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Soccorso istruttorio processuale su requisiti di partecipazione: non ammissibile.
a) la carenza di un requisito di partecipazione non è sanabile né in sede procedimentale (soccorso istruttorio) né in sede processuale (soccorso istruttorio processuale);
b) il soccorso istruttorio può applicarsi solo a carenze formali della domanda;
c) se un requisito di partecipazione non è stato tempestivamente dichiarato, la sua omessa indicazione non può essere successivamente sanata, né in gara né in giudizio (a prescindere dalla sua eventuale esistenza in data anteriore alle scadenze di gara).
Così il Consiglio di Stato, sez. V, sent. 3522/2024.
In termini (sulla illegittimità del soccorso istruttorio procedimentale): Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 3985 del 2 maggio 2024: "Se, infatti, il partecipante dichiara il possesso del requisito tecnico professionale in relazione ad una determinata attività (nella specie quella di carico e trasporto di rifiuti), ed il fatturato in sede di verifica si rivela insufficiente rispetto a quello prescritto dal disciplinare, la commissione non può computare anche una diversa attività (nella specie quella di intermediazione di rifiuti), sebbene effettivamente svolta e per quanto ritenuta equivalente dal disciplinare a quella dichiarata, al fine di ritenere dimostrato il predetto requisito, poiché così facendo opera una surrettizia modifica della dichiarazione del partecipante circa il possesso dei requisiti di partecipazione".
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Concessioni demaniali marittime: idonea la procedura di rinnovo ex art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione.
La pubblicazione dell'istanza di proroga è ritenuta idonea a garantire la competizione nell'assegnazione della concessione.
La procedura, infatti, consente - entro i termini fissati dall'Autorità concedente - la manifestazione di interesse di altri possibili candidati.
Il T.a.r. Bari ha inoltre ritenuto che tale modalità di rinnovo, in quanto compatibile con la direttiva cd. Bolkestein, non consente la disapplicazione della proroga al 2033 (ove disposta, appunto, in esito a tale modalità di rinnovo).
In tal senso: T.a.r. Bari, sent. 576 del 7.5.2024.
Si veda anche: Consiglio di Stato, sent. 10378/23, che chiarisce come in caso di manifestazioni di interesse pervenute per la medesima concessione, il rinnovo sia invece precluso e occorra l'esperimento di una procedura comparativa.
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Adeguamento prezzi ex art. 115 d.lgs. 163/06: non si applica alla proroga "atecnica", per tale intendendosi la proroga disposta oltre i limiti/presupposti previsti dal Codice.
In tal senso: T.a.r. Salerno, sent. 737del 27.3.2024.
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Adeguamento prezzi ex art. 115 d.lgs. 163/06: salvo diversa disposizione contrattuale, l'adeguamento prezzi previsto dall'art. 115 d.lgs. 163/06 sottende ad una valutazione tecnica della S.A, in riferimento alla sopravvenuta non remuneratività dell'offerta (non basta solo il maggior costo).
In tal senso: T.a.r. Salerno, sent. 737del 27.3.2024.
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Cumulo alla rinfusa nel Consorzio Stabile: Consorzio qualificato può designare esecutrice non qualificata.
In tal senso: T.a.r. Catania, sent. 1164 del 25.3.2024.
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Oneri dichiarativi: operatore economico non deve dichiarare illeciti commessi dall'amministratore per conto di altre società.
In tal senso:T.a.r. Lecce, sent. 416 del 21.3.2024.
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Verifica del costo della manodopera: particolarità dei contratti-quadro.
Il T.a.r. Napoli, con sentenza n. 1838del 21.3.2024, ha aderito all'orientamento secondo cui negli accordi quadro, "è sufficiente l'indicazione di un costo approssimativo della manodopera, che verrà in seguito specificato nei contratti applicativi" (conf. Consiglio di Stato, sent. 909/23).
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Verifica del progetto proposto dall'aggiudicatario: profili di giurisdizione.
Il T.a.r. Salerno, sez. I, con sentenza n. 639 del 12.3.2024 distingue tra la verifica del progetto di fattibilità, che trova sede a monte dell'aggiudicazione, e la verifica del progetto esecutivo, che trova sede a valle dell'aggiudicazione.
