L'articolo 15 della Legge 225/92 assegna al Comune un ruolo da protagonista in tutte le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza), soprattutto nella fase di gestione dell'emergenza.
Un Gruppo Comunale ha una figura giuridica diversa da un'associazione di volontariato. Pur restando sempre una realtà di volontariato, a differenza di un'associazione che nasce per volontà di privati cittadini, il Gruppo Comunale nasce invece per volontà dell'amministrazione comunale. I volontari aderenti sono quindi a tutti gli effetti alle “dipendenze” del Sindaco, in quanto autorità comunale di protezione civile. Questo comporta diversi vantaggi, tra cui il fatto di poter contare su una struttura tecnica (il servizio comunale di protezione civile) in grado di offrire ai volontari il supporto tecnico-organizzativo nella gestione di una materia (la protezione civile) alquanto complessa.
Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile, che al verificarsi di una situazione d'emergenza, assume la direzione dei servizi di soccorso (nel caso di eventi localizzati e limitati all'ambito comunale) e assistenza alla popolazione colpita, attua il Piano di Emergenza Comunale e provvede all'adozione dei necessari provvedimenti. Il Sindaco, quindi, in emergenza, è il primo responsabile secondo le leggi penali, civili ed amministrative, della risposta comunale all'emergenza, della gestione dei soccorsi sul territorio comunale, nonché del coordinamento dell'impiego di tutte le forze disponibili.
Il C.O.C. - Centro Operativo Comunale (anche detto U.C.L. - Unità di Crisi Locale) è il nucleo fondamentale su cui si fonda il piano di gestione dell’emergenza locale, ed è costituito da: Sindaco, R.O.C. (Referente Operativo Comunale), Corpo Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri e Comando Intercomunale di Polizia Locale