REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“FIDAS Mazzarino - (Associazione Donatori di Sangue) E.T.S. – O.D.V.”
- Generalità
Sono soci dell'associazione FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. – O.D.V. tutte le persone che ne richiedono la partecipazione. La FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. – O.D.V. è un’associazione senza fini di lucro con l’obiettivo di diffondere la cultura trasfusionale, del dono biologico e del bene sociale. La FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. – O.D.V. accetta nella propria associazione uomini e donne maggiorenni senza nessuna discriminazione di credo religiosi, razza, convinzioni politiche e sociali.
ART. 1 - Costituzione e logo
Il logo dell’associazione riproduce stilizzati due sagome di persone a sfondo pieno blu (PANTONE SOLID COATED 294C) che si danno la mano e formano un cuore a sfondo bianco che racchiude il logo “FIDAS” nazionale di colore rosso (C:0 M:90 Y:86 K:0 - Pantone Red 032) come da indicazioni sul logo Fidas Nazionale. Sotto il disegno viene riportato la scritta “MAZZARINO” di colore rosso (PANTONE SOLID COATED 485C). Accanto al logo viene riproposto il disegno del “Monumento al Donatore”, in lenea blu e le gocce di sangue e rigagnolo di colore rosso il tutto è racchiuso da un bordo rettangolare con angoli smussati di colore rosso (PANTONE SOLID COATED 485C). Il logo, per motivi grafici, può essere scomposto in due singole immagini scontornate dalla linea rossa.
Il labaro dovrà riportare il logo dell’associazione e a discrezione il logo della FIDAS nazionale e un breve slogan. Il labaro potrà essere impreziosito con elementi decorativi le cui dimensioni non potranno essere maggiori del logo dell’associazione.
L’Associazione può essere organizzata in Sezioni aventi sedi nei comuni, quartieri, complessi aziendali, istituti di istruzione ed altre Comunità identificabili (Art. 24 dello Statuto). La costituzione di una Sezione è decisa dal Consiglio Direttivo quando e dove lo ritiene opportuno.
ART. 2 - Scopi dell’Associazione.
L’Associazione si ripromette la diffusione della pratica della donazione Volontaria, anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue quale atto di umana solidarietà e gli altri scopi indicati nell’Art. 2 dello Statuto.
Per il raggiungimento di questo primario scopo l’Associazione si avvale dei mezzi finanziari di cui all’Art. 5 dello Statuto, comunque pervenuti all’Associazione.
ART. 3 - Soci.
L’Associazione ha tre categorie di Soci:
a) Soci donatori;
b) Soci onorari;
c) Soci sostenitori.
I requisiti per l’appartenenza a ciascuna categoria di soci sono quelli prescritti dall’Art. 7 dello Statuto.
Con la richiesta di iscrizione si accettano lo statuto e il regolamento dell’Associazione.
Le domande pervenute alle singole Sezioni dovranno essere trasmesse alla segreteria dell’associazione per il parere del Presidente della Sezione, per le decisioni del consiglio Direttivo.
La consegna della tessera testimonia l’accettazione della domanda.
I soci onorari hanno gli stessi diritti del soci donatori;
La candidatura di socio onorario è proposta al Consiglio Direttivo, cui spetta l'accettazione, suffragata da adeguata e documentata relazione comprovante il merito della carica; al socio onorario viene rilasciata dalla segreteria relativa tessera di socio onorario.
Tutti i soci, donatori e onorari, hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e il regolamento di attuazione, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; prestare la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito; comunicare alla segreteria gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio; mantenere un comportamento dignitoso e coerente con gli ideali dell'associazione; astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione di cui all’art. 2 dello Statuto.
La qualifica di socio “onorario” ha durata illimitata.
Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento.
Al donatore proveniente da altra associazione potranno essere riconosciute le donazioni già effettuate.
I soci sostenitori non possono accedere a cariche sociali ad eccezioni di quelle dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
ART.4 - Tesseramento dei Soci.