Gli esiti della prima verifica (progetto di fattibilità) sono devoluti al giudice ordinario, mentre gli esiti della seconda verifica (progetto esecutivo) sono devoluti al giudice amministrativo.
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Concessioni demaniali marittime: lo stato dell'arte a seguito dell'annullamento della sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria.
Le proroghe delle concessioni demaniali marittime restano "tamquam non esset".
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11200 del 27.12.2023: "la proroga della concessione disposta dal Comune in data 18 settembre 2020, risulta tamquam non esset, in applicazione dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 (che, a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata)".
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Correzione offerta economica: ammissibilità e limiti.
T.A.R. Catania, sez. I, sent. 2799 del 26.9.2023: "occorre, tuttavia, accertare la natura e rilevanza dell’errore di redazione dalla stessa commesso, al fine di verificare se esso fosse un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa ... ovvero richiedesse un’attività integrativa da parte del RUP e come tale inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio".
Inoltre, come chiarito dal Tribunale, l'errore è sanabile solo allorquando il reale portato della volontà negoziale sia puntualmente ricavabile dal tenore dell'offerta (cioè, il prezzo sia effettivamente ricavabile dall'offerta, senza che possa essere successivamente indicato/manipolato dall'offerente).
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Commissione può individuare subcriteri solo a monte dell'apertura delle offerte tecniche.
T.A.R. Roma, sez. II-ter, sent. 13529 del 1.9.2023: "nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l'integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell'apertura delle buste può specificare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può farlo dopo l'apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione".
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ITA S.p.A. (Italia Trasporto Aereo) è società a controllo pubblico: ne deriva (anche) la soggezione al regime di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Elementi costitutivi della società a controllo pubblico.
ITA S.p.A. svolge attività di pubblico interesse: ne deriva che è tenuta all'applicazione dell'accesso documentale (artt. 22 e ss. l. 241/1990). Elementi costitutivi/sintomatici dell'attività di interesse pubblico.
Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 860 del 25.1.2023: ITA è una società a Controllo pubblico, ed in quanto tale soggetta al regime di pubblicità di cui al d.lgs. 33/201.
Rilevano in tal senso: la titolarità del capitale sociale; la possibilità di imporre la nomina di amministratori.
Non rilevano, invece, le clausole statutarie che consentono l'apertura del capitale (e delle nomine in c.d.a.) a privati, fintanto che permane la contingente sussistenza dei presupposti del controllo pubblico.
ITA è una società esercente attività di interesse pubblico, ed in quanto tale soggetta al regime di trasparenza di cui agli artt. 22 e ss. l. 241/90 (cd accesso documentale).
Rilevano in tal senso, plurimi elementi sintomatici: a) la facoltà, per lo stato, di imporle rotte di servizio, per ragioni di interesse pubblico (esclusa per gli altri vettori privati); b) autorizzazione alla costituzione della società recata da norma di legge; c) poteri di controllo da parte dell'Ente Pubblico; d) poteri di nomina di Amministratori da parte dell'Ente Pubblico; e) fissazione di obblighi di servizio; f) patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato.
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P.N.R.R. - valutazione di merito - idoneità del voto numerico: solo a condizione che siano predeterminati i criteri di massima per l'attribuzione del punteggio.
T.A.R. Lazio - Roma, sent. 3453 del 1.3.2023: "la motivazione espressa in forma numerica garantisce la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, a condizione che siano stati precedentemente fissati “criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate”: in assenza di criteri di massima e di precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, la valutazione in forma numerica è illegittima ".
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Confronto a coppie - obbligo di indicazione del punteggio attribuito dal singolo commissario: Sussiste.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 16 del 14.12.2022 ha chiarito che, allorquando si proceda con il metodo della valutazione a coppie, il verbale delle operazioni deve riportare il punteggio attribuito dal singolo commissario.
Viceversa, la valutazione individuale non necessariamente deve risultare dal verbale, nel procedimento "ordinario".
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C.A.M. - Criteri Ambientali Minimi - indicazione nella legge di gara: pluralità d'impostazioni giurisprudenziali.
