È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modificazioni in FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. – O.D.V. l’Associazione è un Ente del Terzo Settore denominata in " FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. – O.D.V. (Organizzazione di Volontariato).” con sede legale in Mazzarino, Via Fondaco Vecchio, 5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 13.
L’Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Volontariato ai sensi dell’art. 32 e seguenti del D.Lgs 3Luglio 2017 n.117.
L’Associazione FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. – O.D.V. è una Associazione di volontari donatori di sangue, è apartitica, apolitica e aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento , in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’Associazione ha lo scopo di diffondere e promuovere la cultura del dono e principalmente del sangue e/o sui derivati, in modo volontario, anonimo, gratuito, periodico, responsabile, quale atto di umana solidarietà. L’Associazione, in particolare si propone le seguenti finalità:
a) Reclutare donatori di sangue;
b) Tutelare la salute e i diritti del donatore;
c) Compiere e sovvenzionare studi e ricerche sul sangue e sui suoi derivati e componenti;
d) Istituire borse di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale medico, infermieristico e paramedico;
e) Promuovere iniziative per la promozione tendente a diffondere una migliore conoscenza dei problemi concernenti la donazione del sangue e le sue varie applicazioni;
f) Svolgere attività morali, culturali e ricreative a favore dei soci, per la valorizzazione della figura del donatore e del gesto della donazione;
g) Gestire unità/centri per la raccolta di sangue;
h) Organizza eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi;
i) Collaborare con le strutture sanitarie pubbliche preposte nei termini previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni e accordi con le stesse stipulate;
j) Promuovere iniziative idonee a tutelare la salute del donatore;
k) Promuovere iniziative di informazione territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri soci, una maggiore coscienza trasfusionale e associativa
Per il raggiungimento delle suddette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto1990, n. 223, e successive modificazioni;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
· Art. 5 del D.Lgs117/2017 lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
L’Associazione potrà aderire come associante, associata o federata in altre associazioni di volontariato aventi le medesime finalità solidaristiche o altri enti del Terzo Settore.
L’Associazione FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. – O.D.V. è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.
1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'E.T.S. – O.D.V. si propone (ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’E.T.S. – O.D.V. intende svolgere: diffusione, promozione della donazione del sangue in modo volontario, periodico, responsabile, anonimo e gratuito, quale atto di umana solidarietà e la gestione di unità/centri di raccolta sangue.
L’E.T.S. – O.D.V., inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017:
a) cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
b) affitto locali totali e/o parziali di cespiti patrimoniali;
c) iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari;
d) organizzazione eventi e manifestazioni pubbliche per la raccolta fondi.
e) Iniziative di cui all’art. 2 del presente Statuto (art. 5 Dlgs 117/2017 lettere a, b, c, i, j, k, m, n, t, u)
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ETS - ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate, dall'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei Soci. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs. 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'E.T.S. – O.D.V. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
4. L’E.T.S. – O.D.V. ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs. 117/2017.
5. L'E.T.S. – O.D.V. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
1. Il patrimonio dell'Associazione E.T.S. – O.D.V. durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ETS - ODV;
b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ ETS – ODV;
c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'Associazione – O.D.V. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) Rimborso e/o compensi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con strutture sanitarie;
b) Contributi pubblici e privati;
c) Donazioni e lasciti testamentari;
d) Rendite patrimoniali;
e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 117/2017);
f) Attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L’esercizio sociale dell’Associazione E.T.S.– O.D.V. ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci o dell’Assemblea dei delegati se nominati, entro e non oltre il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore e copia nella sede dell’E.T.S. – O.D.V.; almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato o delegato. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il mese di giugno per la definitiva approvazione.
4. L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per l’espletamento delle proprie attività l’Associazione potrà costituire apposite sezioni o gruppi di donatori, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo centrale, aventi sede in Comuni, Frazioni, Quartieri, Complessi aziendali, Istituti ed altre simili comunità anche diversa della sede legale. In ogni caso le Sezioni non possono essere costituite se non raggiungono un numero di Soci complessivo di cento (100) unità, delle quali il novanta per cento (90%) dovranno essere donatori di sangue. I gruppi non possono costituirsi se non vi sono almeno quindici (15) donatori associati.
