Speciale - Vulcano e rimborsi...

A proposito di rimborsi... un'altra odissea?

Com'è stata gestita la problematica per chi è rimasto "a terra" a causa dell'emergenza scoppiata dopo l'eruzione del vulcano in Islanda?

Lasciamo la parola a un nostro amico che il 23 aprile ci ha inviato questa mail:

Caro comitato,

dopo la truffa TODOMONDO sono stato protagonista della cosiddetta “problematica vulcano”.

In essa i tour operator (praticamente tutti ….) anziché informare il Cliente che secondo Art. 91,92 Codice del Consumo, seppur a causa di evento di forza maggiore, ha diritto alternativamente :

a) Allo spostamento della data di partenza; ovvero

b) Al godimento di un pacchetto alternativo, con rimborso in caso di costo inferiore di esso, ovvero

c) Al rimborso dell’intera quota versata,

hanno invece proposto le sole alternative :

1) Partenza ritardata, di anche 2 gg, con rimborso delle notti non usufruite (assurdo in un pacchetto 7notti/9gg)

2) Congelamento dell’importo versato, tipo credito precaricato, da utilizzare entro una data ben precisa (spesso 10/2010 o 12/2010 con vincolo alla riprenotazione entro 05/2010).

La cosa incredibile è che la proposta dei punti 1) e 2) è licita in quanto proposta ….. ma non viene data spiegazione del motivo per cui NON si informa il viaggiatore dell’opzione c), ovviamente la più comoda per lo stesso in quanto svincola il viaggiatore da date e tour operator.

L’Art.91, comma 3, del medesimo Codice del Consumo informa che se entro 48 ore non viene dato riscontro alla proposta essa si intende automaticamente accettata ……….

Tutto ciò con la complicità delle Agenzie che, contrariamente a quanto suggerisce AUTOTUTELA (movimento sindacale delle Agenzie di Viaggio), non indicano al cliente la mancanza del punto c) dalle proposte 1), 2).

Quanti truffati TODOMONDO hanno subito un analogo trattamento ???

Nessun organo di informazione, come per Todomondo in passato, ha trattato questa situazione negli ultimi giorni e l’analogia è preoccupante !!!

Vi suggerisco, se lo ritenente opportuno, un link a questa situazione sulla “nostra” home-page dei TODO-truffati.

In allegato i file dei siti più importanti in tal senso.

Buon lavoro

Il 26 aprile abbiamo ricevuto un'ulteriore mail, eccola:

In allegato un aggiornamento della situazione.

Ho salvato i documenti segnalati con i quali i T.o. “cattivi” giustificano le loro proposte (direi vergognose) in quanto temo che le faranno togliere dal sito …..

In ogni caso sino ad oggi le Agenzie “incitano” i Clienti a prendere i buoni/voucher ….. le stesse Agenzie che criticavano l’accesso al fondo di garanzia da parte dei Todotruffati !!!

Buon lavoro

Abbiamo accolto volentieri l'invito e riporteremo in questa pagina le notizie più importanti che ci verranno segnalate

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Aggiornamento del 4 maggio 2010

ALPITOUR, così come altri t.o. invasi da richieste di rimborso stanno adottando una tattica forse ancora più vergognosa della precedente (in cui non comunicavano esplicitamente l’opzione del rimborso) :

dopo aver proposto il “congelamento” A TERMINE della cifra versata ora propongono il rimborso arbitrariamente decurtato dalla quota di apertura pratica, contrariamente all’Art. 91 del Codice del Consumo che parla di “rimborso della somma integralmente versata”.

E’ chiaro che così facendo il viaggiatore non affronterà mai un procedimento civile presso il Giudice di Pace per recuperare le quote di iscrizione (x Alpitour comunque € 140 a coppia !!!).

La situazione assurda è che tutto ciò sta succedendo nel più completo silenzio delle associazioni di categoria, dei Consumatori in primis.

Si lascia il turista singolarmente in balia del proprio avvocato e di migliaia di cause civili per recuperare le somme arbitrariamente stornate dal rimborso.

C’è da chiedersi : chi controlla questi comportamenti visto che viene rilasciata una regolare licenza da t.o. ???? Forse organi di controllo consenzienti ……..

Buon lavoro

Daniele

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BUONI E CATTIVI - Da AUTOTUTELA del 22 aprile 2010

Tra lunedì 19 e mercoledì 21 aprile si sono susseguiti i più disparati comunicati trasmessi dagli operatori turistici e destinati ai viaggiatori colpiti dalla “nube nera”. A riceverli, gli agenti di viaggio, perennemente in difficoltà quando alle prese con decisioni scabrose sempre predisposte per limitare i danni (dei T.O.) trasferendoli ad altri (i clienti). Purtroppo, anche in questa circostanza, la bilancia “pesa” dalla parte degli scorretti.

