Si comunica che è disponibile il servizio di presentazione delle domande per la richiesta dell’indennità una tantum pari a 200 euro prevista dall’articolo 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi occasionali;
Indennità una tantum per i lavoratori domestici;
Indennità una tantum per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti (compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo);
Indennità una tantum per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
I lavoratori domestici, che risultino titolari di uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 (art. 32, comma 8) e con reddito annuo non superiore a 35.000 euro per il 2021, possono presentare la domanda per l’accesso all’indennità una tantum fino al 30 settembre 2022, mentre l’erogazione è prevista dal mese di luglio 2022.
Per le altre categorie di lavoratori sopra richiamate il termine di presentazione è stabilito al 31 ottobre 2022; si rammenta, inoltre, che per queste tipologie di lavoratori, la domanda deve essere effettuata solo in presenza dei requisiti previsti dalla disciplina sopra richiamata e qualora non siano già destinatari dell’indennità una tantum ad altro titolo. I pagamenti saranno effettuati secondo la calendarizzazione prevista nella circolare n. 73/2022.
Una volta presentata la domanda, accedendo alla medesima procedura, sarà possibile consultare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario. Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande delle indennità sopra descritte sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore; • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); • Carta nazionale dei servizi (CNS)
Bonus una tantum di 200 euro, previsto dal decreto Aiuti, spettante ai lavoratori subordinati.
I datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens .
Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.
Possono accedere all’indennità di 200 euro, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:
rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
trattamenti di fine rapporto;
emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
indennità di accompagnamento.
Il bonus una tantum da 200 euro è fiscalmente esente.
L’indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno. In entrambi i casi sarà l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.
Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.
L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.
Il bonus da 200 euro spetta anche a colf, baby sitter, badanti, che abbiano in corso uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022. In questo caso dovrà essere il lavoratore (non il datore di lavoro, si badi bene) a fare domanda dell’aiuto all’Inps, tramite un patronato.
Il bonus da 200 euro spetta anche ai lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, già beneficiari delle indennità Covid previste per chi aveva perso o ridotto il lavoro nel 2021 (2.400 euro riconosciuti dal Dl Sostegni, 41/2021, e 1.600 euro con il Dl Sostegni bis, 73/2021). L’erogazione sarà automatica dall’Inps.
Dovranno invece fare domanda all’Istituto, con modalità da definire, i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che nel 2021 abbiano lavorato per almeno 50 giornate, e gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Entrambe queste ultime categorie, devono aver avuto un reddito 2021 derivante dai rapporti di lavoro citati non superiore a 35mila euro.
Il PLus Distretto di Nuoro informa che è stato pubblicato il bando di concorso Home Care Premium - HCP 2022 per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, parenti e affini di primo grado non autosufficienti.
Il bando prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti.
Le prestazioni saranno riconosciute dal 1° luglio 2022 e fino al 30 giugno 2025.
I cittadini possono presentare apposita domanda mediante collegamento telematico al sito web dell’INPS. La procedura per l’acquisizione della domanda è attiva sul sito INPS www.inps.it fino alle ore 12.00 del 30 Aprile 2022.
Oltre la data del 30 aprile 2022 sarà possibile inoltrare nuove domande a partire dal 01/07/2022.
Per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente (beneficiario), ovvero la persona da questi delegata (Titolare di diritto o il Responsabile del Programma) deve essere in possesso di un' Identità digitale.
L’accesso alle procedure indicate nel Bando avviene utilizzando uno dei sistemi alternativi attualmente accettati:
Il Sistema pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La domanda di partecipazione al concorso HCP 2022 deve essere presentata direttamente dal beneficiario oppure dal soggetto delegato per via telematica sul sito INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID; CNS; CIE).
Il beneficiario richiedente, cioè il destinatario della misura, deve essere in possesso di ISEE socio-sanitario personale (anche in modalità ristretta), ovvero dell’ISEE dei minorenni con genitori non coniugati tra loro o non conviventi, ed avere un indirizzo di posta elettronica (Email);
Per l’inoltro della domanda gli utenti possono inoltre rivolgersi a:
- Contact Center dell’INPS raggiungibile al numero telefonico 803164 (gratuito) da rete fissa o al n. 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare. (Anche in tal caso occorre essere in possesso dell’identità digitale);
- tramite patronato;
Si fa presente che anche gli attuali beneficiari del Progetto HCP 2019, per poter usufruire del Programma Home Care Premium 2022, dovranno inoltrare una nuova domanda accedendo all’area riservata MY INPS e digitando nel motore di ricerca “Portale welfare in un click”. Dopo di che, entrando in “Scelta Prestazione” dovranno selezionare la prestazione “Home Care Premium 2022”;
Si informa che lo sportello HCP2022 attivato presso il PLUS di Nuoro, rimane a disposizione negli orari e nelle modalità consuete, per eventuale supporto informativo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento accedendo al sito INPS digitando “Bando Home care Premium 2022”.
