Gli eredi del “de cuius” devono presentare entro 12 mesi dalla data di decesso la denuncia di successione che, dal 3 ottobre 2006, può essere presentata solo per via telematica all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate del territorio in cui risiedeva il defunto.
Non c’è l’obbligo se il “de cuius” non possedeva beni immobili (terreni o case) e altri beni del valore inferiore a 100 mila euro. Se il defunto risiedeva all’estero la denuncia di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate nel cui territorio aveva l’ultima residenza o l’iscrizione all’ AIRE per i residenti all’estero.
Se non è conosciuta alcuna residenza in Italia la successione va inviata all’Ufficio territoriale dell’Agenzia Entrate di ROMA 6.
Con la successione telematica si può richiedere e pagare anche la voltura catastale che altrimenti deve essere presentata a parte entro 30 giorni dalla registrazione della successione.
Dopo la successione non seve più la comunicazione al Comune per l’IMU perché sarà l’Agenzia delle Entrate a trasmettere copia della successione stessa.
La successione telematica può essere inviata solo da un intermediario autorizzato dall’Agenzia delle Entrate che può essere un CAAF sindacale (Centro Autorizzato Assistenza Fiscale) o un professionista e mediamente richiede qualche giorno per la verifica e l’approvazione.
Il professionista verifica quali siano gli eredi di legge o per testamento, le eventuali quote di legittima, i diritti di “prima casa”, i conti in banca o in posta e ogni altro dato necessario alla dichiarazione.
Prepara una copia con i dati per il pagamento (IBAN del dichiarante o del professionista) e fa firmare all’erede (o procuratore( dichiarante la copia per poi procedere all’invio telematico (con Internet).
I dati da verificare e valutare sono molti e la procedura è complessa per cui è meglio affidarsi ad un professionista con esperienza per evitare ulteriori spese dovute ad errori catastali o terreni “dimenticati”.