Secondo Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9879 del 10 novembre 2022 l'indicazione dei C.A.M. nella legge di gara non deve necessariamente essere formale, potendosi valutare la sostanziale congruità delle specifiche tecniche mandate in gara con i vigenti C.A.M.
Secondo Consiglio di Stato, sez. III, n. 397/22 (neppure smentita da C.d.S. 9879/22), invece, i C.A.M. operano come eterointegrazione della legge di gara, a prescindere dalla loro indicazione tra le specifiche tecniche
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Fondi P.N.R.R. - soccorso istruttorio (procedimentale): doveroso.
il T.A.R. Roma, con sentenza n. 11880 del 16 settembre 2022 ha chiarito che nei procedimenti di assegnazione dei fondi del PNRR le Amministrazioni procedenti sono tenute a procedere al soccorso istruttorio procedimentale, al ricorrere dei seguenti presupposti:
- carenza formale (es. doc. non allegato alla domanda);
- titolarità del requisito già al momento di presentazione della domanda (es. svolgimento dell'indagine geologica, nel caso giudicato dal T.A.R. Roma);
- natura non comparativa del procedimento (come, appunto, l'assegnazione dei fondi P.N.R.R. ai vari progetti).
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Mano d'opera altamente qualificata - differenza con servizi di natura intellettuale e relativo obbligo di indicazione separata dei costi m.d.o.
il T.A.R. Napoli, con sentenza n. 6159 del 4 ottobre 2022 ha individuato (o meglio, ribadito), che i servizi di natura intellettuale - per i quali è escluso l'obbligo di indicazione separata dei costi - ricorrono solo in ordine alle "prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale".
Deve invece escludersene la ricorrenza, allorquando il personale (pur impiegato in opere "d'intelletto") operi invece nel contesto di una organizzazione di mezzi e/o risorse (anche, eventualmente, costituita in prevalenza da manodopera).
Nel caso, si è escluso che il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità possa considerarsi "servizio di natura intellettuale", conseguendone l'obbligo di indicazione separata dei costi della m.d.o.
Conformi: A.N.A.C, linee guida n. 13 (delibera 114/2019); T.A.R. Napoli n. 2903/2020.
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Self cleaning - rilevanza per le gare in corso.
il T.A.R. Lazio - Roma, con sentenza n. 11210/22 (come già Consiglio di Stato, sent. 4363/22), ha ritenuto che anche le misure di self cleaning adottate in corso di gara possono essere valutate dalla S.A.
Nella fattispecie, si è valorizzato come l'indagine penale sia sorta solo in corso di gara, e la Società concorrente abbia dato corso con immediatezza a tutte le misure opportune (espulsione socio indagato, modifica soggettiva degli organi di controllo, adozione di modelli organizzativi ex d.lgs. 231/01).
In effetti, trattandosi di ipotesi non automaticamente escludente (grave illecito professionale), non può non riconoscersi alla S.A. il potere/dovere di apprezzare autonomamente (e con prudenza) la rilevanza complessiva dei fatti (indagine penale, da un lato, misure di self cleaning, dall'altro) ai fini della delibazione del giudizio di affidabilità.
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Titolo di studio come condizione di partecipazione alla gara - titolo conseguito all'estero - dichiarazione di equipollenza: necessaria.
il T.A.R. Palermo, con sentenza n. 2563/2022, ha ritenuto che, ove il titolo di studio costituisca requisito di partecipazione ad una gara d'appalto e questo sia stato conseguito all'estero:
a) sia necessario il formale riconoscimento di equipollenza, da parte della competente Amministrazione;
b) anche il riconoscimento di equipollenza deve avere data anteriore alla scadenza del termine per presentare le offerte.
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Principio di rotazione: necessaria continuità delle prestazioni contrattuali.
il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 7794/2022 ha ribadito che il principio di rotazione non trova applicazione in caso di discontinuità delle prestazioni oggetto di appalto (nel caso specifico, il secondo affidamento aveva ad oggetto anche prestazioni ulteriori, che appartenevano ad una "categoria merceologica" diversa).
