Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il Piano Didattico Personalizzato predisposto dal Consiglio di classe.
Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione può riservare agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari (misura dispensativa dal rispetto dei tempi standard).
La commissione può consentire l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici (sintetizzatore vocale, videoscrittura, calcolatrice, dizionario offline, …) solo nel caso in cui siano stati previsti dal Piano Didattico Personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti di una prova orale sostitutiva.
Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall' insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
Per tutti i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento, l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri ordinari.
Attenzione: le modalità possono variare di anno in anno in base al grado scolastico e alle normative.