Il dipendente risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 Agosto 2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione ;
abbia maturato, al 31 dicembre 2024 (ATTENZIONE !!! per gli Enti pubblici di ricerca è rimasta la data del 31 dicembre 2017), alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (28 Agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso. Attenzione perchè come contratto flessibile vale l'assegno di ricerca o il co.co.co ma non la borsa di studio;
abbia maturato, al 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Hai domande o non sai come funziona il precariato INFN? Vai sulle FAQ alla pagina dedicata.
Scopri di più sulla stabilizzazione INFN comma 2 alla pagina dedicata.
La suddetta legge ha prorogato le stabilizzazioni nella pubblica amministrazione pag. 6 del file https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/06/29/150/sg/pdf
«4 -bis . All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2022”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
Quindi:
Proroga delle procedure di stabilizzazione nella pubblica amministrazione
Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere bandite procedure concorsuali riservate per i soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio per l’applicazione di tali procedure.
I ‘’comma 1 misti’’ sono comma 1.
Art. 6 - Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca del DL “Scuola” D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159
Il 4 ter di questo articolo dice che i comma 1 misti sono comma 1. L’effetto è di variare alcune modalità di ottenimento dei requisiti per la stabilizzazione “Madia”, riprendendo alcuni orientamenti di precedenti circolari del Dip della Funzione Pubblica.
Comma 1: estensione al 2021 MA non per gli EpR
Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Pag. 34)
7 -bis . All’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) , le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
art. 7 bis a) interviene sulla legge Madia (DLgs 75/2017), allungando al 31 dicembre 2021 (prime era il 31 dicembre 2017) i termini per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione dei comma 1, MA il DL “Separazione Ministeri Istruzione e Università/Ricerca” (D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 12 ) introduce l'art. 3-ter, che col comma 1 va ad escludere gli EPR dalla proroga dei comma 1, lasciandola al 31 dicembre 2017.
L'Articolo 6 contiene l’ Articolo 12-bis della legge 218/2016 vale sempre:
Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente puo', previa procedura selettiva, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 e' destinato il 50 % delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività .
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo)).
L'articolo 12 bis, che vale solo per gli Enti di Ricerca, determina che assegni di ricerca (e più in generale contratti atipici) sono completamente equiparati (per le opportunità, non come contratto in sé ) al tempo determinato e ha come scopo di instaurare a regime una procedura di assunzioni per i precari interni agli enti che vada oltre la fase di stabilizzazione. Particolarità non trascurabile e' la presenza del vincolo ad utilizzare il 50% del piano assunzionale per assunzioni basate su tale articolo, con il rimanente da dedicare a concorsi pubblici.
Esempi di applicazione: ecco un esempio di applicazione dell' articolo 12 bis per la conversione di un assegno di ricerca in tempo indeterminato ma la stessa cosa puo essere fatta per un TD:
Area Science Park, in attuazione a quanto previsto per gli Enti di Ricerca dall’art. 12-bis del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la trasformazione di n. 2 assegni di ricerca in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, profilo professionale di Tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R.