In campo medico gli ultimi anni sono stati caratterizzati da importanti e rivoluzionari progressi ma anche da una preoccupante proliferazione di procedimenti penali nei quali medici specializzati nelle più diverse discipline sono stati indagati e poi giudicati per lesioni colpose o per omicidio colposo.
Il fenomeno ha una tale rilevanza che molte compagnie assicurative non prevedono più polizze professionali per i sanitari mentre quelle che ancora offrono tale servizio hanno triplicato i prezzi in pochi anni.
Tali procedimenti prendono le mosse da denunce per malpractice medica (spesso coesistenti con una parallela causa civile) ove, come detto, imputato è il sanitario che materialmente è intervenuto mentre la struttura sanitaria è chiamata quale responsabile civile ovvero quale organo (dal quale dipende il medico) deputato a risarcire materialmente il paziente danneggiato dalla asserita condotta medica imprudente, imperita o negligente.
La fiducia nella medicina si è accompagnata ad una forma di pretesa da parte del paziente (a volte giustificata altre volete meno) che non esita a considerare frutto di un errore la mancata e/o la non perfetta guarigione.
Si tratta molto spesso di episodi caratterizzati da una omissione di cure ritenute necessarie alla luce della verificazione dell’evento lesivo (o letale) la cui inattuazione viene contestata al medico.
Ma la responsabilità può basarsi anche su trattamenti effettuati – secondo l’accusa – in maniera errata e/o approssimativa non necessariamente caratterizzati da una omissione.
I campi maggiormente caratterizzati da vertenze di carattere penale sono quello medico chirurgico (specialmente in tema di infezioni post operatorie), quello ortopedico e chirurgico-estetico.
Il procedimento penale in tema di responsabilità medica è caratterizzato dalla posizione assolutamente centrale dei consulenti tecnici delle parti e del perito del Giudice.
I consulenti tecnici ed i periti risultano assolutamente fondamentali per le parti (accusa e difesa) oltre che per il Giudice affinché durante tutto il procedimento (fase delle indagini preliminari e giudizio) si instauri un vero e proprio contraddittorio circa la regolarità o meno della condotta del medico alla luce della migliore scienza attuale e delle più aggiornate linee guida.
Le parti sosterranno la propria tesi proprio alla luce delle conclusioni e argomentazioni dei propri esperti e sempre attraverso questi assisteranno ad eventuali accertamenti durante la fase delle indagini preliminari (ad esempio un esame autoptico o di laboratorio) ed entreranno in contraddittorio con i periti incaricati dal Giudice di “tirare le fila” tra le due (spesso opposte) versoni.
E, quindi, oltre alle consuete difficoltà e caratteristiche di ogni procedimento penale quello nel quale oggetto della decisione è la condotta professionale del medico, ha come punto cardine (e spesso quale chiave di volta) per ciascuna parte interessata, il contributo del consulente tecnico che coadiuverà il difensore in tutto il procedimento.
Lo Studio dell’Avv. Antonioli può garantire – sia in caso di difesa del medico che della persona offesa – una assistenza attenta, precisa e, soprattutto, l’intervento di medici esperti, preparati e con decennali carriere alle spalle.
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