Circa la richiesta di licenza di matrimonio solo canonico

Ufficio di Cancelleria


Prot. 356/2019 Cefalù, 25 settembre 2019


Reverendissimi Confratelli,

negli ultimi tempi si sono moltiplicate le richieste di licenza per matrimoni solo canonici, senza trascrizione agli effetti civili.

La normativa canonico/concordataria dispone chiaramente che tale licenza possa essere concessa solo eccezionalmente e per motivi gravi. Riporto in merito i numeri 40-42 del Decreto Generale sul Matrimonio Canonico della Conferenza Episcopale:


40. L’ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall’Ordinario del luogo, per giusta causa, quando esse siano anziane e veramente bisognose.

Al di fuori di tali circostanze la licenza può essere data soltanto per ragioni gravi e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili non appena vengano meno le cause che hanno motivato la licenza medesima, avendo gli stessi coniugi “il dovere di assicurare, nei limiti della possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale sia nell’interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale".

41. L’ammissione al matrimonio solo canonico di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi può essere concessa dall’Ordinario del luogo soltanto per gravi motivi e con le debite cautele. È opportuno considerare le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo, ma occorre anche valutare gli inconvenienti del mancato riconoscimento civile, per il bene della stessa vita di coppia e per la tutela dei diritti della prole.

L’eventuale ammissione al matrimonio solo canonico deve essere sostenuta dal parere motivato del parroco e quando occorra del cappellano (cfr can. 564), che garantiscano la preparazione dei nubendi, l’assunzione di ogni responsabilità circa il mancato riconoscimento civile del loro matrimonio e l’impegno a ottenerlo appena possibile.

42. Nei casi di cui ai numeri 40-41 del presente decreto il ministro di culto che assiste alla celebrazione del matrimonio solo canonico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e a redigere l’atto di matrimonio in doppio originale, al fine di salvaguardare la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione del loro matrimonio ai sensi dell’art. 8, n. 1, comma sesto, dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense.


è chiaro perciò che è compito dei Parroci, nell'incontro e dialogo con i fidanzati, orientare e istruire i nubendi, facendo comprendere l'UNICITA' del matrimonio canonico che nella mens del legislatore civile è riconosciuto.

Risulta necessario un discernimento sulla gravità dei motivi per cui richiedere la licenza in oggetto.

L'occasione è propizia per porgere distinti saluti.


sac. Pietro Piraino

Cancelliere

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Rev.mi Parroci

LORO SEDI