Su 15 comunicati pervenuti presso i nostri uffici, solo 5 hanno inteso comunicare al viaggiatore, in maniera completa e corretta, le sue possibilità di soluzione del problema, esattamente come stabilito dalle normative di Legge.

Gli altri 10 operatori esaminati hanno – certo volutamente – omesso la possibilità del rimborso in contante entro sette giorni dalla data di cancellazione, peraltro unica opportunità di rimborso considerata dal Legislatore.

Anche per quanto alle eventuali riprotezioni, un po’ di confusione e tanta malafede: richieste di pagamento per pacchetti di valore commerciale maggiore, nessun rimborso per pacchetti alternativi di qualità minore.

Un operatore, addirittura, ha autonomamente stabilito che – in caso di rimborso – il massimo erogabile sarebbe stato del 50%… Comunque, ecco l’elenco dei primi “buoni” e “cattivi” con i rispettivi comunicati:

OK – I Viaggi del Mappamondo - Comunicazione Viaggi del Mappamondo

OK – MareVero – Comunicato MareVero

OK – Press Tours – Comunicato Press Tours

OK – Un Altro Sole – Comunicato Un Altro Sole

OK – Valtur – Comunicato Valtur

NO – AlbaTours – Comunicato AlbaTours

NO – Alpitour – Comunicato Alpitour

NO – I Grandi Viaggi – Comunicato IGV

NO – InViaggi – Comunicato in Viaggi

NO – I Viaggi del Turchese – Comunicato I Viaggi del Turchese

NO – Kuoni – Comunicato Kuoni

NO – Phone & Go – Comunicato Phone & Go

NO – Settemari – Comunicato Settemari

NO – Sprintours – Comunicato Sprintours

NO – Viloratour – Comunicato Viloratour

Mancano diversi comunicati – che sarebbero stati elencati nella colonna dei “NO” – non ancora pervenuti.

E’ necessario dire che, comunque, il cattivo comportamento di alcuni T.O. non si è espresso solo nella negazione di un diritto del consumatore sancito dalla Legge ma – e secondo noi questo è ancor più grave – nello stato di completo abbandono in cui sono stati lasciati moltissimi passeggeri riportati sul patrio suolo, questo si, ma a centinaia e centinaia di chilometri dall’aeroporto d’origine, senza assistenza e senza alcuna informazione.

Attendiamo ogni informazione da parte degli AdV sull’evolversi delle situazioni e, magari, sui comunicati ricevuti ma a noi non pervenuti.

fonte: http://www.a-autotutela.it/sito/2010/04/infonews/in-evidenza/buoni-e-cattivi/

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FINE DELL'INCUBO. O NO? - Da AUTOTUTELA del 21 aprile 2010

Da ieri mattina sono ripresi i voli sospesi a causa della nube vulcanica. Al caos aeroportuale e ai danni miliardari causati al settore del trasporto aereo, ora seguiranno inevitabilmente gli strascichi delle immancabili richieste di rimborso che i tour operator già cercano di dribblare in ogni modo. Come comportarsi quando il cliente chiede la restituzione dei soldi pagati per una vacanza “sfumata” nel nulla? Innanzitutto un po’ di chiarezza. Ciò che si è verificato, ovvero l’eruzione del vulcano in Islanda e la conseguente nube “pericolosa” che ha ammorbato i cieli, è certamente un evento straordinario ed imprevedibile. Tutto ciò che ne è conseguito è quindi da ritenersi “causa di forza maggiore”.

Il Contratto di Viaggio che si stipula tra tour operator e viaggiatore, grazie all’opera dell’agenzia di viaggio intermediaria, rappresenta l’obbligo del T.O. di fornire al viaggiatore alcuni determinati servizi, dietro pagamento di un prezzo forfetario.

Quando questi servizi – tutti o una parte di essi – non vengono forniti per cause imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto di Viaggio, ovvero quando si verifica una “causa di forza maggiore” che non consente al T.O. di fornirli, il viaggiatore ha diritto a:

    1. usufruire di un “pacchetto turistico” alternativo, di qualità equivalente o superiore, senza alcun aumento di prezzo;
    2. usufruire di un “pacchetto turistico” alternativo, di qualità inferiore, con rimborso della differenza di prezzo;
    3. ottenere il rimborso delle somme pagate entro sette giorni dalla data di recesso o cancellazione.

Tutto questo è stabilito dal D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo – agli artt. 91 e 92 (vedere su nostro sito web www.autotutela.it ).

