Pensioni di invalidità e inabilità
E' una prestazione di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo. Il riconoscimento dell'invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (Asl). In linea generale, l'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno.
Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile. Recenti modifiche legislative hanno trasferito all’Inps le residue competenze del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell’invalidità civile successive al suo riconoscimento.
Coloro che percepiscono la pensione d'invalidità civile possono, a determinate condizioni, avere diritto anche alle maggiorazioni sociali. (vedi scheda trattamento minimo)
LA DOMANDA
La domanda per ottenere le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, va compilata sul modulo rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale (Asl) e deve essere presentata alla Asl competente per residenza, oppure tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegato il certificato del medico curante.