Presso la sede dell’Associazione sono istituiti N. 3 registri, registro soci donatori, registro soci onorari e soci sostenitori. La tessera di Socio donatore, di Socio onorario e di socio sostenitore a qualunque categoria essi appartengono, viene rilasciata dalla segreteria dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.
Esse saranno numerate progressivamente e porteranno il numero corrispondente al libro Soci, istituito presso la segreteria dell’Associazione per le varie categorie di Soci. Il numero di tessera assegnato ad un Socio non potrà essere assegnato ad un altro Socio. Per la qualifica di “Socio” di cui all’art. 3 lettera a, b, nella domanda, il richiedente, dovrà espressamente precisare oltre ai dati anagrafici, la dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio;
ART. 5 - Benemerenze Soci donatori.
Ai Soci donatori che avranno effettuato un certo numero di donazioni saranno conferite le seguenti benemerenze distinguendoli per sesso:
UOMO:
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 35 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 75 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 100 donazioni – medaglia d'oro
DONNA:
Al raggiungimento di N. 5 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 30 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 70 donazioni – medaglia d'oro
I soci donatori, onorari e sostenitori che si renderanno benemeriti verranno premiati con riconoscimenti deliberati dal Consiglio Direttivo.
La distribuzione delle benemerenze avrà luogo ogni anno in occasione della celebrazione della giornata del Donatore FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. e/o in ogni Sezione in occasione della Festa del Donatore. E’ compito del Consiglio Direttivo della Associazione decidere di volta in volta.
ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio.
La perdita della qualifica di Socio Donatore od onorario di cui l’Art. 8 dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio Donatore è conseguente alla mancata donazione per 2 anni consecutivi anche per cause esterne alla sua volontà o non possieda più i requisiti per essere definito tale secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale e alla mancata presentazione in sede per chiarimenti.
La perdita della qualifica di Socio onorario è determinata dalla cessata partecipazione attiva alle iniziative dell’Associazione.
I soci donatori e i soci onorari, perdono i “diritti di socio” se condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti, ovvero in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all’associazione o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
La perdita della qualifica di Socio sostenitore è determinata dal mancato versamento della quota annuale.
ART. 7 - Organi dell’Associazione.
Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta secondo quanto indicato dall’Art. 12 dello statuto.
Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
Validità
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo quanto stabilito dall’Art. 12 dello statuto.
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario su proposta del Presidente dell’Associazione.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 2 - Scopi dell’Associazione
L’Associazione si ripromette la diffusione della pratica della donazione Volontaria, anonima, gratuita, periodica e responsabile del sangue quale atto di umana solidarietà e gli altri scopi indicati nell’Art. 2 dello Statuto.
Per il raggiungimento di questo primario scopo l’Associazione si avvale dei mezzi finanziari di cui all’Art. 5 dello Statuto, comunque pervenuti all’Associazione.
ART. 3 - Soci.
L’Associazione ha tre categorie di Soci:
a) Soci donatori;
b) Soci onorari;
c) Soci sostenitori.
I requisiti per l’appartenenza a ciascuna categoria di soci sono quelli prescritti dall’Art. 7 dello Statuto.
Con la richiesta di iscrizione si accettano lo statuto e il regolamento dell’Associazione.
Le domande pervenute alle singole Sezioni dovranno essere trasmesse alla segreteria dell’associazione per il parere del Presidente della Sezione, per le decisioni del consiglio Direttivo.
La consegna della tessera testimonia l’accettazione della domanda.
I soci onorari hanno gli stessi diritti del soci donatori;
La candidatura di socio onorario è proposta al Consiglio Direttivo, cui spetta l'accettazione, suffragata da adeguata e documentata relazione comprovante il merito della carica; al socio onorario viene rilasciata dalla segreteria relativa tessera di socio onorario.
Tutti i soci, donatori e onorari, hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e il regolamento di attuazione, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; prestare la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito; comunicare alla segreteria gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio; mantenere un comportamento dignitoso e coerente con gli ideali dell'associazione; astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione di cui all’art. 2 dello Statuto.
La qualifica di socio “onorario” ha durata illimitata.
Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento.
