APPROFONDIMENTO: NORMATIVA
Delibera ANAC n. 122 del 16 marzo 2022 - prevede l’obbligo dell’asservimento del SIMOG per tutte le procedure del PNRR
Dal 27 luglio entra in vigore, l’obbligo di comunicare all’ ANAC i dati sulle pari opportunità generazionali e di genere previste per gli appalti e le concessioni, sopra soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari tramite sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare). Con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022 sono individuati i dati e le informazioni da comunicare:
Pari opportunità
Il primo dato da comunicare è la previsione nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto sia all’occupazione giovanile (under 36) sia all’occupazione femminile.
Misure premiali per l’attribuzione del punteggio
Un altro dato che le stazioni appaltanti dovranno comunicare è la previsione nel bando di ulteriori misure premiali che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato: ad esempio se vengono utilizzati strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro; o se si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, donne, giovani under 36 e persone con disabilità per l’esecuzione del contratto; o abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere.
Obblighi per occupazione disabili Una ulteriore informazione da trasmettere riguarda il richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità.
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: « Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici », corredato delle relative note. Dal sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Legge 29 luglio 2021, n. 108 “……… governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. prevede importanti novità ad esempio:
· art 47 “Gli operatori economici sono tenuti alla presentazione della relazione di genere, da produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta”
Dal canto loro “le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e le donne”.
Il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto nuove modifiche alla materia degli appalti pubblici, anche con riferimento agli affidamenti sotto soglia comunitaria.
· In particolare l’art 51 ha modificato l’articolo 1 della Legge 120/2020 che disciplina proprio il regime speciale di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria e la vigenza delle norme contenute nell’articolo 1 della Legge 120/2020 è stata prorogata al 30.06.2023 ed inoltre sono cambiate le soglie degli affidamenti diretti per servizi e forniture, oltre che il numero di operatori economici da invitare per gli appalti di lavori.
Prima di iniziare la disamina delle nuove modifiche è bene ricordare quali sono attualmente le soglie comunitarie ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016:
5.350.000 euro per gli appalti pubblici di lavori;
214.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi.
Pertanto in primo luogo tutte le norme derogatorie previste per i sotto soglia dal precedente Decreto Semplificazioni vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 ed in particolare:
i termini massimi di 2/4 mesi di durata del procedimento;
il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti e del principio di diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
la libera scelta tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale in presenza di almeno 5 offerte ammesse, quando il criterio è quello del minor prezzo;
cauzione provvisoria non necessaria;
l’obbligatorietà dell’inserimento di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
Abbiamo poi un sensibile innalzamento delle soglie relative agli affidamenti diretti di servizi e forniture.
Si prevede infatti l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
Si ha pertanto sostanzialmente un raddoppio della soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture che passano dagli attuali 75.000 ad euro 139.000.
Viene inoltre specificato che l’affidamento diretto è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, come aveva già avuto modo di affermare la giurisprudenza in questo primo anno di applicazione delle deroghe contenute nella Legge 120/2020.
Infine vengono rimodulati i numeri degli operatori minimi da invitare agli appalti di lavori.
Dai tre precedenti scaglioni si passa a soli due: almeno 5 inviti fino a un milione di euro e almeno 10 inviti tra un milione di euro e la soglia comunitaria.
Anche per quanto riguarda le procedure negoziate sotto soglia negli ultimi anni si sono rapidamente succedute molte modifiche, passando peraltro da procedure negoziate con pubblicazione del bando a procedure senza pubblicazione del bando.
Resta in ogni caso sempre salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie in vece delle procedure emergenziali previste dalla Legge 120/2020 e modificate dal D.L. 77/2021.
L’ANAC con parere del 3 agosto 2020 reso al Senato ha osservato che la perdurante applicabilità dei principi di cui al comma 1 dell’articolo 30 del Codice induca a ritenere che il regime in deroga non abbia privato le stazioni appaltanti della possibilità di ricorrere a soluzioni aperte alla più ampia concorrenza qualora appaiano le più idonee a soddisfare il proprio fabbisogno.
Il Ministero delle Infrastrutture ha fornito due pareri , in materia di semplificazioni su istanze di chiarimento, pervenute da alcune stazioni appaltanti, attinenti le deroghe al codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto i 150 mila euro, e per servizi di ingegneria ed architettura sotto i 75.000 euro. Il Dicastero ha pertanto chiarito che il cosiddetto “affidamento diretto” non presuppone una particolare motivazione, né lo svolgimento di indagini di mercato, né l’obbligo di richiedere preventivi, poiché la finalità è quella di pervenire rapidamente agli affidamenti di modico valore, con procedure snelle.
Faro imprescindibile sarà sempre il rispetto dell’art. 30 del codice dei contratti pubblici riguardante l’obbligo di rispettare i principi di non discriminazione e trasparenza.
Le stazioni appaltanti avranno la possibilità di mettere a confronto più offerte ma, ciò rappresenterà una best practice ma non un obbligo.
Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto alcune semplificazioni specifiche per l’attuazione del PNRR da parte delle istituzioni scolastiche.
· L’articolo 55, comma 1, lettera b), per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR, ha previsto alcune semplificazioni,
a) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 (obbligo convenzioni Consip) e 450 (obbligo di ricordo al MEPA), della legge 27 dicembre 2006, n.296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto comunque delle disposizioni del titolo V del decreto-legge n. 77/2021;
b) i Dirigenti Scolastici, con riferimento all’attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto legge n. 76 del 2020, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del M.I.U.R.del 28 agosto 2018, n.129 (deroga al limite di euro 10.000,00 per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del dirigente scolastico riferite ad affidamenti di lavori, servizi e forniture).
Gli interventi previsti nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0” sono soggetti alla verifica circa il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (principio del “Do No Significant Harm”, DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. La circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 contiene, in allegato, una Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, con relative schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento e check list.
L’art. 22 Reg. (UE) 2021/241, paragrafo 2, lettera d), ai fini dell’audit e dei controlli, stabilisce l’obbligo di rilevare i seguenti dati, garantendone il relativo accesso:
il nome del destinatario finale dei fondi;
il nome dell’appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici;
il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. Nel caso di un’entità giuridica, si tratta di quella persona fisica o le persone – che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.
Le istituzioni scolastiche beneficiarie attivano specifiche misure per la corretta individuazione del “titolare effettivo” o dei “titolari effettivi” dei soggetti affidatari di lavori, forniture e servizi secondo quanto previsto dalla Circolare MEF – RGS n. 30 dell’11 agosto 2022.