Celebrazione in Chiese, Cappelle, Oratori, Sacelli

di proprietà privata

In data 17 dicembre 2019, con protocollo 458/2019, sono state inviate a tutti i Presbiteri della Diocesi le Disposizioni relative al culto in Chiese, Cappelle, Oratori, Sacelli di proprietà privata. Tali Disposizioni compendiano le norme ecclesiastiche in vigore.

Si chiede a tutti i Presbiteri di accertare e documentare presunti titoli di proprietà di luoghi di culto rivendicati da privati.

Per la celebrazione dei Sacramenti (in particolare Matrimoni e Battesimi) si rimanda alle disposizioni della Conferenza Episcopale Siciliana.

DISPOSIZIONI

circa le Chiese, gli Oratori, e le Chiese di proprietà privata

nel territorio della Diocesi di Cefalù.

1. La chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino ove i fedeli hanno diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, tale culto (cfr can. 1214);

2. Per l’esercizio del culto, la chiesa deve essere dedicata o almeno benedetta (cfr can. 1217);

3. Nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali (cfr can. 1219);

4. Nel luogo sacro, in particolare nella chiesa, può essere consentito solo quanto serve all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione e deve essere vietata qualunque attività aliena dalla santità del luogo (cfr can. 1210);

5. La destinazione di un edificio al culto pubblico, la qualificazione giuridico-pastorale di una chiesa e la riduzione di una chiesa a uso profano non indecoroso competono al Vescovo diocesano, dal momento che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione con lui e sotto la sua autorità (cfr cann. 838, 899 § 2);

6. Ai fini della qualificazione giuridica della chiesa, non è rilevante il soggetto proprietario dell’edificio, ma soltanto la persona giuridica responsabile dell’officiatura;

7. La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall’art. 831 cod. civ.;

8. La chiesa deve essere nell’esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l’officiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull’edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro;

9. La responsabilità pastorale della chiesa compete al rettore; quella amministrativa spetta al rettore, se la chiesa ha personalità giuridica, altrimenti, all’ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa;

10. A norma del Decreto Vescovile n. 127 del 24.06.2011, confermato con Decreto Vescovile n. 65 del 16.11.2018, il Parroco ipso iure è il Rettore di una Chiesa non parrocchiale che insiste sul territorio della Parrocchia, per la quale non è stato nominato un Rettore “ad hoc”;

11. Poiché è demandato al Vescovo diocesano di procedere alla ricognizione delle chiese esistenti nel territorio della Diocesi, in modo da essere in condizione di certificare la proprietà e la qualificazione giuridica di ciascun luogo di culto e, non risultando dagli atti di culto la qualificazione, di provvedere con decreto alla determinazione, si chiede ai Parroci di far pervenire entro il 1° marzo 2020 all’Ufficio di Cancelleria di questa Diocesi, una relazione dettagliata e documentata relativa alle Chiese, soprattutto di proprietà privata, agli Oratori, alle Chiese annesse, alle Cappelle, alle Chiese presenti nei Cimiteri e ai Sacelli funerari ove è consuetudine celebrare l’Eucaristia;

12. La tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all’autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l’immodificabilità della destinazione al culto (cfr art. 831, comma secondo, cod. civ.) fino a quando non sia disposta dall’autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell’edificio di culto, a norma del can. 1222: «Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano»;

13. Qualora il soggetto proprietario della chiesa sia una persona fisica o un ente civile, questi non può sottrarre l’edificio alla destinazione di culto, né può gestire direttamente il culto medesimo, dato il principio che il soggetto che celebra la liturgia può essere soltanto una comunità di fedeli in comunione con il Vescovo diocesano. Il proprietario pertanto è tenuto a concedere in uso l’edificio, a titolo di esercizio del culto, all’ente ecclesiastico designato dal Vescovo. Le condizioni della concessione possono essere determinate mediante convenzione;

14. Dal momento che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione con il Vescovo e sotto la sua autorità (cfr cann. 838, 899 § 2); tenuto conto che, a norma del can. 519, il Parroco è il pastore proprio della Parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l’autorità del Vescovo diocesano; è fatto divieto a qualsiasi Presbitero di celebrare il culto in chiese non parrocchiali, di qualsiasi qualificazione giuridica, senza l’autorizzazione del Parroco del territorio, che vigilerà contro ogni abuso e visiterà le chiese di proprietà privata verificandone l’eventuale uso profano o condizioni non decorose;

15. Si ritengano interdetti alla celebrazione del culto tutte le Chiese, le Cappelle, gli Oratori, anche di proprietà privata, in cui sono stati celebrati matrimoni civili;

16. Si fa divieto di celebrare il culto in luoghi adibiti saltuariamente ad aula liturgica in cui sono stati celebrati o si celebrano consuetamente matrimoni civili o adibite a uso indecoroso.

DISPOSIZIONI

circa il luogo per la celebrazione del Matrimonio

Circa il luogo della celebrazione:

1. Il Matrimonio, come tutti i Sacramenti, è un atto ecclesiale e non un avvenimento semplicemente privato. Il luogo ordinario della celebrazione del matrimonio è la Parrocchia, primaria comunità ecclesiale. (cfr. Can. 118 §1 del Codice di Diritto Canonico)

2. L'Ordinario del luogo o il Parroco possono permettere che il Matrimonio sia celebrato in altra Chiesa o Oratorio. (cfr. idem). Si può celebrare il Sacramento del Matrimonio solo in quelle Rettorie, Chiese o Oratori succursali alle Chiese Parrocchiali in cui ne è documentata la consuetudine.

3. La celebrazione del Matrimonio in Oratori o Cappelle non riconosciuti come Chiese succursali resta proibita, in conformità all'art. 24 del Decreto Generale sul Matrimonio Canonico.

4. La Conferenza Episcopale Siciliana, con disposizioni del 02.04.1992 e del 28.04.1992, a motivo del verificarsi di abusi di diversa natura, ha disposto il divieto di celebrazioni in luoghi quali " case o ville private anche se munite di Cappella".

5. Sulla base di quanto premesso, nella Diocesi di Cefalù non è concesso il permesso per la celebrazione di Matrimoni in case private, negli alberghi, in attività ricettive, all'aperto.