Al donatore proveniente da altra associazione potranno essere riconosciute le donazioni già effettuate.
I soci sostenitori non possono accedere a cariche sociali ad eccezioni di quelle dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
ART.4 - Tesseramento dei Soci.
Presso la sede dell’Associazione sono istituiti N. 3 registri, registro soci donatori, registro soci onorari e soci sostenitori. La tessera di Socio donatore, di Socio onorario e di socio sostenitore a qualunque categoria essi appartengono, viene rilasciata dalla segreteria dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.
Esse saranno numerate progressivamente e porteranno il numero corrispondente al libro Soci, istituito presso la segreteria dell’Associazione per le varie categorie di Soci. Il numero di tessera assegnato ad un Socio non potrà essere assegnato ad un altro Socio. Per la qualifica di “Socio” di cui all’art. 3 lettera a, b, nella domanda, il richiedente, dovrà espressamente precisare oltre ai dati anagrafici, la dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio;
ART. 5 - Benemerenze Soci donatori.
Ai Soci donatori che avranno effettuato un certo numero di donazioni saranno conferite le seguenti benemerenze distinguendoli per sesso:
UOMO:
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 35 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 75 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 100 donazioni – medaglia d'oro
DONNA:
Al raggiungimento di N. 5 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 30 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 70 donazioni – medaglia d'oro
I soci donatori, onorari e sostenitori che si renderanno benemeriti verranno premiati con riconoscimenti deliberati dal Consiglio Direttivo.
La distribuzione delle benemerenze avrà luogo ogni anno in occasione della celebrazione della giornata del Donatore FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. e/o in ogni Sezione in occasione della Festa del Donatore. E’ compito del Consiglio Direttivo della Associazione decidere di volta in volta.
ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio.
La perdita della qualifica di Socio Donatore od onorario di cui l’Art. 8 dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio Donatore è conseguente alla mancata donazione per 2 anni consecutivi anche per cause esterne alla sua volontà o non possieda più i requisiti per essere definito tale secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale e alla mancata presentazione in sede per chiarimenti.
La perdita della qualifica di Socio onorario è determinata dalla cessata partecipazione attiva alle iniziative dell’Associazione.
I soci donatori e i soci onorari, perdono i “diritti di socio” se condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti, ovvero in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all’associazione o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
La perdita della qualifica di Socio sostenitore è determinata dal mancato versamento della quota annuale.
ART. 7 - Organi dell’Associazione.
Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta secondo quanto indicato dall’Art. 12 dello statuto.
Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
Validità
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo quanto stabilito dall’Art. 12 dello statuto.
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario su proposta del Presidente dell’Associazione.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 3 - Soci
L’Associazione ha tre categorie di Soci:
a) Soci donatori;
b) Soci onorari;
c) Soci sostenitori.
I requisiti per l’appartenenza a ciascuna categoria di soci sono quelli prescritti dall’Art. 7 dello Statuto.
Con la richiesta di iscrizione si accettano lo statuto e il regolamento dell’Associazione.
Le domande pervenute alle singole Sezioni dovranno essere trasmesse alla segreteria dell’associazione per il parere del Presidente della Sezione, per le decisioni del consiglio Direttivo.
La consegna della tessera testimonia l’accettazione della domanda.
I soci onorari hanno gli stessi diritti del soci donatori;
La candidatura di socio onorario è proposta al Consiglio Direttivo, cui spetta l'accettazione, suffragata da adeguata e documentata relazione comprovante il merito della carica; al socio onorario viene rilasciata dalla segreteria relativa tessera di socio onorario.
Tutti i soci, donatori e onorari, hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e il regolamento di attuazione, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie; prestare la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito; comunicare alla segreteria gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio; mantenere un comportamento dignitoso e coerente con gli ideali dell'associazione; astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione di cui all’art. 2 dello Statuto.
La qualifica di socio “onorario” ha durata illimitata.
Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento.
Al donatore proveniente da altra associazione potranno essere riconosciute le donazioni già effettuate.