E’ comunque “accettabile” che l’operatore turistico proponga al consumatore un “buono” valido per ottenere le medesime prestazioni in una data diversa o altre prestazioni congelando la somma già incassata, ma è necessario ricordare che spetta solo ed esclusivamente al consumatore scegliere quale forma di rimborso ottenere. Se il cliente desidera denaro, denaro deve essergli rimborsato.

Purtroppo molti T.O. considerano assurda questa opzione, peraltro l’unica considerata dalle norme di Legge, tanto da nemmeno considerarla e rifiutandola a priori. Questo comportamento si fonda su un principio tanto semplice quanto discutibile: “Vuoi i soldi? Io non te li do. Tu insisti nel chiedere? Io insisto nel rifiutare. E insisto a proporre alternative. Se proprio vuoi i soldi me li fai chiedere dall’avvocato, che costa caro. E così la finisci.” Questo è, in sintesi, il T.O.Pensiero.

Che fare?

    • Spiegare chiaramente al proprio cliente che il comportamento di questi operatori è “fuorilegge” in quanto non risponde alle normative.
    • Indicare loro una buona Asso Consumo (noi suggeriamo www.turconsumatori.eu )
    • Contattarci per ottenere informazioni e chiarimenti

E riflettete su un particolare ben preciso: quando un operatore, pur se obbligato dalla Legge ad effettuare un rimborso al cliente, si rifiuta di farlo, probabilmente è perché non ha i soldi. Riflettete…

Questa sera pubblicheremo l’elenco dei “buoni” (ci porterà via un paio di secondi…) e dei cattivi (qui sarà storia più lunga).

fonte: http://www.a-autotutela.it/sito/2010/04/infonews/fine-dellincubo-o-no/

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Da Biztravel - 20 aprile 2010

Prenotazione hotel e pacchetti turistici, come far valere i propri diritti in caso di cancellazioni.

Ospitiamo volentieri un post di Edgardo Saldi è responsabile dell'ufficio legale del Gruppo Uvet, e cultore di diritto del turismo.

"Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale del Commissario Europeo dei Trasporti che conferma come la normativa comunitaria stabilisca per i passeggeri diritti tra i più incisivi che non vengono meno solo per l'eccezionalità della situazione. Nonostante dunque la sussistenza di una causa di forza maggiore, i passeggeri hanno diritto a ricevere ogni modalità di protezione prevista dalla normativa di settore."

“Nell’attuale condizione di caos determinata dalle note vicende della chiusura degli aeroporti europei, facciamo il punto della normativa in modo da poter gestire le singole situazioni in base a ciò che dice la legge, distinguiamo le singole tipologie di servizio:

1 - VOLI AEREI

La cancellazione dei voli dà al passeggero i seguenti diritti:

- Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. La compagnia può anche offrire un buono da utilizzare in futuro, ma sta al consumatore decidere se accettarlo o meno.

Vanno invece esclusi sia la compensazione pecuniaria ex Regolamento CE 261/04, sia il risarcimento del danno, trattandosi di cancellazioni dovute a cause di forza maggiore.

Nella lunga e speranzosa attesa in aeroporto i passeggeri hanno inoltre diritto a ricevere assistenza (che è indipendente dalla forza maggiore) con le note modalità:

- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;

- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;

- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;

- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;

Se queste modalità di assistenza non vengono rispettate e il passeggero è costretto a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall'inadempimento di obblighi di legge (per l'occasione e' bene conservare scontrini e fatture).

2 - PACCHETTI TURISTICI

Ricordiamo innanzi tutto che il Regolamento CE 261/04 si applica anche ai voli charter, dunque viene in evidenza anche nel caso di pacchetti turistici, per cui i passeggeri in attesa all’aeroporto hanno diritto alle forme di assistenza suesposte. Ad esso si sovrapporrà la disciplina dettata specificamente per questi dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/05).

Distinguiamo i vari possibili casi:

A - se la cancellazione impedisce la partenza, il cliente potrà (art. 92 Codice del Consumo):

- usufruire di un altro pacchetto di qualita' equivalente o superiore senza supplementi di prezzo;

- usufruire di un altro pacchetto di qualita' inferiore previo rimborso della differenza di prezzo;

- essere rimborsato dell'intera somma gia' pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.

Il TO potrà dunque legittimamente proporre di spostare il viaggio, ovvero di “tenere congelato” il prezzo pagato per effettuare un altro viaggio, ma spetta al cliente scegliere una di queste soluzioni o il rimborso del prezzo.

Va escluso invece ogni risarcimento del danno, poiché la causa di forza maggiore esclude la responsabilità del TO e della compagnia aerea.

