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Con l'interpello n. 956 – 1284/2023 l’Agenzia delle Entrate ha sancito alcuni principi in tema di incentivi e vendita dell’energia in materia di CER.
Infatti, gli incentivi incassati da una Comunità Energetica Rinnovabile costituita come ETS (Ente del Terzo Settore) possono essere redistribuiti tra i suoi membri, senza che l’atto costituisca alcuna violazione della normativa di riferimento (Art. 8 comma 2 Codice del Terzo Settore), in quanto la Comunità Energetica Rinnovabile gli incassa in virtù del mandato dei membri della CER stessa.
Da ciò ne deriva che tali incentivi non sono considerati utili e non sono tassati in capo alla Comunità Energetica Rinnovabile ma bensì in capo al soggetto, nonché membro della CER, che al momento della restituzione lì riceverà e assumeranno in taluni casi rilevanza reddituale secondo questa indicazione: "... solo una volta percepiti dai singoli membri della comunità energetica al momento della restituzione assumeranno rilevanza reddituale in base allo status giuridico del soggetto che le riceve (nel caso sia una persona fisica non esercente attività d’impresa arti e professioni, ad esempio, gli incentivi non avranno rilevanza reddituale, in analogia con quanto stabilito con la circolare risoluzione 12 marzo 2021, n. 18/E) ... "
Inoltre, se la CER dovesse decidere di destinare l’intero ammontare degli incentivi per il finanziamento di progetti a stampo sociale, questi non sarebbero soggetti a tassazione.
Infine, l’AdE ha chiarito anche che i proventi derivanti dall’energia eccedente l’autoconsumo istantaneo (ricavi per RITIRO DEDICATO) sono tassati e quindi considerati come fiscalmente rilevanti.