I soci sostenitori non possono accedere a cariche sociali ad eccezioni di quelle dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
ART.4 - Tesseramento dei Soci.
Presso la sede dell’Associazione sono istituiti N. 3 registri, registro soci donatori, registro soci onorari e soci sostenitori. La tessera di Socio donatore, di Socio onorario e di socio sostenitore a qualunque categoria essi appartengono, viene rilasciata dalla segreteria dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.
Esse saranno numerate progressivamente e porteranno il numero corrispondente al libro Soci, istituito presso la segreteria dell’Associazione per le varie categorie di Soci. Il numero di tessera assegnato ad un Socio non potrà essere assegnato ad un altro Socio. Per la qualifica di “Socio” di cui all’art. 3 lettera a, b, nella domanda, il richiedente, dovrà espressamente precisare oltre ai dati anagrafici, la dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio;
ART. 5 - Benemerenze Soci donatori.
Ai Soci donatori che avranno effettuato un certo numero di donazioni saranno conferite le seguenti benemerenze distinguendoli per sesso:
UOMO:
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 35 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 75 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 100 donazioni – medaglia d'oro
DONNA:
Al raggiungimento di N. 5 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 30 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 70 donazioni – medaglia d'oro
I soci donatori, onorari e sostenitori che si renderanno benemeriti verranno premiati con riconoscimenti deliberati dal Consiglio Direttivo.
La distribuzione delle benemerenze avrà luogo ogni anno in occasione della celebrazione della giornata del Donatore FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. e/o in ogni Sezione in occasione della Festa del Donatore. E’ compito del Consiglio Direttivo della Associazione decidere di volta in volta.
ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio.
La perdita della qualifica di Socio Donatore od onorario di cui l’Art. 8 dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio Donatore è conseguente alla mancata donazione per 2 anni consecutivi anche per cause esterne alla sua volontà o non possieda più i requisiti per essere definito tale secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale e alla mancata presentazione in sede per chiarimenti.
La perdita della qualifica di Socio onorario è determinata dalla cessata partecipazione attiva alle iniziative dell’Associazione.
I soci donatori e i soci onorari, perdono i “diritti di socio” se condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti, ovvero in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all’associazione o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
La perdita della qualifica di Socio sostenitore è determinata dal mancato versamento della quota annuale.
ART. 7 - Organi dell’Associazione.
Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta secondo quanto indicato dall’Art. 12 dello statuto.
Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
Validità
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo quanto stabilito dall’Art. 12 dello statuto.
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario su proposta del Presidente dell’Associazione.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 4 - Tesseramento dei Soci
Presso la sede dell’Associazione sono istituiti N. 3 registri, registro soci donatori, registro soci onorari e soci sostenitori. La tessera di Socio donatore, di Socio onorario e di socio sostenitore a qualunque categoria essi appartengono, viene rilasciata dalla segreteria dell’Associazione su delibera del Consiglio Direttivo.
Esse saranno numerate progressivamente e porteranno il numero corrispondente al libro Soci, istituito presso la segreteria dell’Associazione per le varie categorie di Soci. Il numero di tessera assegnato ad un Socio non potrà essere assegnato ad un altro Socio. Per la qualifica di “Socio” di cui all’art. 3 lettera a, b, nella domanda, il richiedente, dovrà espressamente precisare oltre ai dati anagrafici, la dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio;
ART. 5 - Benemerenze Soci donatori.
Ai Soci donatori che avranno effettuato un certo numero di donazioni saranno conferite le seguenti benemerenze distinguendoli per sesso:
UOMO:
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 35 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 75 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 100 donazioni – medaglia d'oro
DONNA:
Al raggiungimento di N. 5 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 30 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 70 donazioni – medaglia d'oro
I soci donatori, onorari e sostenitori che si renderanno benemeriti verranno premiati con riconoscimenti deliberati dal Consiglio Direttivo.
La distribuzione delle benemerenze avrà luogo ogni anno in occasione della celebrazione della giornata del Donatore FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. e/o in ogni Sezione in occasione della Festa del Donatore. E’ compito del Consiglio Direttivo della Associazione decidere di volta in volta.
ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio.
La perdita della qualifica di Socio Donatore od onorario di cui l’Art. 8 dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio Donatore è conseguente alla mancata donazione per 2 anni consecutivi anche per cause esterne alla sua volontà o non possieda più i requisiti per essere definito tale secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale e alla mancata presentazione in sede per chiarimenti.
La perdita della qualifica di Socio onorario è determinata dalla cessata partecipazione attiva alle iniziative dell’Associazione.
I soci donatori e i soci onorari, perdono i “diritti di socio” se condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti, ovvero in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all’associazione o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
La perdita della qualifica di Socio sostenitore è determinata dal mancato versamento della quota annuale.
ART. 7 - Organi dell’Associazione.
Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta secondo quanto indicato dall’Art. 12 dello statuto.
Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
Validità
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo quanto stabilito dall’Art. 12 dello statuto.
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario su proposta del Presidente dell’Associazione.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 5 - Benemerenze Soci donatori
Ai Soci donatori che avranno effettuato un certo numero di donazioni saranno conferite le seguenti benemerenze distinguendoli per sesso:
UOMO:
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 35 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 75 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 100 donazioni – medaglia d'oro
DONNA:
Al raggiungimento di N. 5 donazioni – attestato di benemerenza
Al raggiungimento di N. 10 donazioni – medaglia di bronzo
Al raggiungimento di N. 20 donazioni – medaglia d’ argento
Al raggiungimento di N. 30 donazioni – distintivo d’oro
Al raggiungimento di N. 50 donazioni – targa d’argento
Al raggiungimento di N. 70 donazioni – medaglia d'oro
I soci donatori, onorari e sostenitori che si renderanno benemeriti verranno premiati con riconoscimenti deliberati dal Consiglio Direttivo.
La distribuzione delle benemerenze avrà luogo ogni anno in occasione della celebrazione della giornata del Donatore FIDAS Mazzarino (Volontari Associati del Dono) E.T.S. e/o in ogni Sezione in occasione della Festa del Donatore. E’ compito del Consiglio Direttivo della Associazione decidere di volta in volta.
ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio.
La perdita della qualifica di Socio Donatore od onorario di cui l’Art. 8 dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio Donatore è conseguente alla mancata donazione per 2 anni consecutivi anche per cause esterne alla sua volontà o non possieda più i requisiti per essere definito tale secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale e alla mancata presentazione in sede per chiarimenti.
La perdita della qualifica di Socio onorario è determinata dalla cessata partecipazione attiva alle iniziative dell’Associazione.
I soci donatori e i soci onorari, perdono i “diritti di socio” se condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti, ovvero in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all’associazione o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
La perdita della qualifica di Socio sostenitore è determinata dal mancato versamento della quota annuale.
ART. 7 - Organi dell’Associazione.
Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta secondo quanto indicato dall’Art. 12 dello statuto.
Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
Validità
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo quanto stabilito dall’Art. 12 dello statuto.
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario su proposta del Presidente dell’Associazione.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 6 - Perdita della qualifica di Socio
La perdita della qualifica di Socio Donatore od onorario di cui l’Art. 8 dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
La perdita della qualifica di Socio Donatore è conseguente alla mancata donazione per 2 anni consecutivi anche per cause esterne alla sua volontà o non possieda più i requisiti per essere definito tale secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale e alla mancata presentazione in sede per chiarimenti.
La perdita della qualifica di Socio onorario è determinata dalla cessata partecipazione attiva alle iniziative dell’Associazione.
I soci donatori e i soci onorari, perdono i “diritti di socio” se condannati con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti, ovvero in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all’associazione o fomentino in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
La perdita della qualifica di Socio sostenitore è determinata dal mancato versamento della quota annuale.
ART. 7 - Organi dell’Associazione.
Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta secondo quanto indicato dall’Art. 12 dello statuto.
Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
Validità
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo quanto stabilito dall’Art. 12 dello statuto.
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario su proposta del Presidente dell’Associazione.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 7 - Organi dell’Associazione
Assemblea dei Soci.
