Il Superbonus 110% è anche per le seconde case, per le demolizioni e ricostruzioni, per le associazioni sportive, i collettori solari e le villette a schiera. Nella seduta dell’8 luglio la Camera ha infatti approvato la conversione in legge del Decreto Rilancio (19 /05/2020).
Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
- Associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
l Superbonus 110% non è applicabile per gli edifici e le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali : A/1 - abitazioni di tipo signorile, A/8 - abitazioni in ville e A/9 - castelli.
CAMBIATI ANCHE GLI INTERVENTI PRINCIPALI
- Isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.
- Modifiche alle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati di tipo:
- Caldaia a condensazione con efficienza pari ad almeno la classe A
- Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico
- Microcogeneratori
- Impianti a collettori solari
- Teleriscaldamento (solo in comuni montani)
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
- Caldaia a condensazione con efficienza almeno in classe A
- Pompe di calore (anche ibride o geotermiche), anche abbinata a fotovoltaico
- Microcogeneratori
- Impiati a collettori solari
- Biomasse (solo in comuni montani)
- Teleriscaldamento (solo in comuni montani)
Per gli edifici storici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2012 dove risulta impossibile eseguire un intervento principale, il Decreto consente di ottenere il 110% anche con i soli interventi subordinati previsti nell’Ecobonus inormale.
Il Superbonus 110% si può applicare anche a interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali si attuano i lavori compresi negli interventi principali (Art. 19 comma 1) e subordinati (Art.19 comma 2).
Sono cambiati anche i limiti di spesa.
TUTTO SCADE IL 31 DICEMBRE 2021