Tra le righe, inoltre, il Consiglio di Stato ribadisce che in difetto dei suoi presupposti applicativi, il principio di rotazione non sarebbe neppure astrattamente applicabile (come scelta discrezionale) dalla S.A. Quest'ultimo, infatti, si risolverebbe in una causa di esclusione atipica e violativa dei principi di tutela della concorrenza
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Risoluzione consensuale - onere dichiarativo: sussiste (a determinate condizioni).
il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 7709/2022 ha ribadito l'obbligo di dichiarazione, in sede di gara, delle risoluzioni consensuali.
Obbligo che sussiste, tuttavia, nelle sole ipotesi in cui tali risoluzioni siano dipese da condotte astrattamente idonee a far dubitare la S.A. dell'affidabilità del concorrente.
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Consorzi Stabili: disciplina del "cumulo" dei requisiti e della qualificazione in sede di gara:
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7360/2022 ha offerto una complessiva lettura del sistema di qualificazione dei Consorzi Stabili e delle singole imprese consorziate, secondo cui, in estrema sintesi:
1) se il Consorzio concorre "in proprio":
a) il cumulo dei requisiti di partecipazione opera solo in riferimento a: attrezzature - mezzi d'opera - organico medio (gli ulteriori requisiti dovranno essere posseduti dal Consorzio in proprio);
b) si escludono dal cumulo i requisiti della consorziata concorrente in proprio;
c) non è necessaria l'individuazione della consorziata esecutrice già in sede di gara.
2) se il Consorzio designa una consorziata esecutrice:
a) la consorziata può fare affidamento sul "cumulo" dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate, solo in riferimento a: attrezzature - mezzi d'opera - organico medio;
b) dovrà invece possedere gli ulteriori requisiti in proprio (non potrà "spendere" né il cumulo dei requisiti delle singole consorziate, né i requisiti posseduti in proprio dal consorzio);
c) in alternativa, potrà qualificarsi mediante avvalimento (ordinario - art. 89 ccp) dei requisiti del Consorzio o di singole consorziate (in breve, non è configurabile un "avvalimento automatico" tra consorziate e/o tra consorziata designata e consorzio).
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Competenze della commissione di gara: commissione incompetente ad adottare il provvedimento di esclusione.
il T.A.R. Napoli, con sentenza n. 5181/2022, ha annullato per incompetenza il provvedimento di esclusione adottato dalla commissione di gara, trattandosi di prerogativa del R.U.P.
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Verifica di anomalia, errata indicazione dei costi della manodopera: no esclusione automatica.
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7141/2022 ha affermato il principio di diritto secondo cui l'errata indicazione dei costi della manodopera non esonera la S.A. da verificare comunque la complessiva sostenibilità dell'offerta.
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Verifica di anomalia, integrazione documentale: lecita e doverosa, a determinate condizioni.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6577 del 25 luglio 2022 precisa che la verifica dell'anomalia dell'offerta, perseguendo l'unico scopo di accertare la sostenibilità dell'impegno assunto dall'offerente, consente, nell'ottica della "conservazione" della migliore offerta, alla S.A. di chiedere ulteriori documenti/informazioni all'operatore economico (anche a seguito delle sue deduzioni/integrazioni documentali), ove il materiale già a sua disposizione non consenta di definire compiutamente il giudizio di anomalia.
Ovviamente, come tutti i "poteri" della P.A, deve essere orientato verso il perseguimento dell'interesse pubblico (dunque "funzionalizzato").
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Risoluzione consensuale, obbligo dichiarativo - sussiste a certe condizioni.
il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4708 del 9.6.2022 ha ritenuto sussistente l'obbligo dichiarativo in relazione alle risoluzioni consensuali del contratto, qualora trovino genesi in pregresse contestazioni di inadempimento dell'o.e.
Viceversa, l'obbligo non sussiste per le risoluzioni che non trovano origine, neppure in astratto, nell'inadempimento dell'o.e.
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Avvalimento per iscrizione in elenchi di operatori economici tenuti dalle Stazioni appaltanti - Ammissibilità.
Avvalimento per una generalità di appalti futuri ed indeterminati - Ammissibilità.
