Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GURI n. 245, 25 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 94/1939.
Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928 - VI, n. 577, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.
Art. 2
Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.
Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.
Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.
Art. 3
Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.
Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.
Art. 4
Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 109. - Mancini.