Il debitore ha la possibilità di proporre l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini previsti. La Cassazione ha chiarito che, in questo caso, il giudice ha il dovere di riesaminare la questione e di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, senza che ciò costituisca una violazione del principio di inderogabilità del giudicato.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che, nel caso in cui il giudice accerti la nullità del decreto ingiuntivo, la tutela del consumatore deve essere garantita anche nei confronti di eventuali azioni esecutive adottate sulla base di tale decreto. In tal caso, infatti, il giudice ha il potere-dovere di sospendere l’esecuzione e di adottare le misure necessarie per garantire la tutela del debitore.
In definitiva, la sentenza della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela del consumatore e per il superamento del giudicato tramite opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in caso di decreto ingiuntivo non opposto. La possibilità di far valere l’opposizione tardiva anche in presenza di nullità del decreto ingiuntivo garantisce una maggiore tutela per il consumatore, mentre il potere-dovere del giudice di accertare la nullità d’ufficio permette di evitare situazioni di ingiustizia.