Fondata nel 1996 dai fratelli Ciro e Vincenzo Fattorusso, la casa di produzione Ulissetransmedia vanta collaborazioni con Ilario Fioravanti, Dario Fo, Tonino Guerra, Luciano Leonesi, Loriano Macchiavelli, Marcello Sartarelli, Alberto Sughi; ha riscosso lusinghiere parole di apprezzamento da Pupi Avati, Alberto Crespi, Angelo Guglielmi, Paolo Isaja, Carlo Lizzani, Giulia Mafai, Maria Pia Melandri, Gillo Pontecorvo, Tatti Sanguineti. Numerosi i premi e i riconoscimenti, in Italia e all'estero (Stati Uniti d'America, Brasile, Germania, Francia, Finlandia, Polonia).
Tutti i nostri lavori sono stati realizzati senza nessun contributo.
Sede e Ufficio Stampa:
Latina
E-mail:
ulissetransmedia@hotmail.com
Youtube:
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Siti WEB:
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DIFFUSIONI ILLECITE DEI LAVORI ULISSETRANSMEDIA
UN GIORNO O L'ALTRO, 22 OTTOBRE 2021
Con riferimento alla proiezione del nostro film Un giorno o l'altro venerdì 22 ottobre 2021, nell'ambito della presentazione di un libro, a Bologna, si rende noto che Ulissetransmedia NON HA AUTORIZZATO TALE PROIEZIONE, neppure regolata da contratto di noleggio, che si prefigura pertanto come USO ILLECITO.
Viste le LDA 633/41 art.171-ter:
“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (...)”;
l’art. 12 e seguenti della legge n. 633/1941:
“Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera (...) il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l’opera, in ogni forma e modo, appartiene all’autore dell’opera tutelata. La Sezione I, Capo III, della legge 22 Aprile 1941, n. 633, riporta la prima norma direttamente applicabile alla materia in oggetto, l’articolo 15, il quale, al comma 1, stabilisce che quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un’opera avvenga al di fuori della cerchia ordinaria della famiglia (...), questa utilizzazione rientra tra i diritti esclusivi dell’autore e, come tale, richiede obbligatoriamente il consenso del medesimo e l’erogazione in suo favore di un compenso, altrimenti delineandosi un reato - per violazione della Legge 633 del 1941 -, con obbligo di denuncia alla Autorità Giudiziaria e sequestro dei mezzi utilizzati”;
l’art. 2577 del codice civile:
“Contenuto del diritto d’autore”;
l’art. 18 del D. Lgsl. N. 28 del 22 gennaio 2004
“Aggiornamento sulla disciplina della materia”;
e posto che sia stato rilasciato il permesso/certificato (mod. 116/c “diritti musicali”, non compresi nella Licenza) dalla SIAE - a meno dell'esistenza di una specifica convenzione con pagamento forfettario o un singolo accordo per titolo, da verificare – e che vi sia stata osservanza dell'art. 3 del regolamento, inerente ai requisiti di tipo procedurale:
“(...) impone ai soggetti in questione di far prevenire alla SIAE, con un preavviso minimo di 30 giorni: a) il programma dettagliato della manifestazione; b) copia o facsimile del biglietto di invito; c) l’indicazione del luogo ove verrà effettuata la rappresentazione, unitamente all’eventuale autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; d) una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente organizzatore, con la quale si attesti che l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo gratuito e unicamente a fini di solidarietà, nonché l’adempimento dell’ente agli obblighi previsti dal regolamento stesso. Compito precipuo della SIAE – come della Guardia di Finanza -sarà quello di verificare, anche attraverso l’accesso ai documenti amministrativi e contabili, la veridicità delle affermazioni rese dall’istituto”;
per tutti i motivi sopra esposti, nonché per quelli che ci si riserva espressamente di presentare alla luce di ulteriori approfondimenti, Ulissetransmedia, in quanto titolare di tutti i diritti della suddetta opera
DIFFIDA
DAL CONTINUARE A DIFFONDERE INDEBITAMENTE IL LAVORO IN OGGETTO, con espresso avvertimento che in assenza di accoglimento di quanto richiesto SI RISERVA DI ADOTTARE TUTTE LE OPPORTUNE INIZIATIVE LEGALI PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI.
Ulissetransmedia
Ufficio Stampa
U2021-28
29 ottobre 2021
16:23
TRACCE, 30 GENNAIO 2019
Con riferimento alla proiezione del nostro film Tracce mercoledì 30 gennaio 2019, nel corso di una manifestazione nella Sala Lignea della biblioteca Malatestiana (Cesena), si rende noto che Ulissetransmedia NON HA AUTORIZZATO TALE PROIEZIONE, neppure regolata da contratto di noleggio, che si prefigura pertanto come USO ILLECITO.
