Leggi razziali

REGIO DECRETO LEGGE

del 23 Settembre 1938-XVI n.1630

(Gazzetta Ufficiale n.245 del 25 Ottobre 1938)

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI FANCIULLI DI RAZZA EBRAICA

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GURI n. 245, 25 ottobre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 94/1939.

Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con il R. decreto 5 febbraio 1928 - VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato; salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3

Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Bottai - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 402, foglio 109. - Mancini.