Il Parlamento europeo dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo (Francia). Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi (il "Segretariato generale"). Le riunioni dell'intero Parlamento, note come "sessioni plenarie", si svolgono a Strasburgo e a Bruxelles.
Il PE è composto da «rappresentanti dei cittadini dell’Unione» che vengono eletti a «suffragio universale diretto, libero e segreto», come espressamente descritto nella nuova formulazione dell’art. 14 TUE.
In realtà non è sempre stato così.
Fin dalle origini dell’Europa unita, uno dei grandi problemi relativi alla sua struttura istituzionale consisteva nel c.d. deficit democratico, ossia la poca coerenza con il principio democratico vigente in tutti i Paesi europei basato sulla regola della maggioranza e sul concetto di “popolo sovrano”. Il PE, infatti, nasceva come organo meramente consultivo e tutto il potere era concentrato nel Consiglio.
Emergeva quindi la necessità di potenziare il PE, bilanciando così il potere del Consiglio e cercando di risolvere il problema del deficit di democraticità. L’ampliamento dei poteri del PE è avvenuto per tappe e oggi è composto da cittadini dell’Unione, eletti direttamente dal popolo (europeo).
Oggi il Parlamento Europeo è l’unica istituzione dell’UE eletta direttamente dai cittadini, con membri scelti tramite suffragio universale per un mandato di cinque anni. Il numero massimo di parlamentari è 750 più il Presidente, con una distribuzione proporzionale alla popolazione degli Stati membri. Nonostante questi progressi, il deficit democratico non è stato completamente risolto, poiché alcune decisioni chiave dell’UE vengono ancora prese da istituzioni non direttamente elette dai cittadini, come il Consiglio Europeo e la Commissione Europea.
I TRATTATI
1970-1976
Trattati di bilancio
Il PE acquisisce poteri nell’approvazione del bilancio europeo, prima riservato esclusivamente al Consiglio.
1992
Trattato di Maastricht
Istituisce la procedura di codecisione, dando al PE un ruolo determinante nel processo legislativo e avvicinando il sistema europeo a un modello bicamerale.
1997
Trattati di Amsterdam
Estende l’ambito della codecisione a un maggior numero di settori politici.
2007
Trattati di Lisbona
Ribattezza la codecisione come procedura legislativa ordinaria, consolidando definitivamente il ruolo del PE come co-legislatore insieme al Consiglio.
Il Parlamento Europeo (PE) può raccogliere informazioni dagli individui tramite diversi strumenti:
Petizione :
I cittadini dell'UE possono presentare petizioni al PE su temi che rientrano nelle competenze dell'UE.
Denuncia di infrazione o cattiva amministrazione :
I cittadini europei possono segnalare violazioni o cattiva amministrazione, e il PE può avviare inchieste tramite commissioni temporanee.
Mediatore Europeo :
I cittadini possono rivolgersi al Mediatore per denunciare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni UE
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L’art. 14 TUE stabilisce espressamente che il PE «esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il Presidente della Commissione».
Le funzioni svolte dal PE sono tre: Legislativa, di controllo di bilancio
Il PE, inoltre, deve essere consultato periodicamente dall’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza «sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune informandolo sull’evoluzione di tali politiche».
Per quanto riguarda i poteri sanzionatori, il PE ne dispone soltanto nei confronti della Commissione attraverso l’esercizio della c.d. mozione di censura che deve essere approvata dal PE ai sensi dell’art. 234 TFUE.
Il Parlamento adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, sulla base delle proposte della Commissione europea; decide sugli accordi internazionali e in merito agli allargamenti. Rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative
Il Parlamento europeo dispone di vari poteri di controllo. Nello specifico, esso esamina la relazione generale annuale presentata dalla Commissione (articolo 233 TFUE) e controlla, insieme al Consiglio, gli atti delegati e gli atti di esecuzione della Commissione (articoli 290 e 291 TFUE).
Il Parlamento stabilisce il bilancio annuale dell'UE insieme al Consiglio. Tuttavia, per garantire l'adozione di tale bilancio è richiesta l'approvazione del Parlamento.
Il PE svolge inoltre un ruolo nel controllo della spesa del bilancio dell'UE attraverso la "procedura di discarico" annuale.
Il PE approva i conti annuali e formula raccomandazioni per migliorare la gestione del bilancio.
Il Parlamento concede un'approvazione distinta per la gestione del bilancio generale alle istituzioni dell'UE, alle agenzie decentrate e alle imprese comuni.