Viste le LDA 633/41 art.171-ter:
“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (...)”;
l’art. 12 e seguenti della legge n. 633/1941:
“Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera (...) il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l’opera, in ogni forma e modo, appartiene all’autore dell’opera tutelata. La Sezione I, Capo III, della legge 22 Aprile 1941, n. 633, riporta la prima norma direttamente applicabile alla materia in oggetto, l’articolo 15, il quale, al comma 1, stabilisce che quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un’opera avvenga al di fuori della cerchia ordinaria della famiglia (...), questa utilizzazione rientra tra i diritti esclusivi dell’autore e, come tale, richiede obbligatoriamente il consenso del medesimo e l’erogazione in suo favore di un compenso, altrimenti delineandosi un reato - per violazione della Legge 633 del 1941 -, con obbligo di denuncia alla Autorità Giudiziaria e sequestro dei mezzi utilizzati”;
l’art. 2577 del codice civile:
“Contenuto del diritto d’autore”;
l’art. 18 del D. Lgsl. N. 28 del 22 gennaio 2004
“Aggiornamento sulla disciplina della materia”;
e posto che sia stato rilasciato il permesso/certificato (mod. 116/c “diritti musicali”, non compresi nella Licenza) dalla SIAE - a meno dell'esistenza di una specifica convenzione con pagamento forfettario o un singolo accordo per titolo, da verificare – e che vi sia stata osservanza dell'art. 3 del regolamento, inerente ai requisiti di tipo procedurale:
“(...) impone ai soggetti in questione di far prevenire alla SIAE, con un preavviso minimo di 30 giorni: a) il programma dettagliato della manifestazione; b) copia o facsimile del biglietto di invito; c) l’indicazione del luogo ove verrà effettuata la rappresentazione, unitamente all’eventuale autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; d) una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente organizzatore, con la quale si attesti che l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo gratuito e unicamente a fini di solidarietà, nonché l’adempimento dell’ente agli obblighi previsti dal regolamento stesso. Compito precipuo della SIAE – come della Guardia di Finanza -sarà quello di verificare, anche attraverso l’accesso ai documenti amministrativi e contabili, la veridicità delle affermazioni rese dall’istituto”;
per tutti i motivi sopra esposti, nonché per quelli che ci si riserva espressamente di presentare alla luce di ulteriori approfondimenti, Ulissetransmedia, in quanto titolare di tutti i diritti della suddetta opera
DIFFIDA
DAL CONTINUARE A DIFFONDERE INDEBITAMENTE IL LAVORO IN OGGETTO, con espresso avvertimento che in assenza di accoglimento di quanto richiesto SI RISERVA DI ADOTTARE TUTTE LE OPPORTUNE INIZIATIVE LEGALI PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI.
Ulissetransmedia
Ufficio Stampa
U2019-22
2 febbraio 2019
16:06
DIFFUSIONE ILLECITA CORTI ULISSETRANSMEDIA E ILARIO FIORAVANTI
Ilario Fioravanti e Ulissetransmedia diciassette anni dopo Numerosi illeciti circa due film sul Maestro cesenate
La casa di produzione Ulissetransmedia, in seguito a ripetute segnalazioni in merito all'ultilizzo non autorizzato né regolato da contratto di noleggio dei cortometraggi Di partenti e saltimbanchi (1999) e Tracce (2001), viste le leggi in materia di diritto d'autore, e considerate le perdite economiche e i danni di immagine che tali inosservanze hanno comportato, in quanto titolare di tutti i diritti delle suddette opere
DIFFIDA
dal continuare a diffondere indebitamente i lavori in oggetto, con espresso avvertimento che in assenza di accoglimento di quanto richiesto si riserva di adottare tutte le opportune iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.
Ulissetransmedia
Ufficio Stampa
U2016-016
4 novembre 2016
17:04
DI PARTENTI E SALTIMBANCHI, 29 GIUGNO-24 LUGLIO 2016
Con riferimento alla proiezione del nostro film Di partenti e saltimbanchi dal 29 giugno al 24 luglio 2016, nell'ambito di una mostra a Pennabilli, si rende noto che Ulissetransmedia NON HA AUTORIZZATO TALE PROIEZIONE, neppure regolata da contratto di noleggio, che si prefigura pertanto come USO ILLECITO.
