Organi sociali di una CACER E DOCUMENTI di costituzione

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) necessità della costituzione di un organo sociale che ne governi la sua operatività.

La normativa non impone automaticamente la natura giuridica senza scopo di lucro, ma spesso le CER optano per forme giuridiche che promuovano la partecipazione attiva e la condivisione di benefici senza finalità di guadagno. Questo si sposa con l'idea di coinvolgere la comunità locale e perseguire obiettivi di sostenibilità.

Per tale motivo spesso le forme sociali maggiormente utilizzate sono: 

La scelta del modello giuridico dipende dalle caratteristiche specifiche del progetto, inclusi il numero di partecipanti, gli obiettivi della CER e la struttura di governance desiderata. 

Una valutazione approfondita delle esigenze e delle dinamiche del progetto è essenziale per determinare il modello giuridico più adatto.

Per decidere quale modello giuridico sia più adatto, è essenziale condurre una serie di analisi preliminari considerando vari fattori:

Coinvolgimento dei Partecipanti: 

Se la CER coinvolgerà una varietà di attori, dai cittadini alle imprese e agli enti pubblici, occorre valutare attentamente le loro esigenze e il grado di coinvolgimento che desiderano. La scelta del modello giuridico deve adattarsi alle esigenze di tutti. 

Esempio: Se ci sono numerosi cittadini interessati, un modello cooperativo potrebbe essere ideale, coinvolgendo attivamente ogni membro nelle decisioni.

Definizione degli Scopi: 

Definire con chiarezza gli obiettivi della CER, bilanciando i benefici economici con quelli ambientali e sociali. Questa fase influenzerà la struttura organizzativa e i rapporti tra i membri. 

Esempio: Se l'obiettivo principale è la sostenibilità ambientale, potrebbe essere vantaggioso adottare una struttura più incentrata sulla condivisione dell'energia.

Identificazione delle Attività: 

Decidere se gestire internamente o esternalizzare alcune attività. Questa scelta avrà un impatto diretto sulla struttura complessiva e sulla gestione operativa della CER. 

Esempio: L'esternalizzazione della gestione operativa potrebbe consentire una maggiore focalizzazione dei membri sulla condivisione di best practice.

Dimensione Economica e Finanziaria: 

Calcolare con precisione i costi e i ricavi previsti, considerando il numero di partecipanti, gli investimenti e le fonti di finanziamento disponibili. 

Esempio: Una CER di dimensioni maggiori potrebbe beneficiare di economie di scala, riducendo i costi operativi pro capite.

Gestione dei Rapporti Contrattuali: 

La scelta del modello giuridico definirà i rapporti contrattuali tra i membri. Questi rapporti possono infatti riflettersi non solo sulla struttura organizzativa ma sulle attività stesse della CER. 

Esempio: Un modello cooperativo richiederà un coinvolgimento attivo e decisioni condivise tra i membri. 

Solo dopo aver esaminato attentamente questi fattori sarete in grado di selezionare il modello giuridico più adatto per la tua CER!

LE ASSOCIAZIONI COME FORMA GIURIDICA NELLE CER

Le associazioni sono regolate dal libro primo, Titolo II del codice civile e sono organizzazioni collettive che hanno uno scopo diverso dal lucro.  

Le associazioni sono, quindi, organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica; le associazioni prive di personalità giuridica sono dette non riconosciute. 

Le associazioni non riconosciute sono nello specifico enti collettivi che nascono tramite un atto di autonomia. Il contratto concluso tra i fondatori è detto atto costitutivo. 

L’associazione non riconosciuta non dispone della personalità giuridica, ma è in ogni caso un soggetto di diritto

In via ancillare all’attività istituzionale possono svolgere attività economiche, ma è preclusa la ripartizione degli utili eventualmente conseguiti.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Associazione non riconosciuta

Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. 

Non godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c'è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente; pertanto, colui che assume le obbligazioni risponde in solido con l'associazione medesima nei confronti dei terzi. 

Per costituire un’associazione è sufficiente anche un numero esiguo di persone maggiorenni e non ci sono limiti nell’accoglimento di nuovi associati che ne facciano richiesta. 

L’organizzazione di un’associazione è regolata sulla base di accordi tra gli associati, che stabiliscono la suddivisione dei compiti all’interno dell’associazione e nominano i propri organi rappresentativi. L’accordo tra gli associati si concretizza in un contratto di associazione: l’Atto Costitutivo, stipulato nell’ambito dell’Assemblea costitutiva, insieme allo Statuto. 

L’Atto costitutivo è il primo verbale, il primo documento ufficiale dell’associazione, che ne accompagnerà tutta l’esistenza: esprime la volontà di dare vita al rapporto associativo. 

