Regolamento interno


Art. 1

A norma dello Statuto Diocesano delle Confraternite, art.2, l'assemblea dei congregati in data 15 febbraio 2009 ha stabilito e approvato il presente Regolamento, relativo alla vita interna della Confraternita "Gesù, Maria e Giuseppe" in Vibo Valentia.


Art.2

Ogni confratello è tenuto ad inserirsi con fedeltà e impegno nella realtà della Parrocchia nel cui territorio ha sede la confraternita.


Art.3

Ogni confratello è tenuto a partecipare agli incontri mensili di catechesi, formazione e preghiera, oltre alle convocazioni dell'assemblea generale.


Art.4

La Confraternita con tutti i suoi soci, deve partecipare con l'insegna:

a) alle processioni del: Corpus Domini, della Desolata, della Madonna del Carmine, di S.Michele.

b) alle SS. Messe: di S. Giuseppe sera del 19 marzo, di S. Leoluca mattina del 1 marzo.


Art.5

Quali portatori della Desolata hanno la precedenza i confratelli, poi sono ammessi altri non confratelli.


Art.6

Ogni confratello è tenuto alla partecipazione attiva e comunionale alla vita della Parrocchia, della Diocesi e del Sodalizio: chi non partecipa abitualmente se permane nella situazione irregolare, anche dopo l'ammonizione, viene dichiarato sospeso o decaduto dall'appartenenza alla Confraternita.


Art.7

L'Insegna della Confraternita è lo stendardo: quella dei confratelli è la stola di colore azzurro che termina con medaglione pettorale, recante l'immagine di "Gesù, Maria e Giuseppe".


Art.8

La quota di iscrizione è di € 50,00 (euro cinquanta/00).


Art.9

La quota da versare annualmente entro la festa di S. Giuseppe è di € 15,00 (euro quindici/00).


Art.10

Il confratello che non adempie il dovere del contributo annuale, dopo il termine di 1 anno, è sospeso dalla Confraternita; dopo altri due anni di inadempienza, decade, perdendo tutti i benefici acquisiti.


Art.11

Le domande di iscrizione alla Confraternita devono essere presentate all'inizio dell'anno civile entro la festa di San Giuseppe.


Art.12

L'ammissione, dopo la formazione di un anno, viene fatta nella festa di San Giuseppe.


Art.13

Le comunicazioni della Confraternita sono fatte con l'affissione all'Albo della Confraternita che si trova all'ingresso della chiesa.


Art.14

Il compenso annuale al Padre Spirituale è di € 300,00 (euro trecento/00).


Art.15

Alla morte di un confratello è bene che almeno una rappresentanza, partecipi alle esequie con l'insegna e lo stendardo.


Art.16

Alla morte di un confratello, la Confraternita deve provvedere al manifesto di partecipazione al lutto dei familiari e alla celebrazione di una S. Messa entro il mese dalla morte.


Art.17

Durante l'ottava dei Defuntiogni anno la Confratenita deve far celebrare una santa Messa per tutti i confratelli defunti.


Art.18

I loculi disposti nelle cappelle di proprietà della Confraternita, presso il Cimitero di Vibo Valentia, sono riservati per i confratelli defunti per la durata di anni 30. Superati i 30 anni si procede alla estumulazione, in particolari situazioni si può rinnovare la permanenza nel loculo per altri 10 anni, con apposito contratto.


Art.19

I loculi in eccedenza possono essere messi in affitto per altri defunti non confratelli.


Art.20

La manutenzione e la pulizia della cappella è a carico della Confraternita.



Vibo Valentia 15/02/2009


Letto, confermato e sottoscritto

Il Padre Spirituale

don Bruno Cannatelli

Il Commissario

don Vincenzo Varone