Formano l’Associazione E.T.S. – O.D.V. le seguenti categorie dei soci:
a) Donatori di sangue.
b) Onorari.
c) Sostenitori.
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dal Consiglio Direttivo:
Soci Donatori: tutti coloro che sono giudicati idonei al dono del sangue ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che dopo la prima donazione continueranno a donare il sangue in forma periodica. I soci donatori che prestano attività per il raggiungimento degli scopi associativi agiscono in modo gratuito e con spirito di volontariato. Gli stessi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Soci Onorari: sono coloro che, non potendo donare il sangue per cause indipendenti dalla propria volontà, svolgono gratuitamente attività utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.. Gli stessi hanno diritto di voto attivo e passivo.
Soci Sostenitori: sono sostenitori tutte le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che contribuiscono al funzionamento dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. e non hanno diritto al voto.
L’ammissione a socio è in ogni caso subordinato all’accettazione esplicita e incondizionata delle norme statutarie e del regolamento dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS - ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L'adesione all'ETS-ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8
Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione.
1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta alla Fidas Mazzarino E.T.S. – o.d.v.
2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - ODV.
3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato, è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri, il cui giudizio è insindacabile.
4. Il ricorso al collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.
5. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci; non è previsto alcun versamento di quota sociale. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
a. Per decadenza derivata della perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di soci.
b. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ETS – ODV.
c. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ETS – ODV.
7. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro trenta giorni dalla comunicazione mediate lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell’Associazione.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione E.T.S. – O.D.V. sia all'esterno per designazione o delega
Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
● Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione E.T.S. – O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’E.T.S. – O.D.V.;
● Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, purché iscritto al libro dei soci da almeno tre mesi;
● Di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione.
b) I soci sono obbligati:
All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
· A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS – ODV.
Art. 10 - Organi dell’Associazione - E.T.S. – O.D.V.
Sono organi dell’Associazione - ETS - ODV:
● L’Assemblea generale dei soci
● L’Assemblea dei Delegati delle Sezioni dei soci (se deliberata dall’assemblea dei soci);
● Il Consiglio Direttivo Centrale;
● Il Presidente;
● Il Cassiere Tesoriere;
● Il Collegio dei Probiviri;
● Il Sindaco unico e/o il Collegio sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.lgvo 117/2017);
● Il Revisore contabile unico e/o Il Collegio dei Revisori contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.lgvo 117/2017).
Le cariche elettive hanno durata di anni quattro, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 11 – Assemblea generale dei soci.
1. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione, e trasformazione; l’Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.
2. L’Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell’Associazione - ETS – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’art. 2373 del C.C. in quanto compatibile; l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
7. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
· sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, comprensivi di deleghe, regolarmente iscritti al libro dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita;
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
13. Nel caso in cui l’ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
14. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria:
● Discute ed approva i programmi di attività;
● Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● Approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
● Delibera sull’esclusione degli associati o ne da mandato ad altro organo eletto dall’Assemblea;
● Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
● Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ETS - ODV;
● Elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
● Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
● Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione - ETS - ODV stesso.
● Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
● Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Per l’espletamento delle proprie attività l’Associazione potrà costituire apposite sezioni o gruppi di donatori, previa delibera da parte del Consiglio Direttivo centrale, aventi sede in Comuni, Frazioni, Quartieri, Complessi aziendali, Istituti ed altre simili comunità anche diversa della sede legale. In ogni caso le Sezioni non possono essere costituite se non raggiungono un numero di Soci complessivo di cento (100) unità, delle quali il novanta per cento (90%) dovranno essere donatori di sangue. I gruppi non possono costituirsi se non vi sono almeno quindici (15) donatori associati.