B - se la cancellazione impedisce il rientro.

Ricordiamo che in ogni caso il TO ha l’obbligo di assistenza e protezione dei viaggiatori per cui deve assicurare il loro soccorso.

In questi casi può trovare applicazione il comma 4 dell’ Art. 91 del Codice del Consumo, per cui non essendo possibile eseguire una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto (il volo di ritorno), il TO deve predisporre adeguate soluzioni che non comportino oneri aggiuntivi per i viaggiatori. Lo stesso dicasi se pensiamo alle misure di assistenza che spettano al passeggero (pasti, bevande, pernottamento) che valgono anche per il volo di ritorno.

Anche in tali casi va escluso il risarcimento del danno.

3 - PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Per la semplice prenotazione alberghiera non abbiamo una normativa di riferimento, per cui si deve guardare alle condizioni contrattuali. In tali casi, propriamente, non ci troveremmo di fronte ad una sopravvenuta impossibilità della prestazione (che legittima il rimborso), ma ad una impossibilità del cliente a ricevere la prestazione che resta possibile (il servizio alberghiero). Di conseguenza è assai probabile che gli alberghi applichino gli usi con addebito della prima notte, ovvero le loro condizioni contrattuali che vanno valutate caso per caso. “

fonte: http://www.biztravelforum.it/content/prenotazione-hotel-pacchetti-turistici-come-far-valere-propri-diritti-caso-cancellazioni.991

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VULCANO: I T.O. PIU' SCORRETTI... - Da AUTOTUTELA del 19 aprile 2010

PHONE & GO, ALBA TOUR, EDEN VIAGGI, VERATOUR e SETTEMARI. Questi sono gli operatori che, allo stato attuale, guidano la classifica per la peggior gestione della crisi “nube vulcanica”. Infatti, senza alcun riguardo nei confronti dei viaggiatori e fregandosene altamente delle normative di Legge, risolvono ogni questione IMPONENDO “buoni vacanza” in alternativa al denaro e violando – di fatto – un diritto del consumatore stabilito dalla Legge.

E’ comprensibile che ogni operatore turistico colpito da questa inaspettata crisi corra ai ripari tentando di limitare i danni e, quindi, proponendo strade alternative al rimborso in denaro: va precisato che non siamo certo contrari a questa ipotesi. Ciò che però è odioso è che questo venga IMPOSTO senza alcun riguardo a ciò che è il diritto del viaggiatore.

In una situazione com’è quella che si sta vivendo, gli operatori possono proporre alternative di data o destinazione, buoni – sostitutivi del denaro – da utilizzare per una successiva partenza o qualsiasi ulteriore alternativa, ma non possono, in qualsiasi caso, esimersi dal rimborsare in denaro quei clienti che ne facciano espressa richiesta.

Per questo motivo, Autotutela ha già comunicato la propria disponibilità alle principali Associazioni per la tutela dei Consumatori per collaborare con i viaggiatori VESSATI da queste iniziative.

Inoltre, i nostri legali stanno informando di queste palesi violazioni alle norme di Legge gli Enti Provinciali di competenza invitandoli ad adottare provvedimenti nei confronti degli inadempienti.

Purtroppo è inevitabile che questi comportamenti facciano sorgere più di un dubbio sulla solidità economica e sull’onestà degli operatori turistici italiani, o talmente senza soldi da non poter far fronte alle loro obbligazioni o talmente scorretti da non far neppure caso a quanto stabilito dalle Leggi

fonte: http://www.a-autotutela.it/sito/2010/04/infonews/vulcano-i-t-o-piu-scorretti/

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EMERGENZA NUBE VULCANICA - Da AUTOTUTELA del 19 aprile 2010

L’eruzione del vulcano Eyjafjallajökul, in Islanda, ha costretto gli Enti preposti alla sicurezza del volo a chiudere temporaneamente un gran numero di scali in tutta Europa, con una conseguente cancellazione dei voli.

Oltre agli enormi ed immaginabili disagi che molti viaggiatori stanno già soffrendo, si sommano i comportamenti poco ortodossi di alcuni tour operator…

Invitiamo quindi gli AdV – nell’interesse tanto loro quanto dei propri clienti – a rammentare le norme del D.Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo” che regolano le situazioni in cui il cliente che abbia acquistato un “pacchetto turistico“ sia impossibilitato a partire o a tornare nei modi e tempi originariamente previsti.

ART. 91 – (Modifiche delle condizioni contrattuali )

    • 1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
    • 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
    • 3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
    • 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
    • 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 92 – (Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio)

    • 1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
    • 2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
    • 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.

