Il sexting (parola sincratica che unisce i termini inglesi sex e texting) rappresenta la pratica di inviare o postare messaggi di testo (SMS) e immagini a sfondo sessuale, come foto di nudo o semi-nudo, via cellulare o tramite Internet (Levick & Moon 2010). Rispetto all’adescamento, in cui prevale un comportamento attivo dell’adulto, nel caso del sexting parliamo di un atteggiamento similare ma da parte dei minorenni coinvolti. Un esempio pratico sono quelle situazioni in cui gli adolescenti producono, condividono e diffondono immagini “sexy” di se stessi o di coetanei, utilizzando le webcam dei PC e/o le fotocamere integrate agli smartphone.
Per la legislazione, una volta in circolo, si tratta a tutti gli effetti di materiale ritenuto pedopornografico. Con la Legge n. 172 del 1° ottobre 2012, è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote riguardante lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori. L’articolo 20.2 sui reati relativi alla pornografia infantile asserisce che:
L’espressione “pornografia infantile” definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si dà a un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.
Produrre questo materiale, e soprattutto diffonderlo, è dunque reato penale. Non è raro che fare sexting per gli adolescenti equivalga molto spesso a una “dimostrazione d’amore”, oppure a sentirsi strumenti volti all’ottenimento di piccoli vantaggi personali (per esempio ricariche telefoniche). Privacy, sexting e web reputation sono argomenti fortemente correlati, e le attività sul tema del sexting possono aiutare a far proprie alcune regole e accortezze: chiedete ai vostri studenti se si rendono conto che anche gli insegnanti e i loro genitori potrebbero vedere quello che loro stessi inviano. Una volta condivisa, una foto resta sul telefono dei loro amici che potrebbero usarla come e quando vogliono.