CONVERSIONE:
In caso di pignoramento immobiliare ovvero di pignoramento mobiliare ( stipendio pensione c/c) è facoltà del debitore presentare tempestivamente, a mezzo del proprio difensore, un'istanza al Giudice dell' Esecuzione con la quale chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
RIDUZIONE:
In aggiunta, sempre su istanza del debitore o anche di ufficio , quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.