, ossi con la partecipazione anche di soci “non” imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (come ben si potrebbe ritenere nel caso delle comunità energetiche).
La costituzione di un consorzio con attività esterna richiede l’atto pubblico e l’iscrizione al registro delle imprese.
La società consortile, per la costituzione, segue le forme del tipo (srl, spa) prescelto.
Cooperative
Le cooperative sono società a capitale variabile (quindi il capitale può aumentare o diminuire a seconda dell’ingresso o uscita dei soci), costituite per gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire ai soci (scopo mutualistico) i beni o servizi voluti e sono iscritte all’albo delle cooperative.
I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche e la distribuzione di utili può anche qui avvenire in misura limitata e secondaria.
Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della srl.
Anche le amministrazioni pubbliche possono parteciparvi.
Per il citato art. 3 d.lgs. 175/2016, infatti, “le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.
In questo caso vale la stessa regola dei consorzi: nel caso di società cooperativa costituita con la presenza di amministrazioni pubbliche, dovranno essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabiliti dal d.lgs. 175/2016 per le società partecipate e controllate.
La costituzione (ex art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese.
Fondazioni di partecipazione
È un modello atipico di fondazione che coniuga l’elemento personale, tipico delle associazioni, e l’elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni.
Lo strumento pare comunque di difficile applicazione, stante la prevalenza della struttura di fondazione e l’assenza di chiara disciplina salvo quella rinvenibile nel Codice del terzo settore (Titolo IV).
Per la costituzione è richiesto l'atto pubblico.
Per le fondazioni del Terzo Settore è richiesto un patrimonio minimo di € 40.000..
Modelli di statuto e atto costitutivo per CER in forma associativa
⚠️ ATTENZIONE: I documenti sotto riportati sono da intendersi come LINEA GUIDA e TRACCIA per la redazione di statuto e atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta.
L'uso è gratuito e libero da parte degli utenti che ne acquisiscono in toto le responsabilità sollevando HIGECO ENERGY SRL da qualsiasi errore e/o mancato riferimento a normative vigenti. Ricordiamo che, il personale HIGECO ENERGY è a disposizione per consulenze dirette ai clienti che ne fanno richiesta
Per sapere come procedere alla compilazione dei modelli dell'Agenzia delle entrate per l'ottenimento del codice fiscale e successiva datacertazione del documento, potete fare riferimento a quanto riportato a questo link (CONSULTA LA PROCEDURA)
Modello di delibera di assemblea condominiale per la costituzione di un Gruppo di Atuconsumatori Collettivi (GAC)
⚠️ ATTENZIONE: I documenti sotto riportati sono da intendersi come LINEA GUIDA e TRACCIA per la redazione di un verbale di assemblea condominiale per Gruppi di Autoconsumo Collettivo.
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Esempio di modulo di iscrizione socio ordinario
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Accedi al modulo di esempio per iscrizione come socio ordinario ad un organo sociale (ES: Associazione) che sottende ad una Comunità Energetica Rinnovabile