Per conoscere le nuove procedure di richiesta della delega SPID è necessario entrare nel sito Istituzionale di INPS, digitando sul motore di ricerca “delega identità digitale per accedere ai servizi online”.
La Carta Europea della Disabilità è il documento in formato tessera che permette alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate.
La Carta Europea della Disabilità sostituisce a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali attestanti la condizione di disabilità.
Quindi per certificare la propria condizione di disabilità, a seguito dell’avvenuto riconoscimento ed accertamento da parte delle commissioni competenti, basterà esibire la Carta Europea della Disabilità e permettere la lettura del relativo QR Code.
La Disability Card può essere richiesta gratuitamente sul sito dell’INPS, tramite una procedura online, da parte del cittadino che ne ha diritto e successivamente verrà spedita a casa.
Invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata maggiore del 67%
Invalidi civili minorenni
Cittadini con indennità di accompagnamento
Cittadini con certificazione ai sensi della Legge 104/1992, Art 3 comma 3
Ciechi civili
Sordi civili
Invalidi e inabili ai sensi della Legge 222/1984
Invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%
Invalidi sul lavoro o con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con con menomazioni dell'integrità psicofisica
Inabili alle mansioni (ai sensi della Legge 379/1955, del DPR 73/92 e del DPR 171/2011) e inabili (ai sensi della Legge 274/1991, art. 13 e Legge 335/1995, art. 2)
Cittadini titolari di Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra
Una fotografia, formato fototessera, del titolare.
Nome, cognome, data di nascita del titolare.
Un’apposita indicazione nei casi in cui il titolare necessiti di accompagnatore o di un maggiore sostegno.
Numero seriale e data di scadenza del documento.
Un QR Code contenente UNICAMENTE le informazioni relative all'esistenza della condizione di disabilità e quindi alla validità della Card.
La scritta “EU Disability Card” in Braille.
La Carta Europea della Disabilità che potrà essere utilizzata solo dal titolare, permetterà di certificare la propria condizione di disabilità presso tutti gli uffici pubblici, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali.
La Carta Europea della Disabilità dà inoltre accesso gratuitamente o a tariffe agevolate quando già presenti ai seguenti luoghi:
Musei statali su tutto il territorio nazionale
Luoghi di cultura e non solo nei paesi UE aderenti al progetto (consultare i siti istituzionali nazionali)
Si auspica che l’entrata in vigore della Carta Europea della Disabilità e la sua diffusione a livello europeo, possa incentivare l’accesso a tutte le agevolazioni di beni e servizi anche attraverso specifici protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le Politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetti pubblici e privati.
Tutti i soggetti, pubblici, privati ed amministrazioni dello Stato che verifichino un uso improprio della card, lo segnaleranno immediatamente all’Inps che provvederà ad adottare i provvedimenti del caso.
Si informano gli interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per
l’individuazione dei beneficiari del “Bonus Idrico Integrativo” per l’anno 2022, rivolto agli utenti del
Servizio idrico Integrato(SII) residenti nei Comuni gestiti da Abbanoa S.p.a.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Sono ammessi al BONUS Integrativo:
a. gli utenti diretti intestatari di utenza Domestica Residente, per almeno uno dei componenti il
nucleo ISEE, e laddove sia garantito il possesso dei seguenti requisiti:
- la coincidenza della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura
idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
- la coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di
fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE.
b. gli utenti indiretti, a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di
un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo
nucleo usufruisce.
Per essere ammessi all’agevolazione i richiedenti dovranno rientrare nella tipologia socio-economica
definita “utenza debole": requisito essenziale è che si tratti di utenze il cui nucleo familiare abbia un
ISEE non superiore a € 20.000,00.