L’Assemblea è composta secondo quanto indicato dall’Art. 12 dello statuto.
Convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo con lettera ai Soci almeno 8 giorni prima della data fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
Validità
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita secondo quanto stabilito dall’Art. 12 dello statuto.
L’Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario su proposta del Presidente dell’Associazione.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali.
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 8 - Elezioni delle cariche sociali
L’Assemblea dei Soci ad ogni scadenza elettorale fissa il numero dei componenti il Consiglio direttivo da eleggere (da 5 a 11) tenendo conto delle esigenze e delle attività che la stessa Assemblea intende proporre al nuovo Consiglio. Inoltre elegge il Collegio dei Revisori dei Conti (3 effettivi e 2 supplenti) e del Collegio dei Probiviri.
I Soci che intendono candidarsi alle cariche sociali dell’Associazione devono fare richiesta scritta al Presidente entro il 7° giorno di calendario alla data fissata per l’Assemblea dei Soci indicando, oltre alle generalità, la carica alla quale intende concorrere (solo una carica tra quelle da eleggere).
La lista dei candidati viene predisposta in ordine alfabetico. La lista così composta verrà pubblicata con affissione presso la sede sociale per i sette giorni antecedenti l’Assemblea. Le schede relative alle votazioni devono essere predisposte in modo separato. Verrà predisposto un elenco di tutti i soci con diritto di voto che servirà a registrare l’avvenuta votazione con la firma del votante.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito. Qualora i soci non eletti non siano sufficienti a ripristinare la composizione dell'organo prevista dallo statuto, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei soli componenti mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Organo.
Seggio elettorale
Il seggio elettorale è composto da tre membri, un Presidente e due scrutatori, proposti dal Presidente dell’assemblea e scelti fra i non candidati, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. Essi debbono:
· Controllare la regolarità delle schede.
· Determinare il numero di quelle da vidimare.
· Procedere alla vidimazione mediante l’apposizione della firma, sul retro, di uno scrutatore.
· Verbalizzare le operazioni di voto e di scrutinio.
Il Presidente del seggio al momento delle votazioni consegnerà tre tipi di schede ai Soci convocati per appello nominale. Le schede votate saranno riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto. Lo spoglio delle schede avverrà nella seguente successione:
- Consiglio direttivo.
- Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Modalità di votazione
Per tute le tipologie di votazione si possono esprimere un numero di preferenze pari o inferiori al numero dei candidati da eleggere essendo unica la lista. Il voto si esprime apponendo una croce nello spazio predisposto accanto ogni candidato elencato sulla scheda. La scheda opportunamente ripiegata dovrà essere riconsegnata al Presidente del seggio dopo la votazione e garantire l’anonimato.
I soci in possesso di delega dovranno presentare al presidente del seggio la delega con allegata copia del documento di identità del delegante e del delegato. Ogni modalità di voto diversa da quella indicata sarà ritenuta nulla. Sarà ritenuta nulla la scheda che contiene un numero di votati superiore a quello indicato dal Presidente del seggio e/o qualunque segno che possa identificare il votante.
Proclamazione degli eletti
Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio, che dovrà seguire immediatamente la votazione, proclamerà gli eletti in base al risultato delle votazioni.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo eletto, sarà data la precedenza alla anzianità di appartenenza all’Associazione.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti.
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 9 - Costituzione degli organi neo eletti
Gli organi neo eletti si riuniscono, nei giorni immediatamente successivi, sotto la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità il più anziano in età) per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attuazione della cariche previste dallo statuto e con le modalità di cui al successivo Art. 10.
L’elezione del segretario può essere rinviata ad altra riunione.
ART. 10 - Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge con votazione segreta il Presidente e successivamente con votazione da indicare dai componenti il Consiglio Direttivo, un Vice Presidente e un Cassiere Tesoriere. Il Consiglio Direttivo designerà i consiglieri Delegati a sovrintendere le singole Sezioni.
