Scontata la pena inflittagli, a determinate condizioni, è possibile per il soggetto condannato richiedere la cosiddetta riabilitazione.
Tale istituto ha una funzione premiale derivante dal pieno reinserimento sociale del condannato.
In altre parole, l’istituto in oggetto ha lo scopo di "restituire" a chi provi di essersi ravveduto e dopo che è decorso un certo lasso di tempo dall’ espiazione della pena, alcune delle facoltà perse in conseguenza della condanna penale, reintegrando la capacità giuridica del condannato.
La riabilitazione può essere richiesta anche in relazione ad una condanna per cui sia stata applicata la sospensione condizionale della pena e il reato si sia estinto per il decorso del tempo previsto.
I presupposti per la concessione della riabilitazione sono due:
il decorso di almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si sia in altro modo estinta.
Occorre segnalare che per espiazione della pena si intende anche il pagamento della pena pecuniaria inflitta.
Periodi di tempo più lunghi sono previsti se è stata dichiarata la recidiva ex art. 99 c.p. (almeno otto anni) nonché l’abitualità o la professionalità o la tendenza a delinquere (almeno dieci anni);
la raggiunta prova di effettiva e costante buona condotta.
È bene precisare che la "buona condotta" non si limita alla sola astensione dal compimento di fatti costituenti reato ma richiede l’instaurazione ed il mantenimento di uno stile di vita volto al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla collettività e alla base della convivenza sociale.
Il requisito della buona condotta si può ricondurre ad un concetto assai ampio, ed interpretabile in maniera elastica.
La valutazione del comportamento tenuto dall’interessato deve comprendere non solo il periodo minimo di tre anni dall’esecuzione o dall’estinzione della pena inflitta, ma anche quello successivo, fino alla data della decisione sull’istanza prodotta.
Denunce e condanne per fatti successivi alla sentenza a cui si riferisce l’istanza di riabilitazione non sono automaticamente ostative alla concessione della stessa, ma sono valutate caso per caso dal Tribunale per trarre elementi di convincimento rispetto al giudizio globale, positivo o negativo, del requisito della buona condotta e del conseguimento del ravvedimento.
In presenza del decorso del tempo e della buona condotta, il condannato ha diritto di ottenere la riabilitazione.
Come è facile comprendere, mentre la condizione del decorso del tempo è oggettiva, quella della buona condotta andrà argomentata ed illustrata in modo appropriato al fine di illustrare efficacemente ai Giudici la buona condotta.
Ma vi è di più.
La riabilitazione non può essere concessa se il condannato è sottoposto a misure di sicurezza (ad esclusione dell’espulsione dello straniero e della confisca) o non abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (restituzione o risarcimento della persona offesa).
Se è individuata una parte offesa, il risarcimento della stessa è elemento imprescindibile per l’accoglimento dell’istanza, perché specificamente previsto dalla legge: il mancato ristoro costituisce un ostacolo alla concessione.
Deve essere il condannato ad attivarsi e proporre all’offeso un risarcimento adeguato, se non globale, mentre non può ritenersi che l’inerzia del danneggiato costituisca una rinuncia valida in sede di richiesta di riabilitazione.
Benché un ruolo centrale abbia il richiamato risarcimento alla persona offesa, bisogna anche sottolineare che colui che chiede la riabilitazione può dimostrare l’impossibilità pratica di effettuare il risarcimento, non tanto per l’ingenza della somma, bensì poiché il decorso del tempo, la risalenza del reato, il difetto di qualsivoglia richiesta da parte della vittima rende di fatto impossibile ogni risarcimento.
In caso di prova positiva della predetta impossibilità, il richiedente è liberato dall’obbligo di risarcimento e, eventualmente, potrà essere indicato dal Tribunale un destinatario “pubblico” (un ente benefico o altro) al quale versare una somma di denaro a guisa di risarcimento.
La domanda di riabilitazione è proposta al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al proprio luogo di residenza, indicando i presupposti richiesti dalla legge (il decorso del tempo, l’avvenuta buona condotta e l’avvenuto pagamento degli obblighi risarcitori nascenti da reato).
È opportuno, infatti, che il richiedente produca tutta la documentazione idonea a provare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della riabilitazione come ad esempio:
– l’estratto della sentenza irrevocabile;
– il certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
– il certificato dì avvenuto pagamento delle spese di giustizia;
– il certificato del casellario giudiziale (tutti documenti, questi, che potranno anche essere acquisiti di ufficio);
– la prova dell’avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa o la dichiarazione liberatoria della parte lesa di non aver nulla a pretendere;
– tutta la documentazione relativa ad un eventuale percorso lavorativo e di studio effettuato dal riabilitando dopo la condanna.
È opportuno allegare all’istanza anche prova dell’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (restituzioni, risarcimento del danno, pagamento spese processuali), perché ciò depone positivamente per l’inesistenza della causa ostativa di cui si è detto e, anzi, per la sussistenza di una condotta di rispetto della convivenza sociale.
In ogni caso, il Tribunale di Sorveglianza acquisisce d’ufficio la documentazione ritenuta necessaria.
Al termine dell’istruttoria – che è a cura del Tribunale di Sorveglianza – viene fissata udienza di trattazione, per cui è obbligatoria l’assistenza del difensore.
Il procedimento avviene in camera di consiglio sulla base della documentazione prodotta (fino a cinque giorni prima dell’udienza) ed acquisita e l’udienza avviene alla presenza del difensore, del Procuratore Generale (ovvero l’Accusa Pubblica) e del richiedente.
Nel caso in cui l’ordinanza sfavorevole – pronunciata per difetto di prova di buona condotta – diventi irrevocabile, è possibile presentare una nuova istanza, dopo due anni dalla decisione irrevocabile.
Quando il Tribunale di Sorveglianza concede la riabilitazione, il provvedimento è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso e nel casellario giudiziale. Se con la condanna vi è stata sospensione del diritto elettorale, del provvedimento di riabilitazione deve essere data comunicazione all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste elettorali si trova iscritta la persona alla quale il provvedimento si riferisce e cioè al Comune di residenza o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita.
Il Tribunale di Sorveglianza revoca di diritto l’ordinanza che ha disposto la riabilitazione quando il condannato abbia commesso, entro sette anni dalla riabilitazione, un delitto non colposo per il quale è inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, o più grave. Effetto della revoca della riabilitazione è quello di fare rivivere le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Il provvedimento che revoca la riabilitazione viene comunicato al casellario giudiziale per essere annotato.
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