Formano l’Associazione E.T.S. – O.D.V. le seguenti categorie dei soci:
a) Donatori di sangue.
b) Onorari.
c) Sostenitori.
Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dal Consiglio Direttivo:
Soci Donatori: tutti coloro che sono giudicati idonei al dono del sangue ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e che dopo la prima donazione continueranno a donare il sangue in forma periodica. I soci donatori che prestano attività per il raggiungimento degli scopi associativi agiscono in modo gratuito e con spirito di volontariato. Gli stessi hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Soci Onorari: sono coloro che, non potendo donare il sangue per cause indipendenti dalla propria volontà, svolgono gratuitamente attività utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.. Gli stessi hanno diritto di voto attivo e passivo.
Soci Sostenitori: sono sostenitori tutte le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e private che contribuiscono al funzionamento dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. e non hanno diritto al voto.
L’ammissione a socio è in ogni caso subordinato all’accettazione esplicita e incondizionata delle norme statutarie e del regolamento dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ETS - ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
L'adesione all'ETS-ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 8
Art. 8 – Criteri di ammissione ed esclusione.
1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta alla Fidas Mazzarino E.T.S. – o.d.v.
2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - ODV.
3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato, è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri, il cui giudizio è insindacabile.
4. Il ricorso al collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.
5. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci; non è previsto alcun versamento di quota sociale. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
a. Per decadenza derivata della perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di soci.
b. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ETS – ODV.
c. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ETS – ODV.
7. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro trenta giorni dalla comunicazione mediate lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell’Associazione.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione E.T.S. – O.D.V. sia all'esterno per designazione o delega
Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
● Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione E.T.S. – O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’E.T.S. – O.D.V.;
● Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, purché iscritto al libro dei soci da almeno tre mesi;
● Di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione.
b) I soci sono obbligati:
All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
· A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS – ODV.
Art. 10 - Organi dell’Associazione - E.T.S. – O.D.V.
Sono organi dell’Associazione - ETS - ODV:
● L’Assemblea generale dei soci
● L’Assemblea dei Delegati delle Sezioni dei soci (se deliberata dall’assemblea dei soci);
● Il Consiglio Direttivo Centrale;
● Il Presidente;
● Il Cassiere Tesoriere;
● Il Collegio dei Probiviri;
● Il Sindaco unico e/o il Collegio sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.lgvo 117/2017);
● Il Revisore contabile unico e/o Il Collegio dei Revisori contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.lgvo 117/2017).
Le cariche elettive hanno durata di anni quattro, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 11 – Assemblea generale dei soci.
1. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione, e trasformazione; l’Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.
2. L’Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell’Associazione - ETS – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’art. 2373 del C.C. in quanto compatibile; l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
7. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
· sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, comprensivi di deleghe, regolarmente iscritti al libro dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita;
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
13. Nel caso in cui l’ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
14. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria:
● Discute ed approva i programmi di attività;
● Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● Approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
● Delibera sull’esclusione degli associati o ne da mandato ad altro organo eletto dall’Assemblea;
● Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
● Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ETS - ODV;
● Elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
● Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
● Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione - ETS - ODV stesso.
● Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
● Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
1. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta alla Fidas Mazzarino E.T.S. – o.d.v.
2. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - ODV.
3. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato, è ammesso ricorso al collegio dei Probiviri, il cui giudizio è insindacabile.
4. Il ricorso al collegio dei Probiviri è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.
5. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci; non è previsto alcun versamento di quota sociale. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
a. Per decadenza derivata della perdita dei requisiti previsti per ogni categoria di soci.
b. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ETS – ODV.
c. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ETS – ODV.
7. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro trenta giorni dalla comunicazione mediate lettera raccomandata indirizzata al Presidente dell’Associazione.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione E.T.S. – O.D.V. sia all'esterno per designazione o delega
Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
● Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione E.T.S. – O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’E.T.S. – O.D.V.;
● Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, purché iscritto al libro dei soci da almeno tre mesi;
● Di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione.
b) I soci sono obbligati:
All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
· A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS – ODV.
Art. 10 - Organi dell’Associazione - E.T.S. – O.D.V.
Sono organi dell’Associazione - ETS - ODV:
● L’Assemblea generale dei soci
● L’Assemblea dei Delegati delle Sezioni dei soci (se deliberata dall’assemblea dei soci);
● Il Consiglio Direttivo Centrale;
● Il Presidente;
● Il Cassiere Tesoriere;
● Il Collegio dei Probiviri;
● Il Sindaco unico e/o il Collegio sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.lgvo 117/2017);
● Il Revisore contabile unico e/o Il Collegio dei Revisori contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.lgvo 117/2017).
Le cariche elettive hanno durata di anni quattro, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 11 – Assemblea generale dei soci.
1. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione, e trasformazione; l’Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.
2. L’Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell’Associazione - ETS – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’art. 2373 del C.C. in quanto compatibile; l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
7. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
· sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, comprensivi di deleghe, regolarmente iscritti al libro dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita;
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
13. Nel caso in cui l’ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
14. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria:
● Discute ed approva i programmi di attività;
● Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● Approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
● Delibera sull’esclusione degli associati o ne da mandato ad altro organo eletto dall’Assemblea;
● Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
● Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ETS - ODV;
● Elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
● Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
● Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione - ETS - ODV stesso.
● Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
● Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 9 – Diritti e Doveri dei Soci
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione E.T.S. – O.D.V. ed alla sua attività. In modo particolare:
a) I soci hanno diritto:
● Di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione E.T.S. – O.D.V., ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’E.T.S. – O.D.V.;
● Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
● Di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto, purché iscritto al libro dei soci da almeno tre mesi;
● Di consultare i libri sociali presso la sede dell’Associazione.
b) I soci sono obbligati:
All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
· A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ETS – ODV.
Art. 10 - Organi dell’Associazione - E.T.S. – O.D.V.
Sono organi dell’Associazione - ETS - ODV:
● L’Assemblea generale dei soci
● L’Assemblea dei Delegati delle Sezioni dei soci (se deliberata dall’assemblea dei soci);
● Il Consiglio Direttivo Centrale;
● Il Presidente;
● Il Cassiere Tesoriere;
● Il Collegio dei Probiviri;
● Il Sindaco unico e/o il Collegio sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.lgvo 117/2017);
● Il Revisore contabile unico e/o Il Collegio dei Revisori contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.lgvo 117/2017).
Le cariche elettive hanno durata di anni quattro, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 11 – Assemblea generale dei soci.
1. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione, e trasformazione; l’Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.
2. L’Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell’Associazione - ETS – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’art. 2373 del C.C. in quanto compatibile; l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
7. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
· sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, comprensivi di deleghe, regolarmente iscritti al libro dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita;
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
13. Nel caso in cui l’ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
14. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria:
● Discute ed approva i programmi di attività;
● Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● Approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
● Delibera sull’esclusione degli associati o ne da mandato ad altro organo eletto dall’Assemblea;
● Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
● Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ETS - ODV;
● Elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
● Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
● Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione - ETS - ODV stesso.
● Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
● Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 10 - Organi dell’Associazione - E.T.S. – O.D.V.
Sono organi dell’Associazione - ETS - ODV:
● L’Assemblea generale dei soci
● L’Assemblea dei Delegati delle Sezioni dei soci (se deliberata dall’assemblea dei soci);
● Il Consiglio Direttivo Centrale;
● Il Presidente;
● Il Cassiere Tesoriere;
● Il Collegio dei Probiviri;
● Il Sindaco unico e/o il Collegio sindacale (nel caso di obbligo ex art. 30 D.lgvo 117/2017);
● Il Revisore contabile unico e/o Il Collegio dei Revisori contabili (nel caso di obbligo ex art. 31 D.lgvo 117/2017).
Le cariche elettive hanno durata di anni quattro, senza limite di rieleggibilità. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 11 – Assemblea generale dei soci.
1. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione, e trasformazione; l’Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.
