FORMAZIONE DEL PERSONALE

Piano per la formazione del personale

La formazione degli insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in vigore insieme con il resto della legge e quindi dal luglio scorso. Tuttavia, essa aggiunge:

“ Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”. Quindi, secondo una vulgata sindacale, l’obbligo decorre dal 2016-17 e non sarebbe tale per il corrente anno.

Un’ ulteriore precisazione del comma 124 prevede che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV) ma anche con il Piano Nazionale per la Formazione che il MIUR dovrebbe emanare ogni tre anni.

In linea con quanto previsto dalla legge 107/2015 comma 12, il PTOF indica le seguenti aree di interesse per le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, fermo restando l’adesione alle iniziative di formazione promosse dal MIUR:

- Tematiche “comuni”, cioè quelle che tutti sono impegnati a seguire (valutazione, inclusione, …);

- Eventuali tematiche specifiche emergenti dal RAV (miglioramento esiti di Matematica, …);

- Misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente deve certificare a fine anno;

- Eventuale indicazione della misura triennale complessiva (per consentire oscillazioni annuali);

- Attività di istituto e anche attività individuali che ognuno sceglie liberamente

Si ricorda che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento