1. Chi ha diritto alla detrazione fiscale ?
La detrazione fiscale può essere richiesta per la spesa massima ammessa (rimborsata in 5 anni sulle tasse da pagare invece che in 10 anni) dai condomini - con seconde case e unità non residenziali comprese - e da chi effettua i lavori nella "primacasa" unifamiliare. Sono escluse le unità immobiliari non residenziali, gli immobili delle Onlus, le case che non sono "abitazione principale". Attenzione: in questo caso il condominio esiste quando nello stesso edificio sono comprese minimo due unità immobiliari di cui almeno una deve essere residenziale. Rientrano anche IACP / ATER e cooperative di abitazione con le stesse modalità.
Gli interventi riguardano sempre l'edificio nella sua interezza o una parte minima dell'involucro pari al 25%, non tutti possono beneficiare dei nuovi superbonus del 110% ma unicamente:
condomini (almeno due proprietari diversi e due unità uimmobiliari) a prescindere se all'interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società ;
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
Istituti autonomi case popolari (IACP);
cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
2. Quali spese sono comprese ?
Sono comprese le spese per i lavori descritti nella tabella riportata di seguito e deve essere eseguito almeno uno dei lavori descritti. E’ possibile detrarre il 110% della spesa (compresa IVA e spese tecniche). Attenzione: con l’intervento deve essere migliorata la classe energetica dell’edificio di almeno due classi (da F a E ad esempio) o raggiungere la massima possibile. L'intervento più importante è l'isolamento dell'involucro (pareti esterne, pavimento e soffitto) poi quello delle finestre e infine la sostituzione del generatore di calore sulla base delle nuove dispersioni di calore.
interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione - Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
Nel caso di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, mentre la detrazione fiscale per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus) non prevede altre limitazioni, nel caso di interventi per l'efficientamento energetico (ecobonus) effettuati su edifici unifamiliari la norma prevede che l'ecobonus potenziato al 110% sia fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale.
3. Sono comprese altre spese ?
Si. La norma estende lo stesso beneficio fiscale del 110% anche ad altri lavori per l’efficienza energetica ma prima bisogna fare almeno uno di quelli della tabella del punto 2). Il limite di spesa dell’agevolazione fiscale si calcola sommando quello dei singoli interventi ammessi. Possono rientrtare anche i lavori strutturali antisismici. "sisma-bonus". I lavori di ristrutturazione NON sono compresi e la detrazione fiscale resta al 50% (articolo 16-bis Tuir). Tutte le spese devono essere documentate da BONIFICO FISCALE
tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento;
interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (esclusi quindi gli edifici in zona 4) di cui all'OPCM n. 3274/2003 - Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
4. Il credito fiscale può essere ceduto alla ditta che esegue i lavori ?
Si. Ma la ditta non ha alcun obbligo di prendersi in carico il credito fiscale e potrebbe farlo anche con uno sconto sulla fattura. Il credito fiscale può essere ceduto alla Ditta che esegue i lavori che, a sua volta, può cederlo anche a una banca, una assicurazione o una finanziaria. Insomma bisogna fare una trattativa con chi è disposto a ricevere il credito d'imposta.
5. Quali sono le pratiche necessarie (burocrazia) ?
Dopo aver deciso quali lavori fare, è necessario valutare con un professionista se va presentata una pratica edilizia e ottenere uno o più preventivi di spesa. Sull’importo totale e su ogni tipologia di lavori per l’efficienza energetica (compreso sisma bonus) va calcolato l’importo ammesso a detrazione fiscale. Con quest’ultimo dato sarà possibile contrattare con la ditta lo sconto o rivolgersi a una banca, assicurazione o finanziaria per la cessione del credito. Eseguito i lavori il professionista dovrà dimostrare che è stato ottenuto il miglioramento di due classi energetiche con l’Attestato di Prestazione Energetica - APE (prima e dopo l'intervento) e trasmettere i dati all’ ENEA. Infine lo stesso preparerà la documentazione per il commercialista o per il soggetto che ha acquisito il credito d’imposta.
6. Quali sono i termini per i lavori ?
I lavori possono essere iniziati anche subito e sono compresi anche quelli in corso di esecuzione mentre i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
7. Il recupero fiscale previsto dalle altre leggi vigenti è ancora valido ?
Si. E’ ancora possibile eseguite i lavori con il recupero fiscale del 50 – 65% con le norme vigenti descritte in dettaglio nelle guide dell’Agenzia delle Entrate al seguente sito Internet: http://www.casa.governo.it/ La guida non è ancora aggiornata all'Ecobonus 110%.
8. E’ già possibile iniziare i lavori ?
No. Le spese devono essere successive al 1° luglio 2020. Mancano i decreti attuativi della norma pubblicata e soprattutto le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Intanto si può decidere quali lavori fare e con quale ditta e vedere se accetta la cessione del credito fiscale. Entro il 18 giugno il Direttore dell'Agenzia Entrate indicherà le modalità attuative e altre indicazioni sono di competenza del Ministero dello sviluppo economico (entro il 20 giugno).
Il nuovo decreto Covid 19 stanzia 15 miliardi per i bonus fiscali per due anni (2020-21). Se quanto scritto sulla carta si tradurrà in realtà si tratta di un mucchio di soldi e questa volta possono essere veri perchè il credito fiscale può diventare moneta.