2. L’Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell’Associazione - ETS – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’art. 2373 del C.C. in quanto compatibile; l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
7. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
· sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, comprensivi di deleghe, regolarmente iscritti al libro dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita;
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
13. Nel caso in cui l’ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
14. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria:
● Discute ed approva i programmi di attività;
● Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● Approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
● Delibera sull’esclusione degli associati o ne da mandato ad altro organo eletto dall’Assemblea;
● Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
● Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ETS - ODV;
● Elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
● Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
● Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione - ETS - ODV stesso.
● Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
● Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 11 – Assemblea generale dei soci.
1. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione, e trasformazione; l’Assemblea è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati.
2. L’Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell’Associazione - ETS – O.D.V., regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
3. Hanno diritto di intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
4. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’art. 2373 del C.C. in quanto compatibile; l’associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
7. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
8. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto.
9. L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
· sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
· sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
· sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, comprensivi di deleghe, regolarmente iscritti al libro dei soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita;
11. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
12. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
13. Nel caso in cui l’ETS - ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
14. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ETS - ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria:
● Discute ed approva i programmi di attività;
● Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● Approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
● Delibera sull’esclusione degli associati o ne da mandato ad altro organo eletto dall’Assemblea;
● Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
● Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ETS - ODV;
● Elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
● Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
● Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione - ETS - ODV stesso.
● Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
● Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 12 – Assemblea ordinaria dei soci.
1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria:
● Discute ed approva i programmi di attività;
● Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
● Approva il bilancio consuntivo, preventivo e sociale;
● Delibera sull’esclusione degli associati o ne da mandato ad altro organo eletto dall’Assemblea;
● Elegge, tra i soci, i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
● Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ETS - ODV;
● Elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri;
● Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
● Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
● Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
● Approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
● Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
● Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione - ETS - ODV stesso.
● Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
● Approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ETS - ODV.
Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 13 – Assemblea straordinaria dei soci.
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 12.
2. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione – E.T.S. – O.D.V. e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
4. Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 14 – Assemblea dei Delegati della Sezione
- Assemblea ordinaria.
L’Assemblea dei Delegati dell’Associazione è costituita dai delegati eletti dalle singole Sezioni, in ragione di uno per settantacinque (75) soci donatori. Essa è convocata dal Presidente dell’Associazione ETS – ODV almeno una volta all’anno in via ordinaria, mediante avviso scritto da spedirsi almeno otto (8) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, oppure mediante avviso da affiggersi presso la Sezione almeno quindici (15) giorni prima dell’adunanza, oppure anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
L’assemblea dei Delegati dell’Associazione ordinaria dovrà essere convocata non oltre il mese di giugno di ogni anno. In questa seduta in ogni caso deve essere posto l’ordine del giorno riguardante la discussione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. Il delegato eletto potrà delegare, in caso di impedimento, altro delegato eletto dalla stessa sezione, che non potrà essere giammai portatore di più di tre (3) deleghe.
- Assemblea straordinaria.
In via straordinaria potrà essere convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo riterrà opportuno per un migliore andamento dell’Associazione oppure dietro richiesta scritta da almeno un quinto (1/5) dei soci delegati con la specificazione esplicita degli oggetti da trattare.
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 15 – Attribuzione, modalità e validità dell’Assemblea dei Delegati di sezione
1. L’Assemblea dei delegati delibera sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo; stabilisce le direttive generali dell’Associazione ETS – ODV; delibera su proposte avanzate dal Consiglio Direttivo o dai suoi componenti o dai delegati stessi, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali; approva la relazione morale del Presidente e provvede su tutti gli argomenti ad essa demandati dallo Statuto, dal regolamento, ad eccezione di quelli devoluti all’assemblea generale dei soci.
2. L’assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente in carica, in sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente. Nel caso di assenza o impedimento di ambedue, l’Assemblea dei delegati elegge un Presidente tra i delegati medesimi, il quale presiederà per il tempo necessario per il buon andamento dell’Assemblea. Il Presidente nomina un segretario e all’occorrenza anche due scrutatori. Accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, nonché il diritto dei Delegati ad intervenire e la validità delle deleghe, dichiara aperta la seduta. Del lavoro svolto dall’Assemblea verrà redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà conservato agli atti a cura del Segretario dell’Associazione ETS– ODV.
3. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei delegati aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei delegati, in prima convocazione. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando interessano persone fisiche e quando ne sia richiesta da almeno tre quinti (3/5) dei votanti.
Art. 16 – Consiglio Direttivo.
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 16 – Consiglio Direttivo
1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
3. Il consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque sino a un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
5. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eleggendo Consiglio Direttivo (da cinque ad undici).
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
7. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione - ETS - ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione E.T.S. – O.D.V.; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo. Predispone per il Consiglio Direttivo il bilancio di previsione e gli sottopone quello consuntivo, che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati o dei Soci.
8. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti.
9. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
10. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione ETS - ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS - ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
● Attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
● Redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 11;
● Delibera sulle domande di nuove adesioni;
● Ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente in carica o, in assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.
13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei componenti.
14. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
· deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
· predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
· individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
· Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
· Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea.
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 17 Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno e rappresenta l’unità dell’Associazione ETS - ODV.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni della assemblea dei delegati, dell’assemblea generale e Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione - ETS - ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione - ETS - ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.
3. Convoca l’Assemblea dei delegati e l’Assemblea dei soci.
4. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di comprovata assenza ed impedimento, assumendone le funzioni e i poteri.
6. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
7. Le cause attive non possono essere promosse dal Presidente se non a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente nella qualità di rappresentante legale firma tutti gli atti dell’Associazione – ETS – ODV.
Art. 18 Organo di controllo.
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 18 Organo di controllo
1. Qualora se ne ravvisi l’obbligatorietà o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017ex dell’art. 30 Dlgs. 117/2017 può essere nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione
Art. 19 Revisione Legale dei Conti.
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 19 Revisione Legale dei Conti
1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
Art. 20 Il Collegio dei probiviri.
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 20 Il Collegio dei probiviri
1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell’Assemblea Generale dei soci il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione ETS – ODV o fra le Sezioni e riguardanti uno o più soci, e che trasmette al Consiglio Direttivo per gli eventuali provvedimenti.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Generale dei soci tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio qualora si renda necessario. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 21 Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Assemblea ETS - ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione ETS - ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 22 Norme Finali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 22 Norme Finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 e relativi decreti attuativi, L. 106 del 6 giugno 2016 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 23 Regolamento
Il Consiglio Direttivo è competente e delegato a formulare ed emanare, secondo le direttive dello Statuto, un regolamento anche in relazione a tutto quanto riguarda l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni.
TITOLO II
Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
TITOLO II Art. 24 – Le Sezioni
Per la costituzione e la soppressione di una Sezione, delibera il Consiglio Direttivo dell’Associazione ETS – ODV.
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 25 Organi delle Sezioni
Sono Organi delle Sezioni:
1) L’Assemblea dei Soci.
2) Il Consiglio Direttivo.
3) Il Presidente.
Il Cassiere – Segretario.
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 26 - Assemblea dei Soci delle Sezioni.
L’Assemblea dei Soci è convocata ordinariamente almeno una volta all’anno entro e non oltre il mese di giugno e straordinariamente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo della Sezione lo ritenga opportuno, oppure lo richiede un terzo (1/3) dei soci con richiesta scritta contenente con chiarezza l’ordine del giorno che si vuole trattare. L’Assemblea, oltre i poteri ordinari e straordinari di amministrazione della Sezione, elegge i delegati che andranno a formare l’Assemblea dei Delegati dell’Associazione ETS – ODV, per i compiti previsti nel I Titolo del presente Statuto. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione da qualunque numero dei soci presenti. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza dei presenti in ogni caso.