Viste le LDA 633/41 art.171-ter:
“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (...)”;
l’art. 12 e seguenti della legge n. 633/1941:
“Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera (...) il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l’opera, in ogni forma e modo, appartiene all’autore dell’opera tutelata. La Sezione I, Capo III, della legge 22 Aprile 1941, n. 633, riporta la prima norma direttamente applicabile alla materia in oggetto, l’articolo 15, il quale, al comma 1, stabilisce che quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un’opera avvenga al di fuori della cerchia ordinaria della famiglia (...), questa utilizzazione rientra tra i diritti esclusivi dell’autore e, come tale, richiede obbligatoriamente il consenso del medesimo e l’erogazione in suo favore di un compenso, altrimenti delineandosi un reato - per violazione della Legge 633 del 1941 -, con obbligo di denuncia alla Autorità Giudiziaria e sequestro dei mezzi utilizzati”;
l’art. 2577 del codice civile:
“Contenuto del diritto d’autore”;
l’art. 18 del D. Lgsl. N. 28 del 22 gennaio 2004
“Aggiornamento sulla disciplina della materia”;
e posto che sia stato rilasciato il permesso/certificato (mod. 116/c “diritti musicali”, non compresi nella Licenza) dalla SIAE - a meno dell'esistenza di una specifica convenzione con pagamento forfettario o un singolo accordo per titolo, da verificare – e che vi sia stata osservanza dell'art. 3 del regolamento, inerente ai requisiti di tipo procedurale:
“(...) impone ai soggetti in questione di far prevenire alla SIAE, con un preavviso minimo di 30 giorni: a) il programma dettagliato della manifestazione; b) copia o facsimile del biglietto di invito; c) l’indicazione del luogo ove verrà effettuata la rappresentazione, unitamente all’eventuale autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; d) una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente organizzatore, con la quale si attesti che l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo gratuito e unicamente a fini di solidarietà, nonché l’adempimento dell’ente agli obblighi previsti dal regolamento stesso. Compito precipuo della SIAE – come della Guardia di Finanza -sarà quello di verificare, anche attraverso l’accesso ai documenti amministrativi e contabili, la veridicità delle affermazioni rese dall’istituto”;
per tutti i motivi sopra esposti, nonché per quelli che ci si riserva espressamente di presentare alla luce di ulteriori approfondimenti, Ulissetransmedia, in quanto titolare di tutti i diritti della suddetta opera
DIFFIDA
DAL CONTINUARE A DIFFONDERE INDEBITAMENTE IL LAVORO IN OGGETTO, con espresso avvertimento che in assenza di accoglimento di quanto richiesto SI RISERVA DI ADOTTARE TUTTE LE OPPORTUNE INIZIATIVE LEGALI PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI.
Ulissetransmedia
Ufficio Stampa
U2016-12
30 agosto 2016
16:29
TRACCE, 29 MAGGIO-8 GIUGNO 2013
Con riferimento alla proiezione del nostro film Tracce il 29 maggio 2013, nel corso di una mostra presso gli istituti Liceo Monti e ITG da Vinci di Cesena, si rende noto che Ulissetransmedia NON HA AUTORIZZATO TALE PROIEZIONE, neppure regolata da contratto di noleggio, che si prefigura pertanto come USO ILLECITO.
Viste le LDA 633/41 art.171-ter:
“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (...)”;
l’art. 12 e seguenti della legge n. 633/1941:
“Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera (...) il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l’opera, in ogni forma e modo, appartiene all’autore dell’opera tutelata. La Sezione I, Capo III, della legge 22 Aprile 1941, n. 633, riporta la prima norma direttamente applicabile alla materia in oggetto, l’articolo 15, il quale, al comma 1, stabilisce che quando l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un’opera avvenga al di fuori della cerchia ordinaria della famiglia (...), questa utilizzazione rientra tra i diritti esclusivi dell’autore e, come tale, richiede obbligatoriamente il consenso del medesimo e l’erogazione in suo favore di un compenso, altrimenti delineandosi un reato - per violazione della Legge 633 del 1941 -, con obbligo di denuncia alla Autorità Giudiziaria e sequestro dei mezzi utilizzati”;
l’art. 2577 del codice civile:
“Contenuto del diritto d’autore”;
l’art. 18 del D. Lgsl. N. 28 del 22 gennaio 2004
“Aggiornamento sulla disciplina della materia”;
e posto che sia stato rilasciato il permesso/certificato (mod. 116/c “diritti musicali”, non compresi nella Licenza) dalla SIAE - a meno dell'esistenza di una specifica convenzione con pagamento forfettario o un singolo accordo per titolo, da verificare – e che vi sia stata osservanza dell'art. 3 del regolamento, inerente ai requisiti di tipo procedurale:
“(...) impone ai soggetti in questione di far prevenire alla SIAE, con un preavviso minimo di 30 giorni: a) il programma dettagliato della manifestazione; b) copia o facsimile del biglietto di invito; c) l’indicazione del luogo ove verrà effettuata la rappresentazione, unitamente all’eventuale autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza; d) una dichiarazione del legale rappresentante dell’ente organizzatore, con la quale si attesti che l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo gratuito e unicamente a fini di solidarietà, nonché l’adempimento dell’ente agli obblighi previsti dal regolamento stesso. Compito precipuo della SIAE – come della Guardia di Finanza -sarà quello di verificare, anche attraverso l’accesso ai documenti amministrativi e contabili, la veridicità delle affermazioni rese dall’istituto”;
per tutti i motivi sopra esposti, nonché per quelli che ci si riserva espressamente di presentare alla luce di ulteriori approfondimenti, Ulissetransmedia, in quanto titolare di tutti i diritti della suddetta opera
DIFFIDA
DAL CONTINUARE A DIFFONDERE INDEBITAMENTE IL LAVORO IN OGGETTO, con espresso avvertimento che in assenza di accoglimento di quanto richiesto SI RISERVA DI ADOTTARE TUTTE LE OPPORTUNE INIZIATIVE LEGALI PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI.
Ulissetransmedia
Ufficio Stampa
U2013-13
16 giugno 2013
17:23