Disposizioni Padrini


Il Vescovo di Cefalù

Cefalù, 17 aprile 2024

Prot. n. 67/(CRV-DC/2024)

Diocesi di Cefalù

Segreteria Generale

19 aprile 2024

Prot. n. 527/SG


Carissimi,

il tempo pasquale è un momento privilegiato per il completamento dell’Iniziazione Cristiana con la celebrazione dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione, unitamente alle Prime Comunioni che ci vedono ammettere al banchetto eucaristico numerosi gruppi di bambini.

Nei sacramenti di Battesimo e Confermazione è prevista la figura del Padrino i cui criteri di idoneità sono descritti dal can. 874 del CJC. 

Per il sacramento della Confermazione, restando la possibilità del cresimando di presentarsi da solo, si segnala la diffusione della prassi dell’accompagnamento, nel rito della crismazione, da parte dei genitori.

Tenuto conto del dibattito sinodale in corso, per evitare il rischio di identificare la figura genitoriale con quella del padrino, andando contro al disposto del can. 874 §1, n. 5 del CJC, si dispone il divieto dell’accompagnamento dei genitori.

Eventuali diverse disposizioni saranno comunicate in seguito alla pubblicazione dei Decreti sinodali.

Si riportano in calce alla presente i canoni del Codice di Diritto Canonico relativi ai Padrini.

Un caro saluto nel Signore

                                                                                                                                                                                                    + Giuseppe Marciante

                                                                                                                                                      LS

 

 

 

I PADRINI

 

Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 - Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

-          §2. Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Can. 893 - §1. Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino, è necessario che soddisfi le condizioni di cui nel can. 874.

-          §2. È conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.




527 - Lettera Vescovo.pdf