No, quando cambi il fornitore energetico non corri alcun rischio di interruzione della fornitura di gas e luce. Infatti, il vecchio fornitore deve continuare a garantire l'erogazione del servizio fin quando la nuova offerta non sarà attiva, anche perché la luce e il gas sono erogati attraverso l'infrastruttura del distributore locale.
L'obbligo dell'Attestato di Prestazione Energetica è stato introdotto dal decreto legge 63 del 2013, si tratta di un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento. Da allora diverse normative hanno aggiornato le modalità per la redazione dell'APE, vediamo come ottenerlo e quando è obbligatorio.
Con una scala da A a G, l'APE sintetizza il livello delle prestazioni energetiche di un immobile, indica il livello di efficienza energetica degli edifici, tenendo conto di diversi parametri quali l'isolamento termico dell'appartamento, la posizione dell'immobile e la presenza di tutti quegli impianti che garantiscono il confort e la salubrità all'interno degli ambienti domestici.
Il 26 giugno 2015, sono stati emanati tre decreti interministeriali riguardanti i requisiti minimi, le linee guida per la certificazione energetica degli edifici e gli schemi, e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica.
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio in caso di:
Accesso al Superbonue e Ecobonus 110%
Acquisto di un immobile;
Locazione di un immobile: interi edifici (da allegare al contratto) o singole unità immobiliari (da redigere e non allegare obbligatoriamente al contratto);
Donazione di un immobile;
Nuove costruzioni;
Interventi di ristrutturazione importanti, ovvero riguardanti oltre il 25% della superficie immobiliare;
Demolizione e ricostruzione;
Edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico la cui superficie è superiore ai 250 mq;
Stipula di un nuovo contratto relativo ad impianti termici o di climatizzazione di un edificio pubblico.
Per redigere un attestato di prestazione energetica è necessario un sopralluogo da parte di un tecnico che svolge una serie di indagini per accertare le caratteristiche strutturali dell’immobile, tenendo conto di parametri quali la caldaia, la presenza di impianti in grado di produrre energia e la qualità degli infissi tra gli altri.
Tramite appositi software, l’analisi energetica dell’immobile permette inoltre di valutare le caratteristiche delle murature e quelle geometriche dell’edificio, il sistema di raffreddamento e riscaldamento degli ambienti presenti, il tipo di impianto in uso e gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
Una volta eseguiti e completati i calcoli, il certificatore compila un documento rilasciando l’attestato di prestazione energetica in cui sono riassunte tutte le caratteristiche energetiche dell’immobile. L’APE va conservato dal proprietario insieme al resto della documentazione relativa all’immobile, mentre una copia elettronica viene inviata dal certificatore al registro informatico regionale.
A certificare l’APE deve essere un soggetto accreditato, secondo il DPR n.75 del 16 aprile 2013, con competenze in materia di efficienza energetica applicata agli edifici. Il certificatore energetico è un tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti, con responsabilità civili e penali nell’esercizio della sua professione. L’attestato di prestazione energetica da lui rilasciato ha una validità massima di 10 anni, per mantenerla bisogna però garantire i controlli periodici della caldaia previsti dalla legge.
Per quanto riguarda il prezzo dell’APE, non è regolamentato dalla legge in maniera fissa e univoca ed è influenzato da fattori come le dimensioni dell'immobile o l'offerta di professionisti certificati a seconda dell’area geografica (tendenzialmente oscilla tra i 150 e i 500 euro).
Si parla di allaccio quando bisogna collegare l'abitazione alla rete di distribuzione della luce o del gas. Tramite l'allaccio viene installato il contatore, identificato da un codice POD o PDR univoco e invariabile. Solitamente l'allaccio include anche l'attivazione della fornitura
Si parla, invece, di prima attivazione quando il contatore è stato già installato, ma non è mai entrato in funzione. La procedura è quindi analoga a quella di una normale attivazione, basta comunicare al fornitore prescelto il codice POD o PDR.
Il subentro, infine, è la procedura senz'altro più nota e comune, che si verifica ad esempio in occasione di un trasloco. In questo caso, basta richiedere al nuovo fornitore la riattivazione del contatore, che avviene entro pochi giorni lavorativi.
quelle datate fino al 01/03/2018, devono essere conservate per un periodo pari a cinque anni
quelle datate a partire dal 02/03/2018, vanno conservate per due anni.
Rispetto alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, CILA, ovvero il modello tradizionale, la CILAS chiede di indicare se gli interventi sono agevolati dal Superbonus 110% e se sono finalizzati alla riqualificazione energetica o al miglioramento sismico.
Sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi dell’energia.
Sono suddivise in:
Fascia F1: da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 19.00, escluse le festività nazionali.
