Cosa si intende per reati di genere?
I c.d. reati di genere sono quelle condotte criminali agite per lo più ai danni di determinate categorie di vittime.
Particolarmente noti sono quei reati di genere che solitamente sono commessi in danno delle donne e, specialmente, da soggetti maschi legati alle persone offese da relazioni sentimentali in essere (sebbene, ma non necessariamente, deteriorate) oppure già terminate o in quella fase (assai frequente e che può anche essere permanente) di interruzione e ripresa (anche perché le relazioni umane e grandemente quelle sentimentali, anche se piuttosto ripetibili nei loro schemi, sfuggono ad una catalogazione semplificata come è quella di “inizio” e “fine”).
Una esauriente nozione di reato di genere (femminicidio e violenza domestica in particolare) è data dall’art. 3 della Legge n. 119/2013: uno o più atti gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persona legate attualmente o o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”
I reati in questione sono diversi ed i principali (ma l’elenco non è che semplificativo) sono:
I maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.;
La violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.;
Gli atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (stalking);
La violenza sessuale ex art. 609 bis e ss. c.p.;
Il "revenge porn" x art. 612 ter c.p.;
Naturalmente, si tratta di ipotesi di reato commettibili in danno di soggetti anche maschili ed in assenza di alcun legame sentimentale; ma statisticamente sono molto più numerosi i casi che rientrano nella richiamata categoria dei reati di genere.
Negli ultimi anni si è assistito ad un preoccupante aumento dei casi di reati compiuti in danno di donne dai propri compagni (ed ogni volta che qui mi riferirò ad una relazione sentimentale tra vittima ed offendersaranno compresi anche quei rapporti interpersonali sentimentali non meglio definibili sia in atto che pregressi) sebbene la violenza di genere non sia certo appannaggio solo di questa epoca (e della nostra società).
Ad oggi, infatti, il fenomeno è divenuto un vero e proprio problema sociale ovvero un accadimento che:
– per numero di episodi;
– interesse dei mass media;
– (conseguenti iniziative) del Legislatore;
– percezione sociale diffusa (non sempre del tutto corretta)
interessa con sempre crescente diffusione e forza ampi settori dell’opinione pubblica e, appunto, della società.
La percepita diffusione dei reati commessi in danno delle donne non trova spiegazione solo ed esclusivamente nel mero aumento numerico degli stessi, ma anche dalla maggiore attenzione che i mezzi di comunicazione riservano a questo triste fenomeno e dall’interesse che coinvolge sempre più massicciamente l’opinione pubblica.
A ciò si aggiunga che, effettivamente, l’ininterrotto processo di sempre maggiore autonomia ed indipendenza delle donne, i “nuovi” strumenti processual/penali forniti dal Legislatore, la crescente informazione delle vittime, la rinnovata preparazione degli operatori (polizia, avvocati, magistrati, medici e operatori del sociale) uniti allo spazio dedicato al tema dagli organi di stampa e televisione, hanno contribuito a portare alla luce una buona percentuale del “sommerso” dei reati di genere che fino a qualche anno addietro sarebbe rimasta confinata all’interno delle mura domestiche o nell’ambito della relazione tra i soggetti coinvolti.
Peraltro, i reati di genere sono spesso contraddistinti da una relazione circolare tra vittima e autore grandemente influenzata proprio dalla cultura diffusa in quel preciso contesto storico nonché (altrettanto spesso) consumati con modalità fino a qualche decennio addietro semplicemente inimmaginabili (mi riferisco in primis a tutte quelle condotte criminali – ad esempio sussumibili sotto lo stalking – agite per mezzo e sul web).
Il reato di genere si caaratterizza per alcune peculiarità del tutto tipiche che necessitano di un analisi mirata per la migliore attuazione del diritto.
Tali peculiarità devono essere ben presenti a tutti coloro che istituzionalmente sono chiamati ad amministrare la Giustizia nelle varie fasi del procedimento penale: forze dell'ordine, magistratura e difensori.
