Il Dpr n. 309 del 1990 è la norma che regola gli illeciti in materia di stupefacenti.
Uno dei reati più spesso contestato è quello previsto dall’art. 73 della citata norma ovvero la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Il quinto comma dell’articolo 73 del D.P.R. configura un’autonoma ipotesi di reato dopo le modifiche intervenute a seguito del decreto legge 146/2013. Si tratta fra le altre cose di una delle ipotesi di reato per spaccio di stupefacenti più frequenti.
Ai sensi del quinto comma dell’articolo 73 “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità″.
In altre parole la norma prevede una punizione più lieve per quelle condotte in cui è evidente che il reato è di portata modesta.
In aggiunta, occorre precisare che anche il mero consumatore rischia di essere destinatario di importanti sanzioni amministrative previste dall’art. 74 del DPR 309/1990 che prevede tra l’altro:
La sospensione della patente di guida;
La sospensione del passaporto;
La sospensione del porto d’armi;
La sospensione del permesso di soggiorno;
Incaricata ad irrogare ed “organizzare” le sanzioni amministrative di cui sopra è la Prefettura.
L’approccio prefttizio sarà piu o meno severo a seconda della natura della sostanza e dell'occasionalità della condotta nonchè della collaborazione del consumatore (spesso – quando sono coinvolti giovani sorpresi a consumare droghe leggere come cannabis e marijuana – il colloquio prefettizio si chiude con un grande spavento e l’invito al giovane a non ripetere l’esperienza).
Sicuramente in caso di procedimento penale e spesso anche in relazione ai provvedimenti amministrativi prefettizi (che possono avere conseguenze assai invalidanti) è necessario l’intervento di un difensore che tuteli al meglio la posizione del soggetto coinvolto.