Fascia F2: da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali; sabato, dalle 7.00 alle 23.00, escluse le festività nazionali.
Fascia F3: da lunedì a sabato, dalle 00.00 alle 7.00 e dalle 23.00 alle 24.00; domenica e festivi, tutte le ore della giornata.
Il codice POD (punto di prelievo dell'elettricità) è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico sul territorio nazionale in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Poiché identifica un punto fisico sulla rete di distribuzione e quindi una precisa utenza, il codice non cambia anche se si cambia fornitore. Scopri cosa è il Codice POD energia elettrica e dove trovarlo.
È facile da individuare poiché inizia con “IT” ed è composto da 14-15 caratteri, solitamente si trova nel primo foglio della bolletta.
La componente PCV, Prezzo Commercializzazione Vendita, espressa all'interno della bolletta luce in €/mese o €/anno, corrisponde ai costi fissi sostenuti dalla società venditrice per svolgere tutte le attività di gestione commerciale del cliente.
Conoscere il costo in kilowattora dell’energia elettrica è molto importante per calcolare in anticipo il prezzo della bolletta e valutare il fornitore di offerte luce e gas che propone una tariffa al prezzo più conveniente. Il costo dell’energia in kWh non è lo stesso per tutti i clienti: da quando il mercato dell’energia è stato liberalizzato, infatti, varia in relazione all’offerta sottoscritta con un determinato gestore.
Il kilowattora è l’unica di misura dell’energia elettrica e viene utilizzato per calcolare i consumi di energia elettrica all’utente finale. In pratica, rappresenta l’energia che viene assorbita in un’ora da un apparecchio che ha una potenza di 1 kW. I kilowattora vengono misurati dal contatore della luce, attraverso il quale si registrano i consumi e dunque i kWh in relazione alle fasce definite dall’Autorità, che sono F1, F2 e F3.
Conoscere il prezzo dell’energia elettrica in kWh è un’informazione essenziale perché permette di confrontare le tariffe proposte dai vari fornitori e di scegliere quella che può offrire il maggior risparmio in bolletta. Bisogna sempre tenere conto che maggiore sarà il costo del kWh, più elevata sarà la spesa annuale da sostenere sull’elettricità. Ma quanto costa l’energia in kWh in Italia?
Il costo del servizio di fornitura di elettricità è formato da quattro componenti principali:
1 - spesa per la materia energia;
2 - spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
3 - spesa per oneri di sistema;
4 - totale imposte e IVA.
Si riporta la composizione percentuale del prezzo dell’energia elettrica per un consumatore domestico tipo (3 kW di potenza impegnata e 2.700 kWh di consumo annuo) in maggior tutela.
Per la fruizione dell’ecobonus, l’immobile oggetto dell’intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione invernale (vedi circolare dell’Agenzia dell’entrate n. 36 del 31/05/2007). Si ricorda, in proposito che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera ltricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico: “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Si desume che, ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore. Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Nella circolare 24/E del 2020 è stato precisato, al riguardo, che gli interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano dotati di impianti di riscaldamento presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del 4 Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.
Per ottenere le detrazioni fiscali al 110% si deve conseguire un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio o della classe più alta, da dimostrare appunto mediante l'APE.
Il primo periodo del comma 1 dell’art. 119 del “decreto rilancio” prevede che “La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:” La norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Il comma 1 specifica, inoltre, gli interventi “trainanti” ammessi alla detrazione del 110% e pone alcuni vincoli e requisiti, cioè stabilisce: a) i limiti di spesa differenziandoli per edifici di tipo unifamiliari e condominiali e per questi ultimi tenendo conto del numero di unità immobiliari presenti; b) il requisito che i materiali isolanti rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; c) quando è agevolabile l’allaccio alla rete di teleriscaldamento; d) quando è agevolabile installare le caldaie a biomassa. Il comma 3 aggiunge il requisito che, ai fini dell’applicazione della detrazione del 110%, bisogna conseguire il miglioramento di due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Da quanto sopra si conclude che, per tutti gli interventi “trainanti” la fruizione dell’aliquota del 110% è subordinata al rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 3, sia per i requisiti tecnici che per la spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio dei lavori. Ciò comporta, inoltre, che la documentazione da produrre in questi casi s
Con la Cila deve essere controllato l’immobile di intervento, si deve provvedere alla visura catastale, alla verifica delle fatture e dell’uso del pagamento tracciato tramite bonifico parlante e altri aspetti quali la distinta contabilizzazione degli interventi relativi a diverse agevolazioni.
Occorre scegliere una nuova offerta di un venditore di energia che opera sul mercato libero e sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura. Sarà il nuovo fornitore ad attivare la procedura di cambio venditore (switching) e cessazione del vecchio contratto (recesso)