Il Consiglio di Stato, con sentenza 4968 del 17 giugno 2022, ha confermato sia la possibilità di applicare l'istituto dell'avvalimento al fine di ottenere l'iscrizione in elenchi di fornitori tenuti dalla P.A. (finalizzati alle procedure ristrette), sia la possibilità di stipulare contratti di avvalimento che prescindano dal singolo appalto.
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Gravi illeciti professionali ricavabili dalle indagini preliminari ed in assenza di sentenze del giudice penale - ammissibilità, purché vi sia vaglio critico della S.A. in ordine alla loro attendibilità.
Il T.A.R. Napoli, con sentenza n. 1626 del 10 giugno 2022, ha confermato la legittimità delle valutazioni della S.A, in ordine alla ricorrenza di gravi illeciti professionali, ricavate dalle indagini preliminari.
Ovviamente il rimedio espulsivo presuppone un vaglio critico della S.A. in ordine agli elementi d'indagine noti e/o ad arresti giurisdizionali avvenuti durante la fase delle indagini preliminari (es. convalida sequestro; adozione di ordinanza cautelare personale, etc ...).
La S.A. non può, invece, accomodarsi sulla mera constatazione dell'esistenza delle indagini.
Categorie edilizie - regolamenti locali (o leggi regionali): il rinvio contenuto negli atti di pianificazione territoriale (ivi compreso il P.U.T. della Regione Campania), deve intendersi in senso dinamico alle categorie edilizie indicate nel T.U. Edilizia.
Pronuncia di rilevante portato pratico, che amplia notevolmente il novero delle operazioni possibili (attesa la particolare estensione che nel tempo hanno avuto le categorie edilizie, rispetto alle epoche di adozione degli strumenti urbanistici locali).
Pertanto, laddove è consentita la ristrutturazione edilizia, deve ritenersi in essa ricompresa anche la demo-ricostruzione, secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 co. 1 lett. d) del T.U. Ed.
Così il Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4527 del 21 maggio 2024: "le nozioni di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria – come già prima affermato – devono essere desunte dalla legislazione statale vigente al momento della definizione dell’istanza, così come si evince chiaramente dall’art. 2, comma 1, (“Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico ”) e 3, comma 2, d.P.R. 380/2001 (“Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi ")".
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Opere di urbanizzazione - progettista abilitato: il solo ingegnere, e non anche l'architetto, è titolato alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Così il T.A.R. Salerno, sez. I, sent. 349 del 2 febbraio2024.
Nella specie, il Tar Salerno ha stigmatizzato la sottoscrizione, da parte di un architetto, di un progetto di opere di urbanizzazione primaria (incorporato nell'offerta tecnica di una gara di appalto).
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PUA (Piano Urbanistico Attuativo) - ampiezza del sindacato giurisdizionale: annullabile il PUA manifestamente irragioenvole.
Così il T.A.R. Milano, sez. IV, sent. 201 del 29 gennaio 2024: "le scelte pianificatorie, in quanto espressione dell’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione comunale, sono sindacabili solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente travisamento dei fatti (cfr. Consiglio di Stato, IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 13 dicembre 2023, n. 3029; II, 11 luglio 2022, n. 1662); tuttavia in relazione a tali ultimi aspetti o in presenza di situazioni di affidamento qualificato del privato non è precluso al giudice amministrativo scrutinarne la legittimità, non potendo ritenersi immuni dal controllo giurisdizionale gli atti amministrativi generali o di alta amministrazione ".
Nella specie, il Tar Milano ha stigmatizzato l'attribuzione di coefficienti di edificabilità e di coefficienti di dotazioni standard assolutamente sproporzionati rispetto a quelli assegnati agli altri lotti del comparto.
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Procedimento paesaggistico - richiesta integrazione documentale Soprintendenza: sospende il termine per rendere il parere solo se inerente profili squisitamente paesaggistici.
Così il T.A.R. Salerno, sez. II, sent. 2084 del 25 settembre 2023: "La richiesta integrativa ... con cui la Soprintendenza chiedeva chiarimenti ... non ha interrotto il termine di 180 gg, atteso che la richiesta istruttoria esula dagli aspetti paesaggistici, che sono gli unici di competenza della Soprintendenza ".