N.B. I fondi assegnati dall’Egas al Comune di Ottana sono pari a € 2990,02.
ermini e modalità di presentazione della domanda
Gli utenti del Servizio Idrico Integrato in possesso dei requisiti devono presentare istanza,
debitamente compilata e sottoscritta, presso il Comune di Ottana entro e non oltre il 30 maggio 2022
(a pena di esclusione) conformemente a una delle seguenti modalità:
- a mano presso lo sportello Informacittadino, previo appuntamento telefonico al n. 3667205050
- all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ottana.nu.it
- tramite raccomandata A/R, che dovrà pervenire entro e non oltre il termine di scadenza pertanto,
ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa;
mediante la procedura on line disponibile nel sito dedicato www.bonusacqua.it
(Nota importante - Per la trasmissione tramite posta elettronica si prega di scansionare la domanda
e la documentazione allegata, e trasmettere in formato pdf. Non si accettano altri formati)
All’istanza di ammissione, presentata mediante l’utilizzo dell’apposito modulo, devono essere
allegati:
1. un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2. una bolletta a cui si riferisce l’utenza, con allegata relativa fattura;
3. copia dell’attestazione dell’ISEE ORDINARIO in corso di validità alla data di presentazione
della domanda.
Il regolamento e la modulistica sono reperibili presso l’Informacittadino.
Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative ai rinnovi o alla predisposizione di nuovi piani ai sensi della L. 162/98.
Saranno ammessi ai progetti esclusivamente i portatori di handicap in possesso del riconoscimento di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92, che deve essere certificato entro il 31.03.2022.
Alla domanda, disponibile presso l'Informacittadino o scaricabile dal sito istituzionale, oltre alla succitata certificazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia certificazione ISEE 2022 socio- sanitario (riferita al beneficiario/a)
- all. B: scheda salute, debitamente compilata e sottoscritta dal medico di medicina generale o medico di struttura pubblica (facoltativa per i piani in essere)
- documentazione sanitaria attestante se l'handicap grave è congenito o comunque insorto entro i 35 anni di età (solo per i nuovi piani)
- all. D (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, debitamente completato e sottoscritto)
- copia documento di identità del richiedente e del beneficiario/a.
La domanda per il rinnovo dei piani in essere e per i nuovi piani dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 31.03.2022. I nuovi piani decorreranno dal 01.05.2022.
Il Comune potrà, nei limiti delle risorse disponibili nell'anno in corso, attivare piani personalizzati legge n. 162/1998 successivamente al 1 maggio per le persone con disabilità che ottengono il riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 dopo il 31.3.2022 ed entro il 30.10.2022, seguendo l'ordine cronologico delle domande presentate.
È un contributo mensile, a domanda, in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili.
Il contributo spetta a uno dei genitori disoccupati o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Si precisa che per:
“nuclei familiari monoparentali” si intendono i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
“genitore disoccupato” si intende la persona priva d’impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro all’anno o da lavoro autonomo 4.800 euro all’anno;
“genitore monoreddito” si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale.
A favore del genitore in possesso dei requisiti è previsto un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il contributo è riconosciuto a seguito della domanda del genitore al quale, in caso di accoglimento, verrà accreditato, con cadenza mensile, un importo di 150 euro al mese per l’intera annualità.
Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari rispettivamente:
300 euro al mese nel caso di due figli;
500 euro al mese nel caso in cui i figli siano più di due.
Il contributo è cumulabile con il Reddito di Cittadinanza e non concorre alla formazione del reddito.
Il pagamento mensile dell’assegno viene effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN
La domanda può essere presentata dal genitore che al momento della presentazione risulti cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
essere residente in Italia;
disporre di un valore ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con figli minori è richiesto l’ ISEE minorenni che, in caso di nuclei composti da genitori coniugati, coincide con l’ ISEE ordinario;
essere disoccupato o monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE , in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
La domanda per il contributo ai genitori con figli con disabilità è annuale e deve essere presentata all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ognuno degli anni 2022 e 2023 esclusivamente in via telematica.
Solo per le domande presentate nel 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di voler presentare domanda anche per il 2021 attestando, per questo ultimo anno, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza del 2021 verrà completata comunque entro il 2022 ed entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolga il servizio civile universale;
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità.
L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro).
Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.
La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati.
La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato.
Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 si potranno presentare le domande per l' “Assegno temporaneo per i figli minori” con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza.
Assegno temporaneo, che è erogato dall’INPS ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Il messaggio fornisce, inoltre, indicazioni sulla misura dell’Assegno, determinata sulla base di un’apposita tabella che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, e sulla compatibilità dello stesso Assegno con altre misure di sostegno al reddito.
La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell’INPS, il Contact Center integrato o mediante gli istituti di patronato.
Requisiti previsti
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.