Recupero Crediti
L’attività definita comunemente di “Recupero crediti” corrisponde, dal punto di vista del diritto processuale civile, al procedimento di esecuzione forzata. Il procedimento che conduce all’esecuzione forzata viene attivato quando sussiste un credito ed il debitore non vi dia spontaneo adempimento e si rifiuti dunque di pagare il dovuto.
Il creditore insoddisfatto, allora, per ottenere l’adempimento, potrà far valere coattivamente la propria pretesa, trovando soddisfazione grazie all’intervento autoritativo degli organi dello Stato, pur in assenza della collaborazione del debitore.
L’esecuzione forzata è un vero e proprio procedimento giudiziale che si svolge avanti il Tribunale e che ha il fine di far ottenere al creditore quanto gli spetta in base al titolo esecutivo.
Prima di iniziare l’esecuzione forzata è data facoltà al debitore di adempiere spontaneamente, notificandogli l’atto di precetto con il quale gli si ingiunge di pagare entro un dato termine, avvertendolo che in caso contrario si darà corso all’esecuzione forzata.
L’esecuzione forzata inizia con il pignoramento a cui seguirà la vendita dei beni pignorati.
Le modalità esecutive del pignoramento e della vendita si differenziano a seconda che essi abbiano ad oggetto beni mobili che si trovano presso il debitore, ovvero beni mobili del creditore ma che si trovano presso terzi (ad esempio: per i crediti da lavoro del debitore il pignoramento di essi andrà eseguito presso il datore di lavoro; oppure se si tratta di crediti del debitore verso terzi a diverso titolo il pignoramento andrà eseguito presso questi soggetti),o ancora beni immobili.
Se, invece, ad essere inadempiuta è una prestazione di fare o consegnare o restituire una data cosa allora il procedimento da seguire sarà quello dell'esecuzione per consegna o rilascio.
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La procedura si sostanzia nei seguenti passi (che differiscono a seconda delle situazioni)