Il Presidente può assegnare incarichi specifici ai Consiglieri ed avvalersi della collaborazione, per attività particolari, di soci estranei al Consiglio.
I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si dichiarano decaduti dall’incarico e vengono surrogati dalla lista dei primi non eletti.
Il Presidente:
- Coordina le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo e ne cura l’attuazione.
- Prende le decisioni che ritiene urgenti e necessarie per l’attività dell’Associazione con l’obbligo informativo al Consiglio Direttivo.
- Presenta la relazione morale e finanziaria dell’Associazione all’Assemblea, preventivamente discussa ed approvata dal Consiglio Direttivo.
- Propone la nomina del segretario e sovrintende l’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità.
Il Vice Presidente
- Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e ne assume tutte le prerogative.
Il Cassiere Tesoriere
- Sovraintende alle attività amministrative dell’Associazione, predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ai Revisori dei Conti e redige la relazione finanziaria annuale.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci.
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 11 - Amministrazione e bilanci
Le disponibilità dell’Associazione devono essere amministrate con il criterio della sana ed ordinata gestione intesa ad evitare passivi di bilancio e al raggiungimento dei fini sociali.
Le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme vigenti ed essere sempre aggiornate.
Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità correnti. Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo e contenere impostazioni di entrate e di uscite ragionevolmente prevedibili. Il bilancio consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti si riuniscono con la frequenza necessaria ad effettuare un controllo regolare ed ordinato della gestione amministrativa dell’Associazione.
Hanno altresì il compito del controllo della gestione delle singole Sezioni alle quali potranno presentare osservazioni scritte. Di tali osservazioni dovranno inviare copia al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sui bilanci e la illustra all’Assemblea. La durata del mandato dei Revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo.
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell’art. 31 Dlgs 117/2017, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
1) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni (4) e può essere rinominato.
2) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione - ETS - ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri.
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 13 - Collegio dei Probiviri
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato è, comunque, pari a quella del Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale.
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 14 - Manifestazione ufficiale
La manifestazione ufficiale dell’Associazione potrà effettuarsi ogni anno. Detta manifestazione pubblica, alla quale sono invitati autorità costituite e le associazioni consorelle, è presieduta dal presidente dell’associazione. Scopo della manifestazione è la propaganda della donazione volontaria del sangue e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli.
ART. 15 - Sezione.
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 15 - Sezione
La costituzione e la soppressione di una Sezione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per la soppressione deve essere sentito il parere del Consiglio Direttivo della Sezione.
Autonomia
Le Sezioni, pur nella loro autonomia di cui all’Art. 32 dello statuto sono tenute a mantenere aggiornati i libri contabili che dovranno esibire in visione, su richiesta, ai revisori dei Conti.
Rapporti con i Centri Trasfusionali
Le Sezioni dovranno operare in stretta collaborazione con l’Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Centri Trasfusionali verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori. E’ fatto divieto, salvo casi di estrema urgente necessità, di indirizzare i Soci Donatori alla Donazione in Ospedali non aventi Centri trasfusionali o Centri di Raccolta autorizzati dalle Autorità Sanitarie Regionali.
Composizione della Sezione
Compongono la Sezione i Soci Donatori, Soci onorari ed i Soci sostenitori (Art. 3 del presente regolamento).
La segnalazione di nuove iscrizioni o la cessazione viene comunicata dalla segretaria dell’Associazione. Ogni Sezione dispone di un registro matricola per le categoria di soci così come prevede l’Art. 4 del presente Regolamento.
Il registro dei Soci Donatori deve essere permanentemente aggiornato.
Gli altri registri dovranno essere aggiornati annualmente o a seguito di variazioni consistenti.
ART. 16 - Organi della Sezione.
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 16 - Organi della Sezione
L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente, con lettera almeno otto giorni prima della data di convocazione fissata. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione. In essa dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione.
Quest’ultima dovrà avere luogo in data diversa dalla prima.
Durante detta Assemblea sarà discusso e approvato il programma di massima per l’attività della Sezione.