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Proponibilità dell'istanza di sanatoria dopo lo spirare di 90 giorni dall'ordinanza di demolizione.
il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, sent. 569 del 15 settembre 2023, dopo un'ampia ricostruzione delle diverse posizioni giurisprudenziali, ha concluso per l'ammissibilità dell'istanza di sanatoria, anche a seguito dello spirare di 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza di demolizione, a condizione che non sia intervenuto l'atto di formale acquisizione al patrimonio comunale.
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Annullamento del titolo edilizio non può esorbitare delle porzioni di opera direttamente inficiate dalle violazioni contestate.
T.A.R. Salerno, sez. II, sent. 1973 del 7 settembre 2023: "annullare l'intero pdc appare eccessivo, essendo mancata la verifica se sia possibile annullarlo in parte qua (nella parte cioè relativa alla sola volumetria scaturente dalla falsa rappresentazione dello stato di fatto);
in buona sostanza, la contestazione se un piccolo vano sia aperto (piuttosto che chiuso) non può di per sé giustificare il tranciante provvedimento di ritiro dell’intero permesso che abilitava alla ristrutturazione dell’intero fabbricato".
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Silenzio assenso permesso di costruire: non presuppone legittimità dell'opera a realizzarsi.
Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 5072/2023: la Sezione conferma l'orientamento della VI sezione (sent. 5746/22).
In senso conforme: anche T.A.R. Salerno, n. 406/23; in senso difforme: TAR Roma, n. 15822/22.
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Cila: termini e contenuto del potere della P.A.
Consiglio di Stato, sez. II, sent. n. 4110/2023: la Sezione ritiene mutuabili, per la CILA, gli schemi provvedimentali previsti per la SCIA.
Ne deriva che l'Amministrazione potrebbe intervenire (secondo tale ricostruzione) solo al ricorrere dei presupposti e nei termini di cui all'art. 19, commi 3 e 4 l. 231/1990: potere di inibizione entro 30 giorni (trattandosi necessariamente di CILA edilizia) e potere di annullamento (in senso lato) entro i successivi 12 mesi.
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Autorizzazione paesaggistica: non sono consentite valutazioni di natura edilizia (conformità al titolo).
Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 3006 del 24 marzo 2023: "in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si deve tener conto dei soli profili paesaggistici ed ambientali non potendo (più) verificarsi in quella sede anche il cd. “stato legittimo” dell’immobile".
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Pergotenda: edilizia libera - caratteri identificativi.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. riunite, n. 573 del 9 dicembre 2022:
La pergotenda rientra nell'edilizia libera.
Perché possa parlarsi di pergotenda, occorre la cumulativa sussistenza di tutti i seguenti presupposti:
a) la struttura "portante" deve essere esile e meramente accessoria alla "tenda";
b) la struttura deve essere tendenzialmente disancorata dal suolo, o ad essa legata da una semplice bullonatura;
c) la tenda deve essere retrattile;
d) la tenda deve essere di materiale coerente con la funzione di mera ombreggiatura e/o protezione dagli agenti atmosferici, dunque non "pesante" e non tale da consistere, di fatto, in una tompagnatura/copertura edilizia;
e) in quanto accessoria e funzionale alla fruizione di spazi esterni mediante ombreggiatura, non deve avere consistenza tale da aumentare, di fatto, la superficie "utile" del bene a cui accede;
f) non rileva, invece, la natura temporanea o permanente, ben potendo - la pergotenda - asservire funzioni permanenti dell'immobile ("non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo").
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Annullamento p.d.c: dichiarazioni mendaci - necessario comunque un "ulteriore" interesse pubblico.
Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 10186/22: le dichiarazioni mendaci non consentono di ritenere sussistente un interesse in re ipsa alla rimozione del titolo edilizio, nè quest'ultimo può identificarsi nel mero ripristino della legalità violata.
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Silenzio Assenso sull'istanza di p.d.c: necessaria conformità dell'intervento alla disciplina vigente.
Così T.A.R. Roma, sent. 15822/2022.
