Note sulla liberatoria

Note importanti sulla liberatoria gara e altro.. La presente è rivolta a: organizzatori, atleti, dirigenti sportivi, dirigenti federali CONI, alle associazioni sportive, ai legali rappresentanti ed a quanti vogliono conoscere la normativa specifica che sottende alcune problematiche inerenti le manifestazioni sportive. Scritto da Cesare DELL'AMICO, dipendente statale da 20 anni, impiegato presso la Sezione Polizia Stradale di Massa Carrara dapprima presso UFFICIO INFORTUNISTICA (da 12 anni ad oggi), REFERENTE INFORMATICO DI RETE MINISTERIALE, inoltre, dirigente CONI di Massa Carrara, ex dirigente FiTri-Toscana, ex dirigente Fidal-Massa Carrara, atleta e personal trainer MarbleMan Italia. Titolo: il senso della liberatoria. ------------------------------------------------------------------------------- Oramai il termine "liberatoria" è entrato nel vocabolario comune. In ogni momento ci troviamo a firmare liberatorie,via web ma anche in uffici sia pubblici, sia privati, nei comuni, nelle scuole ecc. in questi casi la liberatoria riguarda soprattutto i dati sensibili, quelli anagrafici e personali (es. foto, nr. telefono, tipo di lavoro, interessi ecc.) e ciò riguarda soprattutto il " trattamento dei dati personali ", regolamentato dalla legge Legge 675-96 e successivi decreti ma anche ciò che noi dichiariamo ad una terza parte (D.P.R. 445 del 28/12/2000). In campo sportivo il termine, pur non allontanandosi dal fine dell'utilizzo, riveste un significato ben più ampio ma ambiguo. Chi di Noi, sportivi, nell'iscriversi ad una gara non ha mai firmato una liberatoria?..magari anche velata, non dichiarata esplicitamente ma recante, solo per fare qualche esempio, alcune diciture del tipo " mi assumo la responsabilità di eventuali danni alle cose, alla mia ed altrui persona.. " ? Per entrare un po più nello specifico, sorvolando ed andando al sodo la liberatoria gare che firmate e che firmo, ogni tanto pure io, dal punto di vista CIVILISTICO, ai sensi dell'art. 1229 del c.c. non ha valore alcuno, in quanto lo stesso sancisce la nullità di clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. In parole povere se tu ti fai male e la colpa del tuo "male" è mia, io sono tenuto a risarcirti, anche se mi hai firmato una qualche dichiarazione che dice diversamente. Comunque la sostanza è che IO ORGANIZZATORE, SE HO CAGIONATO IN QUALCHE MODO IL TUO MALE, IO SONO RESPONSABILE DI CIO'. Scusate ma sarà che rivesto un certo ruolo nella P.A, mi viene quasi da ridere (per non dire piangere). E' come se io, per fare uno stupido esempio, ad una gara di tiro con l'arco, in cui rappresento l'organizzazione facessi firmare ai partecipanti che nel caso una freccia partisse accidentalmente (non con dolo), mentre la struttura organizzativa verifica l'arco, allora non sarei responsabile nel caso un partecipante venisse colpito a morte. Però questi casi limite anche se non rappresentano la liberatoria gare da un punto di vista CIVILISTICO, da un punto di vista INFORMATIVO E MORALE il discorso cambia. Non esiste solamente la responsabilità di chi organizza ma esiste anche da parte di chi gareggia, da parte dell'atleta che dovrebbe essere a conoscenza di determinati regolamenti, sia federali-coni, sia organizzativi ed essere in grado di effettuare la propria gara creando la condizione di sicurezza ottimale per se stesso. IL gareggiante dovrebbe conoscere il percorso gara, averlo provato prima della gara, inoltre è tenuto a rispettare sia la cartellonistica apposta, sia quella presente (in caso di gara su strada). Chi partecipa a gare su strada deve essere consapevole che esiste un Codice della Strada da cui non si può prescindere neppure durante lo svolgimento delle manifestazioni (D.L. 285 del 30.04.1992 e successivi aggiornamenti n. 84 del 15 luglio 2009). Per fare un altro stupido esempio durante una gara a meno che la strada non risulta TOTALMENTE CHIUSA AL TRAFFICO non si può nella frazione ciclistica prendere contromano. Neppure si può tamponare un altro atleta solo perchè si era in scia con questo. Certamente l'organizzazione dovrà rispondere di un eventuale transenna finita proprio in mezzo alla strada dopo una curva ma l'atleta risponderà per se stesso se nell'affrontare una curva impegnativa ma segnalata, finirà fuori strada o peggio ancora cagionerà danni ad altri atleti partecipanti, è questo il RISCHIO ATLETICO, dal momento che l'atleta decide di partecipare ad una determinata manifestazione sportiva, accetta il rischio atletico. In tal caso opera una causa di giustificazione non codificata dal diritto ma ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sul presupposto che vi siano discipline sportive, il cui esercizio comporta esiti dannosi per l'atleta ( in accordo con linee di condotta sostenute dal CONI e publicizzate da CONI Servizi SPA, scuola dello sport 2009). Tornando al discorso morale con la cosiddetta liberatoria, IO TI METTO A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITA' DI ESPORRE A RISCHI E PERICOLI LA TUA PERSONA, NELLA PARTECIPAZIONE A QUELLA GARA. Nessun articolo del REGOLAMENTO CONI vieta ai propri affiliati di predisporre appositi moduli recanti quale dicitura il termine LIBERATORIA. Per ulteriori info inerenti la normativa sportiva: info@cesare.dellamico