Lo Statuto indica caratteristiche e finalità dell’associazione, contiene le regole per la sua amministrazione e la gestione delle attività. 

Atto costitutivo e Statuto possono essere contenuti all’interno di un unico documento oppure costituire due documenti separati, purché vi siano indicati tutti gli elementi richiesti dalla legge: 

Associazione riconosciuta

L’associazione si definisce riconosciuta quando possiede personalità giuridica. 

Le persone giuridiche quindi “le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione” sono disciplinate dall’articolo 25 della legge 218 del 1995. 

La personalità giuridica dell’associazione riconosciuta le permette di godere di un’autonomia patrimoniale perfetta. Uno dei più grandi privilegi quindi di cui possono beneficiare gli associati e gli amministratori in termini di responsabilità è la completa scissione del patrimonio dell’ente da quello dei singoli associati, che impone ai terzi di rivalersi unicamente sul patrimonio dell’organizzazione al fine di poter far valere i loro eventuali diritti a fronte di un’azione di responsabilità. 

L’ente a garanzia della solvibilità futura nei confronti dei terzi con i quali intrattiene rapporti dovrà infatti in sede di costituzione e richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, destinare una parte del suo patrimonio alla soddisfazione di tale entità, donando così all’associazione piena autonomia.

Il primo passo da compiere è sicuramente quello dell’effettiva costituzione dell’associazione, che in questo caso dovrà essere obbligatoriamente compiuto come stabilito dall’art. 14 del codice civile “le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico”. 

Tale tipologia di ente richiede infatti non solo la forma scritta dell’atto costitutivo e dello statuto, ma la loro redazione in forma di atto pubblico, alla presenza del notaio.

Le associazioni riconosciute sono costituite con atto pubblico e l’atto costitutivo e lo statuto devono indicare: 

La personalità giuridica è acquisita nei confronti dei terzi mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture quanto alle associazioni operanti in ambito nazionale, presso la Regione quanto a quelle che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione. 

Il procedimento prevede la presentazione di: 

Ai membri dell’ente non potranno essere richiesti obblighi, né essi potranno vantare diritti all’infuori di quelli che sono esplicitamente contemplati nell’atto costitutivo. 

La CER potrebbe, con il concorrere di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, anche assumere la forma di associazione qualificata come ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del d.lgs. 117/2017 – Titolo IV. 

L’associazione potrebbe essere tenuta all’iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) Si iscrivono infatti nel R.E.A. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti non societari che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

MODELLI DI STATUTO E ATTO COSTITUTIVO PER ASSOCIAZIONE

⚠️ ATTENZIONE: I documenti sotto riportati sono da intendersi come LINEA GUIDA e TRACCIA per la redazione di statuto e atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta. 

L'uso è gratuito e libero da parte degli utenti che ne acquisiscono in toto le responsabilità sollevando HIGECO ENERGY SRL da qualsiasi errore e/o mancato riferimento a normative vigenti. Ricordiamo che, il personale HIGECO ENERGY è a disposizione per consulenze dirette ai clienti che ne fanno richiesta  

Modello statuto - Associazione NON riconosciuta

Scarica un modello di statuto per la costituzione di un organo sociale CER

Atto costitutivo - Associazione NON riconsciuta

Scarica un modello di atto costitutivo per la costituzione di un organo sociale CER

delibera di assemblea condominiale per costituzione gruppo auc

⚠️ ATTENZIONE: I documenti sotto riportati sono da intendersi come LINEA GUIDA e TRACCIA per la redazione di un verbale di assemblea condominiale per Gruppi di Autoconsumo Collettivo

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Modello assemblea condominiale - Gruppo AUC

Scarica un modello di delibera di assemblea condominiale per la costituzione di un Gruppo di Autoconsumatori Collettivi

ESEMPIO MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO

⚠️ ATTENZIONE: I documenti sotto riportati sono da intendersi come LINEA GUIDA e TRACCIA per la redazione di modulistica per l'iscrizione da parte di un membro ad un'associazione non riconosciuta. 

L'uso è gratuito e libero da parte degli utenti che ne acquisiscono in toto le responsabilità sollevando HIGECO ENERGY SRL da qualsiasi errore e/o mancato riferimento a normative vigenti. Ricordiamo che, il personale HIGECO ENERGY è a disposizione per consulenze dirette ai clienti che ne fanno richiesta  

Accedi al modulo di esempio per iscrizione come socio ordinario ad un organo sociale (ES: Associazione) che sottende ad una Comunità Energetica Rinnovabile