Invalidità e Disabilità

Secondo l’art. art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo del 1971 sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

La Costituzione italiana tutela la dignità umana attraverso la solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela a causa invalidità, minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale degli invalidi civili si esprime con sostegni economici, quali indennità, assegni e pensioni, e non economici, quali agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro.

Condizione necessaria ma non sufficiente per accedere a tali sostegni e protezioni, è che l’invalidità (pari ad almeno il 74%) sia ufficialmente accertata e riconosciuta dalle competenti amministrazioni dello Stato.

Ecco le varie possibilità:

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