Questa è la sezione dedicata ai casi concreti di cui si è occupato lo Studio.
Ovviamente non troverete tutta la casistica, ma i soli giudizi e/o pareri più interessanti.
La sezione è ancora in corso di aggiornamento
Una nota società di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, si rivolge allo studio in quanto il bando di gara non le consente di presentare una offerta seria e sostenibile: i costi della manodopera stimati dalla S.A. non tengono conto degli effetti della clausola sociale.
La vicenda intercetta molteplici istituti del nuovo codice dei contratti pubblici.
Solo a seguito della notificazione e deposito del ricorso, l'Amministrazione ha annullato l'intera gara.
Il TAR Salerno ha comunque accertato incidentalmente la fondatezza del ricorso (TAR Salerno, Sez. I, sent. 150/2024).
Una società si rivolgeva allo Studio a seguito dell'archiviazione della sua istanza di AUA per la realizzazione ed esercizio di un ambizioso impianto di trattamento rifiuti.
La Regione aveva sanzionato la Società per non aver ottenuto taluni titoli dal Comune interessato.
La Società, costretta a ricorrere al T.A.R, ha ottenuto una sentenza di accoglimento, con contestuale annullamento del provvedimento di archiviazione (Tar Salerno, sez. II, sent. 218/2024).
il cittadino chiede all'Amministrazione di intervenire per adeguare la strada comunale, in modo da renderla fruibile per le persone con ridotta capacità motoria.
Il Comune nulla risponde.
Vi è obbligo a provvedere?
Accogliendo la nostra tesi, il Tribunale ha ordinato al Comune di riscontrare l'istanza della ricorrente entro un breve termine.
Rif. T.A.R. Salerno, sez. I, sent. 1384/23
Lo studio è riuscito a difendere il proprio assistito dall'appello proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che mirava a contestare la decisione del Giudice di primo grado, che aveva ritenuto ormai consolidata la posizione del ricorrente, immatricolato in sovrannumero in forza di provvedimento cautelare, a seguito del superamento degli esami di profitto.
La questione, molto delicata, derivava dall'esistenza di due orientamenti opposti, che si confrontano su tale "stabilizzazione" delle immatricolazioni in sovrannumero.
La Società nostra assistita attendeva da anni che fosse definita la propria istanza di A.U.A. per l'insediamento di un impianto di trattamento di rifiuti.
Come noto, l'azione avverso il silenzio-inadempimento della P.A. non è più proponibile, una volta decorso un anno dalla scadenza del termine a provvedere.
Atteso che l'istanza era di molto risalente, lo Studio ha fatto leva - affinché rinverdisse il termine a provvedere - sulla l.r Basilicata n. 35/2018, laddove prescrive un ulteriore adempimento, per la procedibilità delle istanze già presentate (parere di compatibilità con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).
Il T.A.R. ha accolto tale tesi, considerando riaperto il termine a provvedere, a decorrere dalla data in cui la Società ha ottenuto il citato parere di compatibilità.
Rif. T.A.R. Basilicata, sentenza n. 189/2023
Lo Studio ha assistito un privato che, dopo aver avviato la pratica superbonus 110%, ha ricevuto un provvedimento di sospensione della CILAS.
In giudizio si è evidenziato - tra gli altri motivi di censura - che non è consentito sospendere la CILAS, né inibirla. Altri sono i poteri riconducibili a tale titolo edilizio.
Il Tribunale Amministrativo ha accolto tale tesi ed annullato il provvedimento impugnato.
Si segnala un embrionale orientamento difforme (seguito dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato).
Rif. T.A.R. Salerno, sent. 403/2023
L'Amministrazione ha risolto il contratto e trasmesso il provvedimento ad ANAC, per l'iscrizione nel casellario (sez. B).
Come noto, ANAC non ha titolo a sindacare i presupposti della Risoluzione, per cui non si sarebbe potuta impostare una difesa in tal senso (salva l'azione civile, il cui buon esito avrebbe consentito la cancellazione dell'iscrizione).
Nell'aleveo dell'effettivo perimetro delle competenze ANAC, dunque, lo Studio ha richiesto che l'Autorità iscrivesse anche tutte le notizie utili, riferibili al contegno della S.A. committente.
In accoglimento di tale istanza (corroborata dalla giurisprudenza pertinente) ANAC ha iscritto, in uno alla notizia della risoluzione, anche tutti i fatti riferibili alla Stazione Appaltante, che hanno cagionato la risoluzione del contratto.
In tal modo si è facilitata la partecipazione dell'operatore alle successive gare, giacché le SS.AA. avevano contezza, già dalla lettura del casellario, delle specifiche cause di risoluzione del contratto, così riabilitando la credibilità dell'operatore nostro assistito e neutralizzando l'incidenza negativa della (inevitabile, in quella fase) iscrizione.
Riferimento oscurato per evidenti ragioni.
Lo studio ha assistito un Dirigente Scolastico vincitore della mobilità interregionale.
L'Ufficio Scolastico, nel regolare le operazioni di mobilità, ha ritenuto non superabile (neppure con i benefici di cui alla l. 104/02) il vincolo triennale di conservazione della sede Dirigenziale.
La procedura è stata attinta da molteplici ricorsi, in alcuni dei quali è stato evocato anche il Dirigente assistito.
Il punto di diritto era il rapporto tra vincolo triennale e benefici ex l. 104/92.
I giudizi si sono tutti conclusi con sentenze favorevoli alla nostra assistita (i Tribunali, dunque, si sono pronunciati in senso favorevole alla nostra assistita), ma non sono mancate - in altre sedi - pronunce di segno opposto.
Riferimenti non ostensibili per ragioni di privacy.
lo Studio si è interessato della vicenda di un privato che ha presentato una SCIA in santoria per interventi non sostenuti da un titolo edilizio.
Il Comune nulla aveva riscontrato, e successivamente si era determinato per l'ingiunzione di demolizione dell'immobile.
Lo Studio ha fatto leva sullo specifico orientameto del T.A.R. Salerno, secondo cui la SCIA in sanatoria si consolida per decorso del termine di legge.
Trattasi di uno dei plurimi orientamenti in materia: la giurisprudenza è divisa sulla natura del silenzio sulla SCIA in sanatoria, che secondo alcuni varrebbe assenso (es. T.A.R. Salerno), secondo altri varrebbe diniego, e secondo l'orientamento "mediano" sarebbe qualificabile come inadempimento.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso ed annullato l'ordinanza di demolizione.
Rif. T.A.R. Salerno, sez. II, sent. 235/2021
L'Amministrazione ha occupato d'urgenza il terreno e realizzato l'opera pubblica, ma non ha adottato il decreto di esproprio.
L'unico strumento a disposizione del privato, dopo che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso l'ammissibilità della cd. rinuncia abdicativa, è quello di formulare istanza all'Amministrazione, affinchè decida se espropriare il terreno ovvero restituirlo, in ogni caso provvedendo al risarcimento del danno per il tempo di illegittima occupazione del cespite (oltre ulteriori voci indennitarie e risarcitorie).
Su tali premesse lo studio ha dapprima predisposto una istanza ex art. 42bis T.U.Ed. (affinchè il Comune decidesse se espropriare o restituire) per poi, una volta scaduto il termine a provvedere, proporre ricorso al competente T.A.R.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso e condannato l'Amministrazione a provvedere sull'istanza del privato.
Rif. - T.A.R. Salerno, sent. 2428/2022