AREA AMMINISTRATIVA -* UFFICIO TRIBUTI
SI AVVISA LA CITTADINANZA CHE,
IL 17 GIUGNO, SCADE LA RATA ACCONTO IMU 2019.
SONO DISPONIBILI GLI F24 PER I PAGAMENTI PRESSO L’ UFFICIO TRIBUTI COMUNALE.
Regolamento componente “IMU” (Imposta municipale propria)
PRESUPPOSTO D’IMPOSTA E DEFINIZIONI
- Il presente capo disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria, d’ora in avantidenominata IMU, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13,oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.
- Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella chene costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;
- per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse e su cui, comunque, si esercita un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile.
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
- La detrazione si applica anche alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO
- Il versamento dell’Imu non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti inferiore a 8,00 euro.
FONTE: Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Deliberazione Consiglio Comunale n 3 del 21.05.2014 in vigore dal 1° gennaio 2014