Quindi, qualora la partenza già programmata non si effettui per l’inoperatività dello scalo, il cliente potrà richiedere una riprotezione

    • di data, posticipando la partenza senza alcun limite (considerare valido un limite di 365 giorni)
    • di destinazione

Il tutto esattamente così come stabilito dall’art. 92 c.1

Oppure, qualora il consumatore non accetti, per validi motivi, la riprotezione eventualmente proposta dall’organizzatore, potrà richiedere il rimborso totale di quanto già pagato. In questo caso, è facoltà riservata al consumatore quella di accettare eventuali buoni utilizzabili in futuro (senza limitazioni di data) o pretendere il rimborso in denaro.

Il nostro servizio legale è a disposizione per qualsiasi chiarimento all’indirizzo legale@a-autotutela.it

fonte: http://www.a-autotutela.it/sito/2010/04/infonews/in-evidenza/emergenza-nube-vulcanica/

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Il comunicato dell'ADUC del 17 aprile

L'eruzione del vulcano islandese in questi giorni ha paralizzato il traffico aereo di mezza Europa. Questo significa che molte persone non sono in grado di partire oppure si trovano all'estero senza la possibilità di rientrare. Questi i diritti dei viaggiatori che hanno acquistato biglietti aerei o pacchetti turistici.

VOLI AEREI

Se il biglietto aereo non fa parte di un pacchetto turistico, è necessario rivolgersi alla compagnia aerea. Il passeggero ha diritto a:

    • Rimborso del prezzo del biglietto per la parte di viaggio non usufruita oppure, in alternativa, ad un nuovo volo (riprotezione) con partenza il prima possibile o in data successiva piu' conveniente per il passeggero, a condizioni comparabili. La compagnia può anche offrire un buono da utilizzare in futuro, ma sta al consumatore decidere se accettarlo o meno.
    • Assistenza, ovvero:
    • - pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
    • - adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
    • - trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
    • - due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
    • - l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati.

N.B. Non si ha diritto alla compensazione pecuniaria nè al risarcimento del danno. Se però la compagnia area non garantisce i diritti di cui sopra, e il consumatore è costretto a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall'inadempimento di obblighi di legge (per l'occasione e' bene conservare scontrini e fatture).

PACCHETTI TURISTICI

Se non si viaggia in gruppo, per la mancata partenza valgono le informazioni a seguire. Per il mancato ritorno, se e' difficile o impossibile contattare il tour operator e/o l'agenzia di viaggi, ci si dovra' rivolgere alla compagnia aerea facendo valere i diritti di cui sopra.

Se si e' in gruppo è necessario rivolgersi al tour operator o all'agenzia di viaggi.

    • Se il consumatore non è ancora partito, ha diritto a una di queste opzioni:
    • - usufruire di un altro pacchetto di qualita' equivalente o superiore senza supplementi di prezzo;
    • - usufruire di un altro pacchetto di qualita' inferiore previo rimborso della differenza di prezzo;
    • - essere rimborsato dell'intera somma gia' pagata entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione;
    • N.B. Non c'è invece alcun diritto al risarcimento del danno provocato dalla cancellazione (es: risarcimento da vacanza rovinata).
    • Se il consumatore è già partito e non riesce a rientrare a causa della cancellazione del volo, l'organizzatore (tour operator o agenzia viaggi) appresta a proprie spese ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio. Il consumatore non ha invece diritto al risarcimento del danno (es: risarcimento da vacanza rovinata).
    • Se però il tour operator e/o l'agenzia viaggi non garantiscono i diritti di cui sopra, e il consumatore è per questo motivo costretto a pagare di tasca propria (albergo, pasti, voli, etc.), al rientro in Italia si potrà chiedere un rimborso di quanto speso ed un risarcimento del danno causato dall'inadempimento di obblighi di legge (per l'occasione e' bene conservare scontrini e fatture). La richiesta di rimborso e risarcimento va fatta entro 10 giorni dal rientro con raccomandata a/r.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E AUTONOLEGGIO

Non ci sono leggi ma solo regole contrattuali. Per cui e' molto probabile che la notte d'albergo disdetta il giorno prima o il giorno stesso si debba pagare; per le eventuali notti successive va visto caso per caso. Lo stesso per il noleggio di un'auto, noleggio che -non facendo parte di un pacchetto turistico- disdetto all'ultimo momento segue il proprio contratto.

Qui le nostre schede pratiche sui diritti dei consumatori nei:

- pacchetti viaggio: clicca qui

- voli aerei: clicca qui

fonte: http://www.aduc.it/comunicato/vulcano+islanda+diritti+dei+passeggeri+dei+turisti_17383.php