Detrazione fiscale 50% per interventi di ristrutturazione edilizia
Detrazione fiscale 50% per interventi di ristrutturazione edilizia
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza: l'agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) fino al 31 dicembre 2015, la detrazione Irpef è stata elevata al 50% e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).
Tra le varie tipologie di intervento ammesse, l'agevolazione può riguardare anche le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico. Fra queste è inclusa l’installazione di sistemi basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia e viene riconosciuta per gli impianti fotovoltaici (in alternativa agli incentivi statali) anche in combinazione con il Servizio di Scambio Sul Posto.
L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta in misura ridotta della metà.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
· proprietari o nudi proprietari
· titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
· locatari o comodatari
· soci di cooperative divise e indivise
· imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
· soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici,in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Per saperne di più: Guida alle detrazioni fiscali 50%