In senso contrario: Consiglio di Stato, sent. 5746/22, secondo cui - condivisibilmente - il silenzio assenso sull'istanza di p.d.c. non presuppone la conformità dell'intervento.
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Inibizione CILA: nullità.
Come noto, non esiste alcun potere di inibizione della CILA. Ove esercitato, dunque, il provvedimento sarebbe nullo (T.A.R. Salerno, sent. 2627/2022).
Resta tuttavia fermo il potere repressivo, ove l'intervento sia effettivamente illegittimo o assoggettato ad altro regime edilizio, esercitabile mediante ingiunzione della demolizione dell'intervento.
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Consolidamento SCIA in carenza di titolo paesaggistico - possibile.
Il T.A.R. Brescia, con sentenza n. 682/2022 ha ritenuto applicabile l'istituto del consolidamento della SCIA anche nell'ipotesi in cui manchi il "presupposto" titolo paesaggistico.
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Impianti fotovoltaici - rilevanza "estetica" dell'impianto visibile.
Il T.A.R. Brescia, con sentenza n. 682/2022, ha ritenuto che la semplice visibilità di pannelli fotovoltaici "aderenti" alla sommità del fabbricato non possa assurgere a criterio di disvalore "estetico". Ritiene, infatti, che la loro "accettabilità" derivi ormai dallo stesso ordinamento giuridico e dalle norme di favor per la relativa installazione.
Ed invero, deve riconoscersi che è lo stesso d.P.R. 31/2017 ad inserire espressamente tale intervento in tabella A (interventi per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica).
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Silenzio assenso - non conformità dell'intervento: il provvedimento tacito si forma lo stesso.
il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 5746 dell'8 luglio 2022 ha chiarito - prendendo partito su di una annosa questione - che il silenzio assenso si forma anche quando l'intervento è in contrasto con la disciplina regolatrice.
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Destinazione agricola - contenuto - concreta possibilità di svolgimento di attività agricola: non è necessaria.
Il T.A.R. Pescara, con sentenza n. 304 del 16 marzo 2022, esclude la necessità che la destinazione d'uso "agricola" sia effettivamente compatibile con l'esercizio dell'attività agricola.
Ritiene che tale destinazione possa essere anche servente al "mero" equilibrio tra insediamento (e relativi carichi) e zone verdi, o comunque alla conservazione di spazi verdi.
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Manutenzione Straordinaria - modifica prospettica - mutazione finestra in porta finestra. Titolo abilitativo necessario.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 467/22, ha ribadito che - anche in ragione della novella recata dal d.l. 76/2020 - gli interventi che comportano una modifica prospettica sono comunque riconducibili al regime abilitativo della SCIA, salvo che l'immobile sia vincolato.
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Autorizzazione paesaggistica - silenzio assenso ex art. 17bis l. 241/90, Inapplicabile, ma effetti simili.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4098 del 24 maggio 2022, ha ribadito l'inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso al procedimento di autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/04), seppur con motivazione "innovativa".
Ha del pari chiarito, tuttavia, che al silenzio della Soprintendenza segue comunque, tendenzialmente, l'obbligo di provvedere in conformità alla propria proposta (che presuppone una favorevole delibazione sull'impatto paesaggistico).
L'Unica differenza è ravvisabile nella natura del vizio, nel caso in cui l'Amm.ne procedente neghi l'autorizzazione paesaggistica, pur a seguito del silenzio dell'Amm.ne pretoria: se si formasse il sil. ass, si tratterebbe di una violazione di legge; atteso che il silenzio non si forma (ma che l'Amm.ne provvede "comunque"), il vizio è l'eccesso di potere per contraddittorietà, laddove l'Amm.ne finisce per sconfessare il proprio primigenio parere.
Pergotenda - non occorre p.d.c - caratteristiche morfologiche.
le pergotende (come noto) non richiedono pd.c.
le caratteristiche morfologiche delle tettoie sono: a) prevalenza dell'elemento tenda; b) accessorietà dell'elemento strutturale; c) apertura su almeno 3 lati.
Così T.A.R. Salerno, sez. II, sentenza n. 1080 del 16 maggio 2024: "non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio".
