APPROFONDIMENTO: NORMATIVA

Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022 - prevede l’obbligo dell’asservimento del SIMOG per tutte le procedure del PNRR

Dal 27 luglio entra in vigore,  l’obbligo di comunicare all’ ANAC i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari tramite sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare). Con la  Delibera n. 122 del 16 marzo 2022 sono individuati i dati e le informazioni da comunicare:

Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.

Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l’esecuzione del contratto; o abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36..pdf

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Lezione SNA.pdf

·   art 47Gli operatori economici sono tenuti alla presentazione della relazione di genere, da produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta”

    Dal canto loro “le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e le donne”.

·   In particolare l’art 51  ha modificato l’articolo 1 della Legge 120/2020 che disciplina proprio il regime speciale di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria e la vigenza delle norme contenute nell’articolo 1 della Legge 120/2020 è stata prorogata al 30.06.2023 ed inoltre sono cambiate le soglie degli affidamenti diretti per servizi e forniture, oltre che il numero di operatori economici da invitare per gli appalti di lavori.

Prima di iniziare la disamina delle nuove modifiche è bene ricordare quali sono attualmente le soglie comunitarie ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016:

Pertanto in primo luogo tutte le norme derogatorie previste per i sotto soglia dal precedente Decreto Semplificazioni vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 ed in particolare:

Abbiamo poi un sensibile innalzamento delle soglie relative agli affidamenti diretti di servizi e forniture.

Si prevede infatti l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Si ha pertanto sostanzialmente un raddoppio della soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture che passano dagli attuali 75.000 ad euro 139.000.

Viene inoltre specificato che l’affidamento diretto è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, come aveva già avuto modo di affermare la giurisprudenza in questo primo anno di applicazione delle deroghe contenute nella Legge 120/2020.

Infine vengono rimodulati i numeri degli operatori minimi da invitare agli appalti di lavori.

Dai tre precedenti scaglioni si passa a soli due: almeno 5 inviti fino a un milione di euro e almeno 10 inviti tra un milione di euro e la soglia comunitaria.

Anche per quanto riguarda le procedure negoziate sotto soglia negli ultimi anni si sono rapidamente succedute molte modifiche, passando peraltro da procedure negoziate con pubblicazione del bando a procedure senza pubblicazione del bando.

Resta in ogni caso sempre salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie in vece delle procedure emergenziali previste dalla Legge 120/2020 e modificate dal D.L. 77/2021.

 

Faro imprescindibile sarà sempre il rispetto dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici riguardante l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza.

Le stazioni appaltanti avranno la possibilità di mettere a confronto più offerte ma, ciò rappresenterà una best practice ma non un obbligo.

·  L’articolo 55, comma 1, lettera b), per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR, ha previsto alcune semplificazioni,

a)  al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 (obbligo convenzioni Consip) e 450 (obbligo di ricordo al MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n.296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto comunque delle disposizioni del titolo V del decreto-legge n. 77/2021;

b)  i Dirigenti Scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto legge n. 76 del 2020, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del M.I.U.R.del 28 agosto 2018, n.129 (deroga al limite di euro 10.000,00 per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del dirigente scolastico riferite ad affidamenti di lavori, servizi e forniture).

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica o le persone – che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.

Le istituzioni scolastiche beneficiarie attivano specifiche misure per la corretta individuazione del “titolare effettivo” o dei “titolari effettivi” dei soggetti affidatari di lavori, forniture e servizi secondo quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS n. 30 dell’11 agosto 2022.