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
Le competenze dell’assemblea di sezione sono le seguenti:
1) Approva la relazione morale e finanziaria, nonché il consuntivo annuale presentati dal Consiglio Direttivo di Sezione;
2) Nomina ogni quattro anni i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, determinando all’atto della votazione il numero dei componenti tra cinque e sette.
3) Elegge i delegati per l’Assemblea dei delegati dell’Associazione ETS – ODV.
4) Indica il programma di massima al quale dovrà attenersi il Direttivo Sezionale.
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 27 - Compiti delle assemblee sezionali
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 28 - Consiglio Direttivo Sezionale
I Consiglieri Sezionali vengono eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci donatori della Sezione; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio debbono essere eletti tra i soci aventi diritto al voto per due terzi tra i soci donatori e per l’altro terzo tra tutte le categorie dei soci. Il Consiglio Direttivo tra i suoi membri elegge: a) Il Presidente; b) un Cassiere-Segretario. Il Consiglio Direttivo opera per la realizzazione degli scopi dell’Assemblea e giammai in contrasto con le indicazioni di massima dell’Associazione medesima ed amministra la Sezione. Annualmente deve sottoporre all’Assemblea dei soci la relazione morale e finanziaria e il consuntivo della sezione. Copia del verbale redatto in occasione di tale approvazione dei bilanci nonché di tutti i verbali d’elezione delle cariche devono essere trasmessi sollecitamente agli organi centrali dell’Associazione ETS-ODV.
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 29 - Il Presidente della Sezione
Il Presidente della sezione è responsabile della stessa nei confronti dell’Associazione ETS-ODV. La Rappresentanza in giudizio della Sezione spetta al Presidente centrale. Il presidente convoca e presiede le Assemblee e il Direttivo, cura l’esatta esecuzione delle deliberazioni prese da tali organi. Firma gli atti della Sezione; in caso di urgenza e di necessità può prendere le deliberazioni spettanti al Consiglio Sezionale, salva ratifica di queste da parte del Consiglio nella prima sua adunanza successiva.
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 30 - Il Vice- Presidente di Sezione
Il Vice-Presidente viene nominato dal Presidente tra i Consiglieri eletti, lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento, assumendone tutte le prerogative ed i poteri.
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 31 – Il Segretario Cassiere di sezione
Il Segretario Cassiere esegue tutti i lavori di segreteria e cura in particolare l’amministrazione della Sezione e la tenuta dei libri contabili e sociali di concerto con le direttive, in materia di buona tenuta delle scritture contabili emanate dal Tesoriere dell’Associazione ETS –ODV.
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni.
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 32 – Autonomia delle Sezioni
Le Sezioni godono di autonomia organizzativa nell’ambito dell’Associazione pur essendo sottoposte al controllo amministrativo e contabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione e alle norme del I Titolo del presente Statuto. Le Sezioni possono disporre, per il conseguimento dei fini sociali dei mezzi finanziari previsti dall’articolo 5 del presente Statuto, delle somme assegnate dall’Associazione alla Sezione e delle somme spettanti per le donazioni di sangue a titolo di rimborso ai sensi della normativa vigente che spetta alla sezione. Le donazioni immobiliari e simili fatte alle Sezioni si intendono fatte direttamente all’Associazione ETS – ODV. Le Sezioni realizzano gli scopi dell’articolo 2 del presente Statuto.
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 33 – Sezioni Giovanili
L’Associazione ETS - ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire sezioni giovanili tra i giovani dai 14 anni ai 18 anni, al fine di sensibilizzare già dalla loro giovane età gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 34 – Coordinamento Giovani
L’Associazione ETS-ODV, con le modalità da stabilirsi nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo Centrale, può costituire un coordinamento tra i giovani dai 18 anni ai 35 anni, al fine di sensibilizzare altri giovani al dovere morale e sociale della donazione del sangue ed alla massima collaborazione fraterna nella realizzazione di tutti gli scopi dell’Associazione ETS –ODV ed infine anche ai fini culturali.
Art. 35 – Norma finale
Art. 35 – Norma finale
Art. 35 – Norma finale