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Tettoia- non occorre p.d.c - caratteristiche morfologiche.
le tettoie (come noto) non richiedono pd.c.
le caratteristiche morfologiche delle tettoie sono: a) struttura in pilastrini; b) apertura su almeno 3 lati; c) copertura leggera in onduline: T.A.R. Salerno, sez. II, sentenza n. 897 del 23 aprile 2024.
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Avvalimento - enti privati senza scopo di lucro.
Valido il contratto di avvalimento che reca un corrispettivo esiguo o comunque non congruo, ove le parti non siano enti con scopo di lucro: T.A.R. Salerno, sez. I, sentenza n. 2014 del 19 settembre 2023.
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Procedimento amministrativo: diniego per carenza di documentazione - illegittimo se non preceduto da richiesta di integrazione documentale.
così T.A.R. Salerno, con sentenza n. 14570 del 20giugno 2023.
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Regione Campania - varianti al piano regolatore in assenza di PUC: legittime.
il T.A.R. Salerno, con sentenza n. 1453 del 19 giugno 2023 ha ritenuto di dover disapplicare l'art. 6 comma 4 del regolamento Regionale 5/2011, che in assenza di PUC consente l'adozione delle sole varianti relative ad opere pubbliche/di interesse pubblico, per contrasto con l'art. 11 l. 1150/1042 (conforme: TAR Napoli n. 4462/16).
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Permesso di Costruire e Silenzio assenso: si forma anche in caso di domanda non conforme a legge.
così T.A.R. Salerno, con sentenza n. 406/2023 (conforme Consiglio di Stato n. 5072/23).
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Incremento di Superficie Utile a fini paesaggistici: rileva la definizione contenuta nel Regolamento Edilizio Tipo.
così T.A.R. Salerno, con sentenza n. 1555/2022, in riferimento alla sanabilità di interventi che non creano superficie utile ai sensi del R.E.T..
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Parere tardivo della Sopritendenza: non più vincolante - insuscettibile di autonoma impugnazione.
il T.A.R. Salerno, con sentenza n. 2346/2022 esclude l'ammissibilità dell'impugnativa diretta del parere soprintendizio tardivo (quale precitato della sua non vincolatività).
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Richiesta integrazione documentale: efficacia sospensiva e non interruttiva del termine per provvedere.
il T.A.R. Salerno, con sentenza n. 2778 del 21.10.2022 conferma il proprio indirizzo interpretativo sulla efficacia sospensiva e non interruttiva della richiesta di integrazione documentale (in seno al procedimento di autorizzazione paesaggistica).
Ciò comporta che, ricevuti i documenti (o spirato il termine per la loro trasmissione), i termini del procedimento continuano a decorrere e non riprendono, invece, a decorrere daccapo.
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Esclusione per gravi illeciti professionali: necessario contraddittorio con l'operatore economico.
il contraddittorio con l'o.e. è condizione di legittimità della sua esclusione dalla gara per grave illecito professionale (coerentemente con la natura discrezionale della valutazione ad essa sottesa). T.A.R. Salerno, sez. II, sent. 2551 del 4 ottobre 2022
Punteggio economico calibrato in proporzione all'importo dell'offerta (cd. formula inversamente proporzionale): legittimità del criterio.
Il T.A.R. Salerno, con sentenza n. 736/22, ha ritenuto legittima l'applicazione del punteggio economico in proporzione all'importo dell'offerta (e non in riferimento al minimo/massimo ribasso).
Ha ritenuto che tale formula (cd. "inversamente proporzionale"), tra l'altro già favorevolmente visitata dal Consiglio di Stato, sia funzionale a garantire una maggiore proporzione tra entità del ribasso e punteggio acquisito.
La scelta di non assegnare l'intero coefficiente relativo all'offerta economica, dunque, rientra nella discrezionalità della S.A. e non può dirsi abnorme.
Concessioni demaniali marittime - obbligo di procedura comparativa di evidenza pubblica. Sussiste.
Il T.A.R. Salerno, con sentenza n. 913/22 sulla scorta dell'inequivoco recente arresto dell'Adunanza Plenaria, conferma che l'obbligo di procedura di evidenza pubblica sussiste sempre, per l'affidamento di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.