ASSOCIAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE
“DON GIOVANNI TICOZZI”
STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art.1 È costituita l’Associazione denominata “SCUOLA-FAMIGLIA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DON GIOVANNI TICOZZI”.
Art.2 L’Associazione ha sede in Lecco presso la Scuola Media Statale “Don Giovanni Ticozzi” ed attualmente in via Mentana, 48.
Art.3 L’Associazione ha durata illimitata!
SCOPO
Art.4 L’Associazione ha lo scopo di:
a. promuovere e favorire i rapporti tra la scuola e le famiglie degli alunni,
b. promuovere, favorire e realizzare iniziative a vantaggio della scuola e degli alunni;
L’ Associazione ha carattere assolutamente apolitico e non ha scopo di lucro.
SOCI
Art.5 Possono essere soci dell’Associazione:
a. il Preside, gli ex Presidi, gli insegnanti e gli ex insegnanti della scuola;
b. i genitori degli alunni o degli ex alunni;
c. gli ex alunni della scuola;
d. il personale non docente che presta o che ha prestato servizio presso la scuola.
La qualità di socio si acquista a seguito di adesione sottoscritta dall'interessato e presentata al Consiglio Direttivo, accompagnata dal versamento della quota annuale. I soci sono tenuti al versamento della quota annuale che dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo in misura simbolica. La qualità del socio si perde per mancato pagamento della quota annuale, per dimissioni, ovvero per esclusione deliberata in via insindacabile dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi.
PATRIMONIO
Art.6 Per il conseguimento dei propri fini, l’Associazione disporrà dei seguenti mezzi patrimoniali:
a. quote annuali dei soci;
b. liberalità dei soci;
c. donazioni, legati e contributi di enti pubblici e privati o di persone fisiche;
d. proventi di iniziative promosse dall'Associazione;
e. eventuali rendite patrimoniali.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.7 Gli organi dell’Associazione sono:
a. L’assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. i Revisori dei conti
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.8 L’Assemblea dei soci, cui possono partecipare tutti i soci, è convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale, mediante avviso personale contenente l’ordine del giorno inviato a tutti i soci e pubblicato nell'albo della scuola almeno otto giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, fissata per il 31 agosto di ogni anno. Essa delibera in merito al bilancio e alle relazioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti; procede alla nomina delle cariche sociali; inoltre delibera su qualsiasi argomento di interesse sociale esclusi quelli di competenza dell’Assemblea straordinaria. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei soci presenti. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal consiglio Direttivo per sua iniziativa e deve essere convocata qualora lo richiedano almeno un quinto dei soci. Essa delibera sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.9 Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, di cui otto eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci dell’Associazione e uno di diritto nella persona del Preside in carica della scuola. L’elezione dovrà avvenire a schede segrete. I Consiglieri eletti durano in carica un anno e sono rieleggibili. Nel caso venga a mancare uno dei Consiglieri in carica, il Consiglio sarà integrato dal socio che, nelle elezioni più recenti, abbia riportato il maggior numero di voti tra i non eletti. Il Consiglio procede, fra i suoi membri, all'elezione del Presidente, di uno o più Vicepresidenti e designa il Segretario-Tesoriere, quest’ultimo anche tra persone estranee al Consiglio. Tali cariche non potranno essere attribuite al Presidente. Il Presidente rappresenta l’Associazione e presiede le adunanze del Consiglio e dell’Assemblea; in caso di assenza è sostituito da un Vicepresidente o, in mancanza, da un alto membro del Consiglio. Il Consiglio è validamente costituto con la presenza di almeno cinque membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee saranno compilati e conservati a cura del Segretario, che li firmerà insieme con il Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in via straordinaria, quando lo richiedano almeno tre consiglieri. Il Consiglio provvede alla gestione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; stabilisce le quote annuali dei soci; amministra i mezzi patrimoniali dell'Associazione; predispone i bilanci, i rendiconti e le relazioni; provvede alla convocazione delle assemblee dei soci; delibera insindacabilmente sull'esclusione dei soci.
REVISORI DEI CONTI
Art.10 I Revisori dei Conti in numero di tre membri effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili. Hanno il compito di controllare la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Essi hanno il dovere di riferire all'Assemblea dei soci nel caso rilevino irregolarità nell'amministrazione. Sottoscrivono il bilancio assieme ai consiglieri e presentano una loro relazione all'Assemblea. Nel caso venga a mancare uno dei Revisori effettivi, esso è sostituito di diritto dal più anziano dei due supplenti.
SCIOGLIMENTO
Art.11 In caso di scioglimento dell'Associazione, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone mansioni e poteri. Compiuta la liquidazione, l'eventuale residuo attivo sarà devoluto alla scuola.
Art.12 Tutto quanto non previsto dal presente statuto, è regolato a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Lecco, 3 marzo 1992