Il proprietario (o il condominio) può scegliere due modi per monetizzare il benewficio fiscale:
lsconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Prima di tutto la trasformazione in moneta è consigliata quando il contribuente non ha modo di scalare imposte o contributi da compensare nel breve periodo, oppure quando ha altre agevolazioni fiscali che può usare a compensazione delle tasse da versare.
Vediamo come dovrebbe funzionare il meccanismo: il credito fiscale del bonus può essere ceduto del tutto o in parte a terzi furchè al contribuente stesso: banche, finanziarie, assicurazioni ma non esiste una regola per farlo: insomma tutto è rinviato ad un patto fra le parti che decideranno il prezzo dell'anticipazione di denaro (che la banca o altro soggetto recupererà in cinque anni).
Il titolare del credito fiscale dovrà trattare con la ditta che eseguirà i lavori e con la banca (o finanziaria) i tempi il prezzo e le modalità magari facendosi aiutare da un tecnico professionista che potrà assicurare il coordinamento dell'operazione e le pratiche necessarie (ENEA ecc.)
La cessione del credito è estesa anche ai bonus fiscali del 50%-65% e dunque anche ai lavori edili con recupero in dieci anni la cessione della "moneta fiscale" totale o parziale potrà avvenire ad un prezzo inferiore rispetto all'importo ceduto tenendo conto del più lungo periodo di recupero.
Ecco come il credito fiscale si trasforma in mezzo per il pagamento di beni e servizi.
Per poter utilizzare il superbonus per le spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache è richiesto l'utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, Tutti gli interventi che accedono all'ecobonus del 110% devono:
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata
Il MISE - Ministero per lo Sviluppo Economico - sta fissando i costi unitari massimi degli interventi amissibili a Superbonus 110%. Alcuni di questi costi unitari sono elencati qui di seguito (ricavati dal Sole 24 ore del 23/07/2020. In pratica per cambiare il generatore in classe A in una casa unifamiliare (in genere da 10-15 kW) si potrà spendere al massimo 3 o 4 mila euro e circa altrettanto per installare una pompa di calore (es. split). E' previsto anche una rettifica dei valori di isolamento da raggiungere per pareti, solai, tetti ecc. con un conseguente aumento di costo che però per un cappotto con potrà superare i 150 €/m2. Ma sono ancora molti i dubbi da risolvere e le precisazioni attese.
Ancora si attendono le regole e la procedura per ottenere il nuovo credito fiscale da parte del Governo e dell'Agenzia delle Entrate ma sarà responsabilità del titolare del bonus conservare tutta la documentazione per un eventuale controllo del diritto esercitato.
Coloro che in prima istanza acquistano il credito potranno essere sanzionati sono se il bonus fiscale sarà usato in modo irregolare o per un importo superiore di quello cedutro.
Per la cessione del credito o lo sconto in fattura, il Decreto Rilancio dispone che:
per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati e dimostrare con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) di aver ottenuto il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'edificio o la massima possibile;
per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenutiper l'assicurazione.
Per usufruire del superbonus del 110% occorre presentare:
progetto edilizio;
relazione di conformità di tecnico abilitato (prima dell’inizio dei lavori);
attestato di qualificazione energetica (A.Q.E.) per la chiusura dei lavori;
attestato di prestazione energetica (l’Ape).
segnalazione all' ENEA.
Pertanto è opportuno che sia fatto prima di ogni altro passo un preciso progetto dell'intervento anche per valutare la convenienza e il beneficio fiscale utilizzabile per i lavori da realizzare. Va verificato anche il rispetto e le certificazioni CAM dei materiali da utilizzare.
Nota: Criteri Ambientali Minimi (CAM)
La certificazione CAM era richiesta fino a ora solo per gli interventi negli edifici pubblici (scuole, ospedali, caserme, ecc.) ma ora viene estesa anche a tutti gli interventi nei fabbricati privati e riguarda:
il basso impatto ambientale
una parte della materia prima - di cui è composto il prodotto - riciclata
Per ora l'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) il 4 maggio 2020 ha "sospeso" le Linee guida per l'applicazione dei CAM nei lavori pubblici alle quali il Decreto Rilancio all'art. 128 fa riferimento. Non resta che attendere chiarimenti ...
I residenti all'estero possono già utilizzare l' ECOBONUS del 50% per ristrutturazione (compreso finestre) e del 65% per interventi di efficienza energetica (isolamento pareti, solai, tetto, pannelli solari termici o fotovoltaici, sostituzione impianto riscaldamento, pompa di calore, ecc.) anche con la cessione di credito. Però se non fanno la dichiarazione dei redditi in Italia perchè esenti o senza reddito possono solo cedere il credito fiscale - tutto o in parte - alle ditte che eseguono il lavoro ma non cederlo a banche o finanziarie.
Per il Superbonus 110% invece si attendono chiarimenti dallo Stato perchè il contributo è stato esteso alle seconde case anche se non "abitazione principale" ma non è chiaro se siano comprese quelle dei cittadini italiani residenti all'estero. Appena ci saranno novità le troverete su questa pagina.