Il Codice della Strada ha subito negli ultimi anni robusti interveti da parte del Legislatore con un costante inasprimento delle sanzioni sia penali che amministrative.
Lo scopo del Legislatore, in particolare, è stato ed è la lotta al “drink and drive”.
Particolarmente aggravate, quindi, sono state le pene previste dall’art. 186 C.d.s. ovvero quelle applicabili nel caso in cui chi guida sia sorpreso con un tasso alcoolemico superiore a quello consentito dalla legge.
Attualmente la normativa prevede tre fasce distinte a seconda della concentrazione di alcool nel sangue del conducente.
L’ultima fascia, la più grave, prevede anche la confisca dell’auto (che il conducente perderà quindi per sempre salvo alcuni casi).
Gli agenti accertatori hanno praticamente carta bianca circa la richiesta al presunto trasgressore di sottoporsi al test dell’etilometro (oppure dell’esame del sangue).
Il conducente può sempre rifiutarsi, ma ATTENZIONE: IL RIFIUTO COSTITUISCE UN REATO AUTONOMO PUNITO CON PENA PARI A QUELLA PREVISTA PER LA FASCIA PIU’ ALTA DELLO STATO DI EBBREZZA; quindi è sempre opportuno sottoporsi al test.
PeR il reato è prevista la reclusione ed è spesso applicato il decreto penale di condanna che è – sostanzialmente – una multa di rilevante importo nella quale viene trasformata la pena detentiva.
E’ spesso utile – nel caso di emissione del predetto decreto (una sorta di “megamulta”) – avanzare istanza di patteggiamento trovando un accordo con il PM. Questo perchè il patteggiamento – soprattutto dell’incensurato – permette un certo e celere accesso alla sospensione condizionale della pena che implica la possibilità di NON pagare la megamulta (la pena , infatti, rimane sospesa per cinque anni e poi il reato è estinto e con lo stesso anche la pena).
Il decreto penale di condanna prevederà anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (così come sarà prevista anche nel caso di patteggiamento); perido di sospensione dal quale dovrà essere sottratto quello già comminato in via cautelare dal prefetto (prima dell’instaurazione del procedimento penale).
Il decreto penale è in ogni caso opponibile; ma è utile valutare attentamente se conviene posto che il decreto penale di condanna per certi aspetti comporta un vantaggio per il colpevole al quale viene applicato.
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – novità introdotte in seguito alla recente modifica degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis Codice della Strada.
Il Legislatore ha recentemente modificato gli artt. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis CdS prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria per la giuda in stato di ebbrezza possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D.Lvo 274/2000 “secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze”.
L’applicazione di tale istituto – che è previsto solo e solamente se l’indagato/imputato non provoca un sinistro stradale – permette al condannato di far fronte alla trasgressione commessa ed alla successiva pena di svolgere un’attività ritenuta “risocializzante” dall’ordinamento ottenendo dal punto di vista penale importanti vantaggi:
L’estinzione del reato;
Il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida (pena amministrativa accessoria che viene applicata all’esito di ogni giudizio per guida in stato ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oltre al periodo già comminato dal prefetto prima ancora del procedimento penale);
La revoca della confisca del veicolo.
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e se questa viene convertita in pena pecuniaria ogni giorno di lavoro di pubblica utilità viene valutato € 250,00.
Il condannato può opporsi all’applicazione di tale istituto e la pena sarà quella originariamente comminata (sia detentiva che economica eventualmente anche sospesa).
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Il Tribunale di Milano, tramite apposita delega conferita dal Ministero della Giustizia, al fine di incentivare l’applicazione del predetto istituto, ha stipulato apposite convenzioni con enti, Comuni e associazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Deve trattarsi – in ogni caso – di una attività non retribuita preferibilmente nel capo dell’educazione e della sicurezza stradale o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
Si tratta sempre di attività che non deve essere in conflitto con gli impegni lavorativi e familiari del condannato.
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