Ogni quattro (4) anni nomina i membri del Consiglio Direttivo e ne determina il loro numero che sarà compreso tra i Cinque (5) ed i Sette (7) membri.
La validità dell’Assemblea, che sarà presieduta dal Presidente della Sezione, coadiuvato da un segretario eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente stesso, è stabilita dall’Art. 26 dello statuto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali.
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 17 - Elezione delle cariche sociali
I Membri del Consiglio Direttivo della Sezione, eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto (Soci donatori, Soci onorari) durano in carica quattro anni. Da parte del Presidente della Sezione deve essere inviata una circolare a tutti i Soci con diritto al voto con la quale si preannuncia la votazione per il rinnovo delle cariche e si invitano i Soci a presentare la loro candidatura. L’elenco dei Candidati deve essere fatto in ordine alfabetico. I candidati saranno numerati progressivamente.
A fianco del numero sarà predisposto uno spazio per l’indicazione del voto. Il numero dei membri da eleggere viene fissato dall’Assemblea.
Per la votazione deve essere nominato un comitato elettorale, su proposta del Presidente. I componenti del comitato elettorale devono essere scelti tra i Soci non candidati. Il comitato deve essere composto da un Presidente e due membri.
Detto comitato provvederà alla distribuzione delle schede per la votazione dopo averle vidimate con la firma di un componente il comitato. Le modalità di votazione sono uguali a quelle stabilite per l’Assemblea generale dell'Associazione (Art. 8 e 9 del presente regolamento).
ART. 18 - Amministrazione e bilancio.
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 18 - Amministrazione e bilancio
A cura del Segretario Cassiere le somme dovranno essere depositate in conto bancario intestato all’Associazione, salvo le normali disponibilità correnti. Il bilancio consuntivo deve contenere sistematicamente tutte le impostazioni di entrata e uscita. Le scritture contabili ed il numero di cassa debbano essere messi a disposizione dei Revisori dei Conti dell’Associazione se richiesti.
ART. 19 - Festa del Donatore.
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 19 - Festa del Donatore
La festa del Donatore potrà essere celebrata tanto dalla Associazione (vedi art. 14) che da ogni singola Sezione.
Per queste ultime potrà essere organizzata in concomitanza dell’Assemblea dei Soci. La decisione spetta al Consiglio Direttivo della Sezione stessa. Detta manifestazione pubblica che sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione e della Sezione dovrà avere lo scopo di divulgare il dono del sangue e la consegna delle benemerenze di soci meritevoli.
ART. 20 - Sezioni Giovanili.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 20 - Sezioni Giovanili
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione e/o delle Sezioni deliberano per la costituzione di Sezioni Giovanili in conformità all’Art. 33 dello statuto con lo scopo di sensibilizzare gli iscritti al dovere morale e sociale della donazione gratuita del sangue. Le Sezioni giovanili avranno un loro rappresentante in seno al Consiglio Direttivo di ogni singola Sezione.
Tale rappresentante deve essere eletto dai giovani componenti la Sezione.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sezione può nominare, in via del tutto provvisoria un responsabile della Sezione Giovanile.
Quest’ultimo decade non appena si costituisce la Sezione giovanile.
Il rilascio di uno speciale tesserino, da parte della Sezione, confermerà l’avvenuta accettazione.
ART. 21 - Disposizioni generali.
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 21 - Disposizioni generali
Tutte le prestazioni relative alle cariche sociali previste dallo statuto non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente dell’Associazione, dai consiglieri e dai volontari inerenti alla attività dell’Associazione stessa sono rimborsabili.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali.
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 22 - Adesione dell’Associazione a organismi Regionali e Nazionali
L’Associazione può deliberare l’iscrizione della Associazione ad organismi Regionali e Nazionali purché il loro statuto non contrasti con quello dell’Associazione.
ART. 23 - Cariche onorifiche.
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.
ART. 23 - Cariche onorifiche
L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la carica di Presidente onorario a vita a coloro che abbiano ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno sei anni ed abbiano acquistato particolari meriti associativi.
Il Presidente onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali dovrà essere regolarmente invitato, senza diritto di voto.