Statuti
Ogni Confraternita è regolata da propri Statuti che, approvati dall’autorità ecclesiastica, regolano la vita della stessa nei minimi particolari, per evitare che i membri prendano strade diverse e lontane dal loro fine. Anche i Domenichini, fin dalle origini hanno avuto i loro Statuti. I più antichi risalgono al 1744 e delineano i vari incarichi in seno alla Confraternita e le varie pratiche devozionali che i membri, singolarmente o in gruppo, devono svolgere. Anche l’ordine processionale è scandito fin nei minimi particolari. Uno statuto che determinerà la spiritualità e la vita dei Domenichini per più di cento anni. Nonostante le travagliate vicende storiche ed ecclesiali, non si sentì il bisogno di cambiare queste regole, nemmeno quando la Confraternita sostituì in tutto la Compagnia di Santa Maria della Morte.
Sarà solo nel 1852 che si sentirà necessità di una modifica e di una ulteriore nel 1885, che prevede una semplificazione degli stessi, approvati dall’arcivescovo card. Battaglini. Una nuove versione verrà approvata dal card. Dalla Chiesa (futuro Benedetto XV) nel 1909.
Con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico della Chiesa, nel 1917, si rese necessaria una revisione degli statuti; si arrivo perciò al nuovo testo, che venne approvato nel 1931. Ma il nuovo Codice di Diritto Canonico, promulgato dal Beato Giovanni Paolo II nel 1983, obbligò i Domenichini, come tutte le altre Confraternite, a rivedere i propri statuti. Si arriva perciò agli attuali, approvati dal card. Biffi il 19 marzo 1990.
Per due secoli, perciò, non si è avuto un sostanziale cambiamento, dai primi statuti del 1744 fino a quelli del 1931. Dopo un preambolo storico, si passa allo scopo essenziale della Confraternita:
Ogni domenica dell’anno a mezz’ora dopo la messa di S.Pietro… si porterà processionalmente alla visita del Santuario sul Monte della Guardia a venerare l’Immagine della B. V. di S. Luca nostra protettrice e avvocata. [1]
Un breve accenno al trasporto compare solo dagli Statuti del 1885, ma è talmente aleatorio il riferimento che pare che questo servizio non faccia parte della Confraternita. Si passa poi alle funzioni proprie dei Domenichini, al modo di aggregarsi, ai suffragi che si debbono compiere per i confratelli defunti. Una parte decisamente importante è dedicata alle cariche interne alla Compagnia (i così detti Ufficiali), loro compiti, loro durata ecc.; e termina con le indulgenze accordate dai Papi Benedetto XIV e Pio VII. Compare così uno statuto molto formale e molto essenziale, in cui ogni compito, ogni carica e ogni funzione è regolata nei minimi particolari.
Un notevole cambiamento si evince dallo statuto del 1990. I tempi sono cambiati ed è stato necessario rendere le norme più adatte allo spirito di rinnovamento ecclesiale voluto dal Concilio Vaticano II. Innanzitutto il testo appare molto più snello e breve e per la prima volta appare esplicitata la particolare vocazione del Domenichini:
Essa ha per scopo:
a) Onorare in modo particolare la Beata Vergine di San Luca, celeste patrona dei bolognesi.
b) Diffondere il suo culto nell’intera diocesi
Per conseguire quanto sopra, la Confraternita provvede:
a) Ad accompagnare la Sacra Immagine durante l’annuale visita alla città di Bologna e durante le altre peregrinazioni che Essa avesse a compiere nell’Archidiocesi per disposizione dell’Arcivescovo…
b) A promuovere periodici pii pellegrinaggi al Santuario e ritiri o riunioni formative.[2]
Notiamo perciò la sottolineatura della particolare vocazione mariana dei confratelli, legata al Santuario, nella continuità della tradizione, ma nello stesso tempo scompare lo scopo originario della Confraternita: la salita settimanale al colle della Guardia, che viene sostituito da un non precisato periodici pii pellegrinaggi, lasciando la libera interpretazione, dovuta ai tempi, di quando effettuarla, stabilita per voto assembleare, come già si è detto altrove, in una volta al mese.
Ma il cambiamento più rilevante è che appare ora evidente che lo scopo principale (e sotto certi aspetti quasi unico) statutario sia quello del trasporto della Santa Icone in occasione delle annuali feste e ogniqualvolta le autorità diocesane lo richiedano. Viene perciò ufficializzato nella Confraternita la consuetudine ormai plurisecolare di portare l’Immagine, facendone lo scopo essenziale dell’esistenza stessa dei Domenichini.
Traspare pure, dal nuovo Statuto, la possibilità di continuare ad avere il ramo femminile, pur rimanendo esclusivo del ramo maschile il trasporto. Per il resto si allinea ai vecchi testi, aggiornando le cariche: spariscono le figure del Protettore, del Priore e del Vicepriore, dei Sindaci, del Depositario, del Campionere ecc e compaiono le cariche di Presidente e del suo Vice; analizzeremo in un capitolo a parte tutte queste cariche.
Cambiano i tempi e i modi, ma resta chiaro che i Domenichini sono una Confraternita mariana e che traggono la loro linfa vitale dall’amore e dalla devozione verso Maria SS. Venerata nel Santuario di San Luca: questo fatto non potrà muterà mai!
[1] Confraternita della Beata Vergine di S. Luca detta dei Domenichini eretta nella Chiesa di S. Sofia in Bologna…, Bologna, 1909
[2] Statuto della Confraternita della Beata Vergine di S.Luca detta “dei Domenichini”, Bologna, 1990