Alcuni elementi caratteristici dei reati di cui si tratta sono immediatamente focalizzabili e costituiscono quelle criticità che richiedono un approccio ad hoc:
– spesso vittima e agente sono uniti o sono stati uniti da una relazione sentimentale ed altrettanto spesso è la vittima che – più o meno consapevolmente – coopera con l’offender nella consumazione del reato in un continuo scambio di feedback che alimentano sia la condotta criminale che la vittimizzazione della persona offesa;
– persona offesa e accusato fanno parte spesso della medesima famiglia ed il reato deflagra durante una separazione in sede civile coinvolgendo anche i figli minori o altri familiari;
– proprio l’esistenza dei figli minori implica che persona offesa e accusato non possano interrompere immediatamente ed in maniera radicale i loro rapporti personali con ulteriori occasioni di consumazione di altri reati;
– spesso la vittima ha un atteggiamento ed un approccio al denunciato reato molto ambiguo combattuta tra la volontà di far cessare il reato compiuto in suo danno ed il rimorso per aver denunciato la persona con la quale ha vissuto una relazione sentimental/affettiva;
– altrettanto spesso l’energico intervento del Magistrato è invocato dall’asserita vittima con scopi marcatamente strumentali al solo fine di ottenere quanto reclamato in sede di separazione personale avanti al Giudice civile;
– l’offender, animato da un irrefrenabile desiderio di rivalsa, rivendicazione, possesso e vendetta, agisce sotto l’effetto di un impulso incontrollabile al cospetto del quale la minaccia di gravi sanzioni penali e del carcere non ha alcun effetto deterrente;
– la vittima vittimizza a sua volte l’agente con uno scambio serratissimo di denunce e querele ove l’obiettivo ultimo non è più la tutela dei propri diritti ma piuttosto la “lesione giudiziaria” di quelli del contendente;
– la consumazione del reato può derivare da una lettura diametralmente opposta da parte di vittima ed agente di una medesima situazione di fatto e là ove l’agente crede di limitarsi ad una serrata corte o al tentativo di riconquistare l’amata, la persona offesa si sente vittima di una condotta gravemente persecutoria (peraltro, il fraintendimento è possibile in ogni situazione “a due” e nel caso di uomo e donna che interagiscono è viepiù possibile preso atto delle differenti modalità di interazione e comunicazione.
– le forze di polizia ed i Magistrati indotti ad intervenire sull’onda di una normativa recente e pressati dalle aspettative e dall’emotività che accompagna ogni caso di cronaca giudiziaria, possono spesso cadere vittime della c.d. visone a tunnel che determina un atteggiamento verificazionista con maggior evidenza ed apprezzamento degli elementi a carico dell’accusato piuttosto che di quelli che depongono a favore della sua posizione.
Un difesa tecnica efficace di colui che è accusato di un reato di genere (ma anche l’assistenza professionale della persona offesa), non può prescindere da tutte le problematiche che in questa sede abbiamo appena accennato.
E’ necessaria, dunque, un’attenta visione d’insieme di ogni circostanza ed il difensore non può e non deve intervenire analizzando solo ed esclusivamente i risvolti prettamente giuridici del caso che gli viene affidato consapevole che la posizione giudiziaria del proprio assistito dovrà essere gestita con un approccio più ampio rispetto a quello richiesto per altre fattispecie di reato.
Basilare in tale ottica è la trial consultation ovvero la collaborazione dell’avvocato con uno o più esperti in psicologia forense al fine di analizzare ogni aspetto metagiuridico della vicenda ed ogni atto documentale processuale e di indagine con l’apporto specifico di un esperto per la migliore comprensione e valutazione:
– Di ogni aspetto dell’accadimento storico oggetto della contestazione mossa all’accusato;
– Della credibilità e l’attendibilità della persona offesa;
– Dell’approccio della vittima rispetto alle accuse contestate;
– Della credibilità ed attendibilità di eventuali testimoni;
– Della condotta dell’accusato (antecedente e successiva all’accusa lui mossa ovvero al sua versione degli accadimenti oggetto dell’accusa);
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